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 Plafond Iva: Manuale per il 2008

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Plafond Iva: Manuale per il 2008

Prezzo: 60,00 (72,00 € IVA compresa)

 Autore:   Marco Lorenzo Riva - Dottore Commercialista 
 Data Pubblicazione:   14 Dicembre 2007 - 9° Edizione 
 Numero Pagine:   81 + 70 di allegati + 12 di istruzioni per il foglio di calcolo 
 Dimensione File:   da 240KB a 870KB, a seconda del formato 

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Gli esportatori abituali non pagano Iva

Il plafond Iva dà diritto agli esportatori abituali di effettuare acquisti ed importazioni senza Iva, per non soffrire di una posizione di credito Iva strutturale

I limiti del beneficio

Il diritto di non pagare Iva non è incondizionato: si devono infatti osservare le numerose regole, che fissano i limiti entro i quali l’esportatore abituale può beneficiare di questa opportunità (regole comunemente conosciute, nel loro insieme, con il termine plafond Iva)

Come calcolare il plafond disponibile

Il manuale, oltre ad offrire una panoramica completa ed approfondita dei meccanismi applicativi del plafond Iva, contiene un foglio di calcolo in Microsoft Excel, per effettuare tutti i calcoli

1) Le regole di base

La prima parte del lavoro è interamente dedicata alle regole di base, che è indispensabile conoscere approfonditamente, anche perché le sanzioni che colpiscono lo splafonamento (cioè l’utilizzo del plafond oltre i limiti concessi), sono molto severe

2) I due possibili metodi di calcolo

La seconda e la terza parte del lavoro si soffermano sui meccanismi propri di ciascuno dei due sistemi di calcolo del plafond disponibile: quello dell’anno solare precedente (metodo solare) e quello dei dodici mesi precedenti (metodo mensile)

3) La scelta del metodo più conveniente

Nella quarta parte viene sviluppata una ricerca, basata su casi reali, che confronta la validità dei due metodi: l’analisi si propone di supportare le aziende nella scelta del metodo più efficiente, in funzione del rapporto tra fatturato estero e giro d’affari, per massimizzare l’entità del plafond utilizzabile e minimizzare i rischi di incorrere nello splafonamento

4) La legge e le principali interpretazioni ufficiali

Negli allegati vengono presentate, oltre alle norme che disciplinano la materia, le principali interpretazioni ufficiali, suddivise per aree tematiche, per permettere un rapido esame di tutti gli aspetti legati alla gestione del plafond

5) Il foglio di calcolo

Insieme al lavoro vengono forniti il file foglicalcolo, in formato Microsoft Excel, e le istruzioni per la compilazione. Il programma calcola in modo personalizzato disponibilità ed utilizzi del plafond, considerando tutti i possibili metodi che l’impresa può impiegare:
- per anno solare, con utilizzo anche del plafond vincolato (primo foglio)
- per anno solare, senza utilizzo del plafond vincolato (secondo foglio)
- mensile, con utilizzo anche del plafond vincolato (terzo foglio)
- mensile, senza utilizzo del plafond vincolato (quarto foglio).

1° Capitolo Le regole generali

5

1

Il plafond Iva

5

2

Metodo per anno solare e metodo di calcolo mensile

6

 

1 Il metodo dell’anno solare precedente

6

 

2 Il metodo mensile

7

3

A partire da quando si può utilizzare il plafond

8

4

Le operazioni che creano plafond

9

 

1 Cessioni di beni con effetto traslativo posticipato rispetto all'invio all'estero

12

 

2 Plafond e rapporti di lavorazione con l'estero

16

5

Il momento in cui le operazioni attive formano il plafond

19

 

1 Le variazioni successive dell’importo delle operazioni

21

6

Unicità del plafond

22

7

Lo status di esportatore agevolato (o esportatore abituale)

22

8

Il caso del rappresentante fiscale di società estere

23

9

Beni e servizi acquistabili con l’uso del plafond

24

 

1 Il momento in cui il plafond si considera utilizzato

25

10

Triangolazioni con l’estero e plafond

27

11

Plafond e trasferimenti d’azienda

31

 

1 Affitto d’azienda

31

 

2 Cessione d’azienda

32

 

3 Le modalità operative del passaggio del plafond

33

12

Gli adempimenti legati all'utilizzo del plafond: quadro generale

36

13

Emissione e registrazione della dichiarazione di intento

36

 

1 La compilazione della dichiarazione di intento

37

 

2 Il momento in cui emettere la dichiarazione di intento

38

 

3 L'annotazione della dichiarazione di intento

40

 

4 L'emissione della fattura senza applicazione di Iva

41

 

5 La revoca della dichiarazione di intento

43

14

La comunicazione all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni di intento ricevute

44

 

1 Il modello di comunicazione

44

 

2 Le modalità di presentazione

46

 

3 Il software gratuito dell'Agenzia delle entrate

48

 

4 Le sanzioni

50

15

Annotazione di disponibilità ed utilizzo del plafond

51

16

La compilazione del quadro VC nel modello Iva

52

17

Le conseguenze dello splafonamento

54

 

1 Il ravvedimento operoso

54

 

2 Esempio di ravvedimento operoso

55

2° Capitolo Il metodo per anno solare

59

1

Il meccanismo di base

59

2

Il caso delle triangolazioni con l’estero

60

3° Capitolo Il metodo mensile

63

1

I principi basilari

63

2

Le tecnica applicativa secondo la Circolare del 1984

66

3

Un’applicazione concreta

67

4

Le conseguenze del mancato utilizzo del plafond

69

4° Capitolo L’analisi comparativa dei due metodi di calcolo

71

1

Il metodo mensile garantisce un plafond più elevato

71

2

La “riserva di plafond”

75

3

I casi in cui è più vantaggioso il metodo solare

76

4

Un caso reale

78

5

Il passaggio da un metodo all’altro

80

 

1 Il passaggio dal metodo solare al mensile

80

 

2 Il passaggio dal metodo mensile al solare

80

 

3 Quando si può passare da un metodo all’altro

81

Indice degli Allegati

Riferimenti legislativi

1

1

Articolo 8 Dpr 633/1972 - Cessioni all'esportazione

1

2

DL 29 dicembre 1983, n. 746

3

3

Articolo 2 L. 18 febbraio 1997, n. 28

7

4

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Estratto)

7

5

Articolo 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - Ravvedimento

9

6 Istruzioni dei modelli di dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività (ESTRATTO)
10

Raccolta di interpretazioni ufficiali

14

1

A partire da quando si può utilizzare il plafond

16

2

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

16

3

Regime applicabile ai beni usati (“regime del margine”)

18

4

Invii all'estero in assenza di immediata cessione

22

5

Lavorazioni

24

 

1. Invio all’estero di materiali oggetto di lavorazione

24

 

2. Lavorazioni su merci temporaneamente importate

30

6

Il momento di formazione del plafond

31

7

Note di debito e di credito emesse dall'esportatore abituale

31

8

Unicità del plafond

32

9

Status di esportatore agevolato

33

10

Rappresentante fiscale di società estere

34

11

Beni e servizi acquistabili con l’uso del plafond

34

12

Il momento in cui il plafond si considera utilizzato

36

 

1. Note di debito e di credito ricevute dall'esportatore abituale

37

13

Plafond incondizionato e vincolato

39

14

Trasferimenti di azienda

42

 

1. Affitto d’azienda

42

 

2. Cessione d’azienda

44

 

3. Regole applicative

47

15

Emissione e registrazione della dichiarazione di intento

48

16

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute

50

17

Annotazioni mensili nei libri Iva

56

18

Compilazione della dichiarazione Iva

58

19

Conseguenze dello splafonamento

59

20

Plafond mensile

66

21

Passaggio da un sistema di calcolo del plafond all’altro

69

 

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute

 

Modello di comunicazione -formato Pdf

 

Istruzioni - formato Pdf


Istruzioni per l’utilizzo dei fogli di calcolo

1

Metodo dell’anno solare (fisso)

1

 

1  con utilizzo anche del plafond vincolato

1

 

2  senza utilizzo del plafond vincolato

4

2

Metodo dei dodici mesi precedenti (mobile)

7

 

1  con utilizzo anche del plafond vincolato

7

 

2  senza utilizzo del plafond vincolato

10

4.4  Un caso reale

Illustriamo il caso di un'azienda del settore meccanico, che nel triennio 2003-2005 ha aumentato in modo significativo il fatturato all'estero.

In particolare, si è avuta la seguente evoluzione delle cessioni, in euro:

 

2003

%

2004

%

2005

%

All’estero

9.545.000

35%

14.214.000

45%

21.432.000

62%

A esportatori abituali

11.629.000

43%

12.571.000

40%

9.904.000

28%

Con Iva

5.780.000

22%

4.695.000

15%

3.484.000

10%

Totale

26.954.000

100%

31.480.000

100%

34.820.000

100%

Il rapporto "acquisti/fatturato" dell'azienda, relativamente stabile nel periodo considerato, è di poco superiore al 60%.

L’importo degli acquisti intracomunitari, che non creano credito poiché avvengono senza pagare materialmente Iva, è irrisorio.

L'aliquota predominante nel 2004 e 2005, sia per le cessioni che per gli acquisti, è il 20%.

Prima di illustrare i concreti benefici garantiti dall'adozione, a partire dal 2004, del plafond mensile, si stima quale sarebbe stato il credito Iva nel biennio 2004-2005, se la società avesse continuato ad adottare il metodo solare.

Nel 2004 l'importo totale degli acquisti è stato 18.974.000.

Il fatturato realizzato addebitando Iva è stato 4.695.000.

Per mantenere una posizione Iva di sostanziale pareggio la societa' avrebbe dovuto acquistare senza Iva per: 18.974.000 - 4.695.000 = 14.279.000.

Il plafond solare utilizzabile, pari a 9.545.000 (cessioni estere del 2003), sarebbe stato insufficiente per:

Moltiplicando tale cifra per l'aliquota del 20%, emerge un credito Iva - per il 2004 - di circa 950.000.

Nel 2005 l'importo totale degli acquisti è stato 21.593.000.

Il fatturato realizzato addebitando Iva è stato 3.494.000.

Per mantenere una posizione Iva di sostanziale pareggio la società avrebbe dovuto acquistare senza Iva per: 21.593.000 - 3.484.000 = 18.109.000.

Il plafond solare utilizzabile, pari a 14.214.000 (cessioni estere del 2004), sarebbe stato insufficiente per: 18.109.000 - 14.214.000 = 3.895.000.

Moltiplicando tale cifra per l'aliquota del 20%, emerge un credito Iva - per il 2005 - di circa 780.000.

Il credito Iva che sarebbe complessivamente maturato nel biennio 2004-2005, se la società avesse continuato ad utilizzare il metodo solare, sarebbe quindi stato pari a 950.000 +780.000 = 1.730.000 circa.

Nella seguente tabella viene dettagliato il reale utilizzo di plafond, fatto dalla società nel biennio 2004-2005, adottando il metodo mensile, in euro: 

 

Cessioni estere

Plafond disponibile

Plafond utilizzato

Gennaio 2003

546.000

 

 

Febbraio 2003

765.000

 

 

Marzo 2003

849.000

 

 

Aprile 2003

742.000

 

 

Maggio 2003

886.000

 

 

Giugno 2003

802.000

 

 

Luglio 2003

895.000

 

 

Agosto 2003

143.000

 

 

Settembre 2003

689.000

 

 

Ottobre 2003

1.234.000

 

 

Novembre 2003

1.440.000

 

 

Dicembre 2003

554.000

 

 

Gennaio 2004

897.000

9.545.000

1.342.000

Febbraio 2004

1.438.000

9.100.000

986.000

Marzo 2004

1.546.000

9.552.000

1.275.000

Aprile 2004

1.622.000

9.823.000

1.388.000

Maggio 2004

1.694.000

10.057.000

1.201.000

Giugno 2004

983.000

10.550.000

1.457.000

Luglio 2004

756.000

10.076.000

826.000

Agosto 2004

395.000

10.006.000

230.000

Settembre 2004

837.000

10.171.000

1.250.000

Ottobre 2004

1.863.000

9.758.000

1.384.000

Novembre 2004

1.598.000

10.237.000

1.623.000

Dicembre 2004

585.000

10.212.000

1.377.000

Gennaio 2005

1.484.000

9.420.000

1.531.000

Febbraio 2005

2.396.000

9.373.000

1.037.000

Marzo 2005

2.555.000

10.732.000

1.426.000

Aprile 2005

1.865.000

11.861.000

1.549.000

Maggio 2005

2.037.000

12.177.000

1.856.000

Giugno 2005

1.748.000

12.358.000

1.453.000

Luglio 2005

2.353.000

12.653.000

1.062.000

Agosto 2005

216.000

13.944.000

436.000

Settembre 2005

1.255.000

13.724.000

2.020.000

Ottobre 2005

2.342.000

12.959.000

2.331.000

Novembre 2005

1.947.000

12.970.000

2.037.000

Dicembre 2005

1.234.000

12.880.000

1.510.000

 In sintesi, è accaduto quanto segue:

  • nel 2004 si è utilizzato plafond per 14.339.000 (contro un massimo di 9.545.000 garantito dal metodo solare), terminando a credito per 26.000, riportati al 2005
  • nel 2005 si è utilizzato plafond per 18.248.000 (contro un massimo di 14.214.000 garantito dal metodo solare), terminando a credito per 14.000, riportati al 2006.
4.5  Il passaggio da un metodo all’altro

Sino all’entrata in vigore del DL 330/1994, convertito nella L. 473/1994, l’adozione del plafond mobile era una scelta impegnativa, perché comportava il vincolo di doverlo utilizzare per tre anni, prima di potere cambiare metodo.

Il DL 330/1996, abrogando tale vincolo, ha anche abolito l’obbligo di comunicare a priori al competente ufficio Iva il tipo di plafond prescelto, informazione che viene oggi evidenziata a posteriori in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva, compilando il quadro che si riferisce al dato storico su disponibilità ed utilizzi del plafond.

Oggi i contribuenti possono quindi liberamente transitare, all'inizio di ciascun anno solare, da un sistema di calcolo del plafond all'altro.

Nel caso in cui si verifichi tale passaggio, è fondamentale chiedersi come si calcoli il plafond inizialmente disponibile con il nuovo sistema che viene adottato.

4.5.1 Il passaggio dal metodo solare al mensile

Chi si fosse avvalso del plafond fisso ed intendesse optare per quello mobile, avrebbe a disposizione il plafond costituito dalle cessioni all'estero effettuate l'anno precedente.

La logica di tale impostazione, assai favorevole al contribuente, sta nel leggere gli eventi del passato con l'ottica propria del sistema mobile: in tale ambito, gli utilizzi del plafond nell'anno precedente, creatisi, per effetto del metodo fisso allora adottato, sulla base delle cessioni all'estero del secondo anno precedente, sono a queste ultime riconducibili, e di conseguenza integralmente espungibili.

Per tale ragione, di tali utilizzi non si deve tenere conto quando si calcola il plafond disponibile, in sede di prima adozione del metodo mobile.

In relazione a quanto esposto, si può quindi concludere che gli studi di efficienza comparata, effettuati nei precedenti capitoli in ipotesi di prima applicazione del plafond, hanno piena validità anche nel caso di passaggio dal metodo fisso a quello mobile. I contribuenti potranno quindi usufruire dei benefici comparativi, da quest'ultimo garantiti, all'inizio di ogni esercizio, senza che il fatto di avere in precedenza utilizzato il metodo fisso sia di alcun pregiudizio.

4.5.2 Il passaggio dal metodo mensile al solare

Per chi, utilizzando il plafond mobile, intendesse optare per l'utilizzo del plafond fisso, la disponibilità è limitata alle cessioni all'estero effettuate nell'anno precedente, e non ancora utilizzate.

Operativamente si deve assumere, agli inizi di gennaio, quanto negli schemi per il calcolo del plafond mensile, illustrati nei capitoli precedenti, è definito come "Plafond disponibile all'inizio del mese": tale importo dovrà in questo specifico caso essere inteso come "plafond disponibile per l'anno solare", ed i suoi utilizzi dovranno essere successivamente calcolati e ad esso imputati secondo le regole proprie del metodo fisso.

Potrebbe sembrare, ad una prima lettura, che quanto disposto per il passaggio in oggetto sia estremamente penalizzante, e di conseguenza ingiusto. Tale conclusione è errata, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • se, nell'anno precedente il passaggio, il contribuente avesse utilizzato plafond - con il sistema mensile - per un importo esattamente uguale alle cessioni all'estero fatte nei tredicesimi mesi, di periodo in periodo espunte, le cessioni all'estero del predetto anno precedente sarebbero integralmente disponibili. Si verrebbero, in tale modo, ad equiparare di fatto le disponibilità e gli utilizzi dei periodi considerati a quelli che si sarebbero avuti usando il metodo fisso
  • se, invece, nell'anno precedente il contribuente avesse utilizzato plafond - con il sistema mensile - per un importo maggiore di quello ipotizzato nel punto precedente, avrebbe semplicemente usufruito, nell'ottica considerata, di un beneficio di ordine temporale, potendo usufruire del plafond prima di quando sarebbe stato possibile con i canoni del metodo solare. Di conseguenza, la parte di plafond utilizzata, in tale ottica, anticipatamente, non sarebbe più disponibile l’anno successivo, adottando il metodo di calcolo solare
Quello che, quindi, sembra un controsenso, che penalizza il passaggio dal metodo mobile al fisso, non è quindi che un logico corollario della generalizzata minore efficienza di quest'ultimo rispetto al primo. 

4.5.3 Quando si può passare da un metodo all’altro

Si è scritto che la transizione da un metodo all’altro deve avvenire all'inizio di ciascun anno solare. Tale disposizione, un tempo stringente, oggi ha perso sul piano pratico significato:

  • inizialmente era necessario osservarla strettamente, poiché vi era l’obbligo di comunicare a priori all’Ufficio Iva quale tipo di metodo di calcolo del plafond si intendesse utilizzare, abolito ormai da diversi anni
  • sino al 31 dicembre 2001, il primo adempimento in ordine temporale, effettuando il quale si rivelava quale plafond si stesse utilizzando, consisteva nell’annotazione nei libri Iva del plafond disponibile e del suo utilizzo per il mese di febbraio: annotazione che, ai sensi della lettera c) dell’articolo 1 DL 746/1983, doveva avvenire entro fine aprile. Disponibilità ed utilizzi del plafond, per il mese di gennaio, sono infatti identici, qualunque sia il metodo di calcolo adottato: ciò che varia sono le disponibilità di plafond, a partire da febbraio e sino a dicembre. In pratica il contribuente erano quindi libero di decidere, sino a fine aprile, quale metodo di calcolo del plafond adottare
  • a partire dal 1° gennaio 2002, essendo stato abolito il suddetto obbligo di annotazione nei libri Iva, la scelta in merito alla tipologia di plafond adottata deve essere manifestata solo in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno conclusosi, per cui diviene di fatto una scelta a tutti gli effetti “posteriore”.

La situazione è quindi ideale per i contribuenti, con l’avvertenza che si deve però considerare che, in sede di controllo, l’Amministrazione finanziaria può richiedere disponibilità ed utilizzi del plafond sino al secondo mese precedente la richiesta, con ciò vanificando in tutto o in parte la possibilità per il contribuente di scegliere “a posteriori”, ad anno cioè concluso.

È superfluo precisare che, al verificarsi di tale eventualità, si deve dichiarare all’amministrazione di ottemperare fedelmente a quanto la legge (in modo stupido) richiede, nel senso di avere optato per il metodo che si dichiara di avere prescelto sin dagli inizi dell’anno oggetto dell’attività di accertamento.

Le implicazioni di carattere pratico della nuova situazione, che è venuta a creare a partire dal 1° gennaio 2002, sono differenti in funzione della modalità di calcolo del plafond, che il contribuente intende adottare:

  • in caso di adozione del metodo mobile, non è in genere necessario procedere ai calcoli “di controllo”, utilizzando il metodo dell’anno solare, poiché il metodo mobile è talmente più efficiente, che solo in casi assolutamente marginali si può ravvedere la possibilità di adottare il metodo solare
  • in caso di adozione del metodo solare è invece sempre opportuno procedere ai calcoli anche con il metodo “mobile”, che in questa ipotesi potrebbe essere considerato la “ruota di scorta”, per affrontare i casi in cui:
    • il plafond, calcolato con il metodo solare, tendesse ad esaurirsi nel corso dell’anno
    • si verificasse uno splafonamento, che potrebbe essere in tutto o in parte corretto passando al metodo mobile nel corso dell’esercizio

Se tali eventi non si verificassero, il contribuente sarebbe comunque libero di optare a posteriori, in sede di compilazione della dichiarazione Iva, per il metodo solare, ripartendo da gennaio con la medesima disponibilità di plafond sia per il mobile che per il solare, e ricominciando ad effettuare i calcoli paralleli con entrambi i sistemi.


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