4.4 Un caso reale
Illustriamo il caso di un'azienda del settore meccanico, che nel triennio 2003-2005 ha aumentato in modo significativo il fatturato all'estero.
In particolare, si è avuta la seguente evoluzione delle cessioni, in euro:
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2003 |
% |
2004 |
% |
2005 |
% |
All’estero |
9.545.000 |
35% |
14.214.000 |
45% |
21.432.000 |
62% |
A esportatori abituali |
11.629.000 |
43% |
12.571.000 |
40% |
9.904.000 |
28% |
Con Iva |
5.780.000 |
22% |
4.695.000 |
15% |
3.484.000 |
10% |
Totale |
26.954.000 |
100% |
31.480.000 |
100% |
34.820.000 |
100% |
Il rapporto "acquisti/fatturato" dell'azienda, relativamente stabile nel periodo considerato, è di poco superiore al 60%.
L’importo degli acquisti intracomunitari, che non creano credito poiché avvengono senza pagare materialmente Iva, è irrisorio.
L'aliquota predominante nel 2004 e 2005, sia per le cessioni che per gli acquisti, è il 20%.
Prima di illustrare i concreti benefici garantiti dall'adozione, a partire dal 2004, del plafond mensile, si stima quale sarebbe stato il credito Iva nel biennio 2004-2005, se la società avesse continuato ad adottare il metodo solare.
Nel 2004 l'importo totale degli acquisti è stato 18.974.000.
Il fatturato realizzato addebitando Iva è stato 4.695.000.
Per mantenere una posizione Iva di sostanziale pareggio la societa' avrebbe dovuto acquistare senza Iva per: 18.974.000 - 4.695.000 = 14.279.000.
Il plafond solare utilizzabile, pari a 9.545.000 (cessioni estere del 2003), sarebbe stato insufficiente per:
Moltiplicando tale cifra per l'aliquota del 20%, emerge un credito Iva - per il 2004 - di circa 950.000.
Nel 2005 l'importo totale degli acquisti è stato 21.593.000.
Il fatturato realizzato addebitando Iva è stato 3.494.000.
Per mantenere una posizione Iva di sostanziale pareggio la società avrebbe dovuto acquistare senza Iva per: 21.593.000 - 3.484.000 = 18.109.000.
Il plafond solare utilizzabile, pari a 14.214.000 (cessioni estere del 2004), sarebbe stato insufficiente per: 18.109.000 - 14.214.000 = 3.895.000.
Moltiplicando tale cifra per l'aliquota del 20%, emerge un credito Iva - per il 2005 - di circa 780.000.
Il credito Iva che sarebbe complessivamente maturato nel biennio 2004-2005, se la società avesse continuato ad utilizzare il metodo solare, sarebbe quindi stato pari a 950.000 +780.000 = 1.730.000 circa.
Nella seguente tabella viene dettagliato il reale utilizzo di plafond, fatto dalla società nel biennio 2004-2005, adottando il metodo mensile, in euro:
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Cessioni estere |
Plafond disponibile |
Plafond utilizzato |
Gennaio 2003 |
546.000 |
|
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Febbraio 2003 |
765.000 |
|
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Marzo 2003 |
849.000 |
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Aprile 2003 |
742.000 |
|
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Maggio 2003 |
886.000 |
|
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Giugno 2003 |
802.000 |
|
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Luglio 2003 |
895.000 |
|
|
Agosto 2003 |
143.000 |
|
|
Settembre 2003 |
689.000 |
|
|
Ottobre 2003 |
1.234.000 |
|
|
Novembre 2003 |
1.440.000 |
|
|
Dicembre 2003 |
554.000 |
|
|
Gennaio 2004 |
897.000 |
9.545.000 |
1.342.000 |
Febbraio 2004 |
1.438.000 |
9.100.000 |
986.000 |
Marzo 2004 |
1.546.000 |
9.552.000 |
1.275.000 |
Aprile 2004 |
1.622.000 |
9.823.000 |
1.388.000 |
Maggio 2004 |
1.694.000 |
10.057.000 |
1.201.000 |
Giugno 2004 |
983.000 |
10.550.000 |
1.457.000 |
Luglio 2004 |
756.000 |
10.076.000 |
826.000 |
Agosto 2004 |
395.000 |
10.006.000 |
230.000 |
Settembre 2004 |
837.000 |
10.171.000 |
1.250.000 |
Ottobre 2004 |
1.863.000 |
9.758.000 |
1.384.000 |
Novembre 2004 |
1.598.000 |
10.237.000 |
1.623.000 |
Dicembre 2004 |
585.000 |
10.212.000 |
1.377.000 |
Gennaio 2005 |
1.484.000 |
9.420.000 |
1.531.000 |
Febbraio 2005 |
2.396.000 |
9.373.000 |
1.037.000 |
Marzo 2005 |
2.555.000 |
10.732.000 |
1.426.000 |
Aprile 2005 |
1.865.000 |
11.861.000 |
1.549.000 |
Maggio 2005 |
2.037.000 |
12.177.000 |
1.856.000 |
Giugno 2005 |
1.748.000 |
12.358.000 |
1.453.000 |
Luglio 2005 |
2.353.000 |
12.653.000 |
1.062.000 |
Agosto 2005 |
216.000 |
13.944.000 |
436.000 |
Settembre 2005 |
1.255.000 |
13.724.000 |
2.020.000 |
Ottobre 2005 |
2.342.000 |
12.959.000 |
2.331.000 |
Novembre 2005 |
1.947.000 |
12.970.000 |
2.037.000 |
Dicembre 2005 |
1.234.000 |
12.880.000 |
1.510.000 |
In sintesi, è accaduto quanto segue:
- nel 2004 si è utilizzato plafond per 14.339.000 (contro un massimo di 9.545.000 garantito dal metodo solare), terminando a credito per 26.000, riportati al 2005
- nel 2005 si è utilizzato plafond per 18.248.000 (contro un massimo di 14.214.000 garantito dal metodo solare), terminando a credito per 14.000, riportati al 2006.
4.5 Il passaggio da un metodo all’altro
Sino all’entrata in vigore del DL 330/1994, convertito nella L. 473/1994, l’adozione del plafond mobile era una scelta impegnativa, perché comportava il vincolo di doverlo utilizzare per tre anni, prima di potere cambiare metodo.
Il DL 330/1996, abrogando tale vincolo, ha anche abolito l’obbligo di comunicare a priori al competente ufficio Iva il tipo di plafond prescelto, informazione che viene oggi evidenziata a posteriori in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva, compilando il quadro che si riferisce al dato storico su disponibilità ed utilizzi del plafond.
Oggi i contribuenti possono quindi liberamente transitare, all'inizio di ciascun anno solare, da un sistema di calcolo del plafond all'altro.
Nel caso in cui si verifichi tale passaggio, è fondamentale chiedersi come si calcoli il plafond inizialmente disponibile con il nuovo sistema che viene adottato.
4.5.1 Il passaggio dal metodo solare al mensile
Chi si fosse avvalso del plafond fisso ed intendesse optare per quello mobile, avrebbe a disposizione il plafond costituito dalle cessioni all'estero effettuate l'anno precedente.
La logica di tale impostazione, assai favorevole al contribuente, sta nel leggere gli eventi del passato con l'ottica propria del sistema mobile: in tale ambito, gli utilizzi del plafond nell'anno precedente, creatisi, per effetto del metodo fisso allora adottato, sulla base delle cessioni all'estero del secondo anno precedente, sono a queste ultime riconducibili, e di conseguenza integralmente espungibili.
Per tale ragione, di tali utilizzi non si deve tenere conto quando si calcola il plafond disponibile, in sede di prima adozione del metodo mobile.
In relazione a quanto esposto, si può quindi concludere che gli studi di efficienza comparata, effettuati nei precedenti capitoli in ipotesi di prima applicazione del plafond, hanno piena validità anche nel caso di passaggio dal metodo fisso a quello mobile. I contribuenti potranno quindi usufruire dei benefici comparativi, da quest'ultimo garantiti, all'inizio di ogni esercizio, senza che il fatto di avere in precedenza utilizzato il metodo fisso sia di alcun pregiudizio.
4.5.2 Il passaggio dal metodo mensile al solare
Per chi, utilizzando il plafond mobile, intendesse optare per l'utilizzo del plafond fisso, la disponibilità è limitata alle cessioni all'estero effettuate nell'anno precedente, e non ancora utilizzate.
Operativamente si deve assumere, agli inizi di gennaio, quanto negli schemi per il calcolo del plafond mensile, illustrati nei capitoli precedenti, è definito come "Plafond disponibile all'inizio del mese": tale importo dovrà in questo specifico caso essere inteso come "plafond disponibile per l'anno solare", ed i suoi utilizzi dovranno essere successivamente calcolati e ad esso imputati secondo le regole proprie del metodo fisso.
Potrebbe sembrare, ad una prima lettura, che quanto disposto per il passaggio in oggetto sia estremamente penalizzante, e di conseguenza ingiusto. Tale conclusione è errata, sulla base delle seguenti considerazioni:
- se, nell'anno precedente il passaggio, il contribuente avesse utilizzato plafond - con il sistema mensile - per un importo esattamente uguale alle cessioni all'estero fatte nei tredicesimi mesi, di periodo in periodo espunte, le cessioni all'estero del predetto anno precedente sarebbero integralmente disponibili. Si verrebbero, in tale modo, ad equiparare di fatto le disponibilità e gli utilizzi dei periodi considerati a quelli che si sarebbero avuti usando il metodo fisso
- se, invece, nell'anno precedente il contribuente avesse utilizzato plafond - con il sistema mensile - per un importo maggiore di quello ipotizzato nel punto precedente, avrebbe semplicemente usufruito, nell'ottica considerata, di un beneficio di ordine temporale, potendo usufruire del plafond prima di quando sarebbe stato possibile con i canoni del metodo solare. Di conseguenza, la parte di plafond utilizzata, in tale ottica, anticipatamente, non sarebbe più disponibile l’anno successivo, adottando il metodo di calcolo solare
Quello che, quindi, sembra un controsenso, che penalizza il passaggio dal metodo mobile al fisso, non è quindi che un logico corollario della generalizzata minore efficienza di quest'ultimo rispetto al primo.
4.5.3 Quando si può passare da un metodo all’altro
Si è scritto che la transizione da un metodo all’altro deve avvenire all'inizio di ciascun anno solare. Tale disposizione, un tempo stringente, oggi ha perso sul piano pratico significato:
- inizialmente era necessario osservarla strettamente, poiché vi era l’obbligo di comunicare a priori all’Ufficio Iva quale tipo di metodo di calcolo del plafond si intendesse utilizzare, abolito ormai da diversi anni
- sino al 31 dicembre 2001, il primo adempimento in ordine temporale, effettuando il quale si rivelava quale plafond si stesse utilizzando, consisteva nell’annotazione nei libri Iva del plafond disponibile e del suo utilizzo per il mese di febbraio: annotazione che, ai sensi della lettera c) dell’articolo 1 DL 746/1983, doveva avvenire entro fine aprile. Disponibilità ed utilizzi del plafond, per il mese di gennaio, sono infatti identici, qualunque sia il metodo di calcolo adottato: ciò che varia sono le disponibilità di plafond, a partire da febbraio e sino a dicembre. In pratica il contribuente erano quindi libero di decidere, sino a fine aprile, quale metodo di calcolo del plafond adottare
- a partire dal 1° gennaio 2002, essendo stato abolito il suddetto obbligo di annotazione nei libri Iva, la scelta in merito alla tipologia di plafond adottata deve essere manifestata solo in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno conclusosi, per cui diviene di fatto una scelta a tutti gli effetti “posteriore”.
La situazione è quindi ideale per i contribuenti, con l’avvertenza che si deve però considerare che, in sede di controllo, l’Amministrazione finanziaria può richiedere disponibilità ed utilizzi del plafond sino al secondo mese precedente la richiesta, con ciò vanificando in tutto o in parte la possibilità per il contribuente di scegliere “a posteriori”, ad anno cioè concluso.
È superfluo precisare che, al verificarsi di tale eventualità, si deve dichiarare all’amministrazione di ottemperare fedelmente a quanto la legge (in modo stupido) richiede, nel senso di avere optato per il metodo che si dichiara di avere prescelto sin dagli inizi dell’anno oggetto dell’attività di accertamento.
Le implicazioni di carattere pratico della nuova situazione, che è venuta a creare a partire dal 1° gennaio 2002, sono differenti in funzione della modalità di calcolo del plafond, che il contribuente intende adottare:
- in caso di adozione del metodo mobile, non è in genere necessario procedere ai calcoli “di controllo”, utilizzando il metodo dell’anno solare, poiché il metodo mobile è talmente più efficiente, che solo in casi assolutamente marginali si può ravvedere la possibilità di adottare il metodo solare
- in caso di adozione del metodo solare è invece sempre opportuno procedere ai calcoli anche con il metodo “mobile”, che in questa ipotesi potrebbe essere considerato la “ruota di scorta”, per affrontare i casi in cui:
- il plafond, calcolato con il metodo solare, tendesse ad esaurirsi nel corso dell’anno
- si verificasse uno splafonamento, che potrebbe essere in tutto o in parte corretto passando al metodo mobile nel corso dell’esercizio
Se tali eventi non si verificassero, il contribuente sarebbe comunque libero di optare a posteriori, in sede di compilazione della dichiarazione Iva, per il metodo solare, ripartendo da gennaio con la medesima disponibilità di plafond sia per il mobile che per il solare, e ricominciando ad effettuare i calcoli paralleli con entrambi i sistemi.