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Alla scoperta del nuovo documento |
Il manuale illustra in modo semplice cosa cambia dal 19 luglio 2009 con l'entrata in vigore della SCHEDA DI TRASPORTO. |
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Alcune domande, tra le tante, alle quali il manuale dà risposta |
1) A cosa serve la scheda di trasporto?
2) Quando si deve compilare la scheda di trasporto?
3) Quando si è esentati dalla compilazione delle scheda di trasporto?
4) Chi deve compilare la scheda di trasporto?
5) Quali dati devono essere indicati nella scheda di trasporto?
6) Quali sono i documenti equivalenti ed equipollenti alla scheda di trasporto?
7) La scheda di trasporto puo' sostituire il DDT a fini fiscali?
8) Chi risponde della mancanza o dell'errata compilazione della scheda di trasporto?
9) E' vero che, se manca la scheda di trasporto, il veicolo subisce il fermo amministrativo? |
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Dalla teoria alla pratica |
Nel manuale è incluso un modello di Scheda di trasporto, contenente per ogni campo le istruzioni ufficiali e quelle personalizzate, elaborate dall'autore. |
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La sicurezza della circolazione stradale durante il trasporto delle merci |
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1.1 |
La procedura di accertamento delle responsabilità |
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1.2 |
I documenti sulla base dei quali procedere all’accertamento |
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1.3 |
I soggetti che appartengono alla filiera del trasporto: approfondimenti |
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| 2 |
Il campo di applicazione della disciplina della scheda di trasporto |
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2.1 |
L’esenzione per i veicoli destinati ad usi speciali |
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2.2 |
L’esenzione per il trasporto di merci a collettame |
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2.3 |
L’irrilevanza delle ragioni per cui viaggia la merce |
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| 3 |
La scheda di trasporto |
13 |
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3.1 |
Il modello di scheda di trasporto |
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3.2 |
Casi particolari di compilazione |
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3.2.1 I veicoli complessi |
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3.2.2 I carichi completi diretti a destinatari o luoghi diversi |
18 |
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3.2.3 L’indicazione di dati codificati |
18 |
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3.3 |
La consegna della scheda al vettore |
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3.3.1 Le aggiunte da parte del vettore |
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3.3.2 Consorzi di imprese e cooperative di autotrasportatori |
20 |
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3.4 |
La conservazione della scheda di trasporto |
20 |
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3.5 |
L’impiego di sub-vettori |
21 |
| 4 |
I documenti alternativi previsti dalla disciplina |
21 |
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4.1 |
Il contratto di trasporto |
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4.1.1 I modelli contrattuali tipo dei contratti di trasporto di merci su strada |
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4.2 |
Il documento di cabotaggio |
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4.3 |
Il documento di trasporto (DDT) |
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4.3.1 A quali condizioni la scheda di trasporto può fungere da DDT |
31 |
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4.4 |
I documenti di accompagnamento dei prodotti sottoposti ad accisa |
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4.5 |
Gli altri documenti |
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| 5 |
Le sanzioni |
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5.1 |
Le irregolarità commesse in sede di compilazione della scheda di trasporto |
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5.2 |
Le irregolarità commesse nella conservazione della scheda di trasporto |
35 |
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5.3 |
L’estensione delle sanzioni ai vettori stranieri |
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| Allegato 1 – Normativa e circolari interpretative |
39 |
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Dlgs 286/2005 – Capo I: Riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi |
39 |
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Decreto 554 del 30 giugno 2009 - Approvazione della scheda di trasporto |
43 |
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Circolare 300/A/8980/09/108/44 del 17 luglio 2009 |
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Circolare 300/A/10029/09/108/44 e 78384 del 6 agosto 2009 |
51 |
| Allegato 2 – Modelli contrattuali di trasporto di merci su strada |
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1 - Per prestazione singola |
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2 - Per pluralità di prestazioni |
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3 - Rinvio ad accordi volontari, come disciplinati dall’articolo 5 Dlgs 286/2005 |
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4 - Per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore. |
62 |
3 La scheda di trasporto
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Articolo 7 – bis Dlgs 286/2005 – Comma 1 (Estratto)
Comma 1 (Estratto) E’ istituito un documento, denominato scheda di trasporto, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore.
Comma 3 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, é stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.
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Articolo 1 DM 554/2009 – Comma 2 (Estratto)
La scheda di trasporto è compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità, in capo al committente medesimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 214/2008 (l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 214/2008 è quello che ha inserito nel Dlgs 286/2005 l’articolo 7 – bis, NdR).
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La scheda di trasporto deve essere compilata e sottoscritta, prima dell’inizio del trasporto, a cura del committente:
- direttamente
- o tramite un soggetto delegato: tale soggetto potrebbe essere, ad esempio, il caricatore, nel momento in cui dispone dei dati relativi ai quantitativi effettivamente caricati, e per evidenti ragioni di praticità non fosse opportuno iniziare un ping – pong di dati e documenti con un committente lontano, mentre il camion è lì a motore acceso pronto a partire. Anche in ipotesi di delega, precisa l’articolo 1 del DM 554/2009, restano ferme le responsabilità in capo al committente.
La Circolare del 17 luglio 2009 esclude esplicitamente che il soggetto delegato, alla compilazione della scheda di trasporto, possa essere il vettore.
E’ opportuno che, in caso di delega ad un soggetto esterno alla propria organizzazione, il committente predisponga un’apposita lettera di incarico, nella quale fornisca al delegato le informazioni che sono a sua conoscenza. Vista l’attuale facilità di scambiarsi files, è anzi suggeribile che il committente invii al soggetto delegato una scheda di trasporto in parte precompilata, con i dati di sua conoscenza, dando al delegato l’incarico di completare la compilazione del file, con le informazioni aggiuntive, e di procedere alla stampa del documento ed alla sua consegna al vettore.
Nel campo Dati compilatore della scheda di trasporto si devono indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente.
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