Diamint.com Srl  
 
   

Pagina iniziale I dati di Diamint Per contattarci Informativa Privacy Mappa del sito


Cerca:          Ricerca avanzata
 
Pagina iniziale    
Catalogo    
Il tuo profilo    
Il tuo carrello    

 


 L'accordo internazionale di Consignment stock

consignment.jpg
    
L'accordo internazionale di Consignment stock

Prezzo: 35,00 (42,00 € IVA compresa)

 Autore:   Marco Lorenzo Riva - Dottore Commercialista 
 Data Pubblicazione:   4 maggio 2007 - 4° Edizione 
 Numero Pagine:   35 + 24 di allegati 
 Dimensione File:   da 50KB a 343KB, a seconda del formato 

 Opzioni prodotto:
Formato: 

Quantita 1 (Prodotto disponibile)

 Inserisci nel carrello 
   
 

Di cosa si tratta

Il contratto di consignment stock è molto diffuso, nel commercio internazionale, perché risponde sia alle necessità di cautela dei fornitori, che alle esigenze finanziarie dei loro clienti: solo quando il cliente utilizza, o rivende la merce che il fornitore gli ha in precedenza inviato, il fornitore procede infatti alla fatturazione e, conseguentemente, sorge per il cliente l’obbligo di pagare.

La guida pratica

Il manuale fornisce una guida, alle imprese importatrici ed esportatrici, per impostare l’accordo di consignment stock nel modo più corretto, sia sotto il profilo contrattuale, che per quanto concerne gli aspetti fiscali.

Tutti gli aspetti

Dopo avere trattato nel primo capitolo le regole civilistiche che disciplinano il contratto, il manuale si sofferma sulle procedure Iva e doganali, nonché sulle regole per le imposte dirette, che devono essere osservate dalle imprese italiane che si trovino in tutte le possibili situazioni:
- fornitori, che inviano la merce verso un paese Ue
- clienti, che ricevono la merce da un paese Ue
- fornitori, che inviano la merce verso un paese extra-Ue
- clienti, che ricevono la merce da un paese extra-Ue.

Gli esempi concreti e la bozza

Il manuale è corredato da esempi concreti, che illustrano gli adempimenti, in tutte le possibili situazioni, e da una bozza dell’accordo in lingua inglese.

Precisazione terminologica

Nel diritto internazionale, l’accordo di consignment stock è da sempre quello con il quale il fornitore invia la merce al deposito estero gestito dal proprio cliente, o per conto di questi. Negli ultimi anni, si è diffusa tra alcuni operatori europei la consuetudine di nominare tale accordo anche con il termine call-off stock.
L’accordo esaminato nel manuale non deve essere confuso con l’ipotesi in cui il fornitore invia la merce in un magazzino all’estero, nel quale i beni sono gestiti per conto del fornitore stesso, in attesa di trovare uno o più acquirenti.

1° Capitolo - Il profilo civilistico e l’iscrizione in bilancio

6

 1

Il contratto estimatorio

6

 2

L’iscrizione in bilancio

8

2° Capitolo - L’impostazione fiscale per le imposte indirette

10

 1

Impresa che invia nella Ue beni in conto consignment stock

10

 

1  L’emissione della fattura e gli adempimenti Intra

13

 

2  L’eventuale obbligo di aprire una partita Iva comunitaria

14

 2

Impresa che riceve dalla Ue i beni in conto consignment stock

15

 

1  L’immissione dei beni in un deposito Iva

17

 3

Impresa che invia i beni in conto consignment stock fuori dalla Ue

19

 4

Ricevimento di merce in conto consignment stock da paesi extra Ue

21

3° Capitolo - L’impostazione fiscale per le imposte dirette

23

4° Capitolo – Questioni applicative

25

 1

Per conto di chi deve essere gestita la merce in deposito

25

 2

La facoltà di restituire la merce

27

5° Capitolo – Esempi operativi

28

 1

L’impresa italiana invia verso un paese Ue

28

 2

L’impresa italiana riceve da un paese Ue

30

 3

L’impresa italiana invia verso un paese extra – Ue

31

 4

L’impresa italiana riceve da un paese extra – Ue

34

Allegati

Codice civile e disciplina del bilancio

1

 

Libro IV Titolo III Capo IV codice civile – Del contratto estimatorio

1

 

Libro V Titolo V Capo V Sezione IX codice civile – Del bilancio (Estratto)

1

 

Principio contabile n. 22 – Conti d’ordine (Estratto)

1

Imposte dirette

2

 

Articolo 109 Dpr 917/1986 (Estratto)

2

 

N.M. n. 9/1205 in data 22 novembre 1978

2

Imposte indirette

3

 

DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Estratto)

3

 

DL 30 agosto 1993 n. 331 (Estratto)

3

 

DPR 10 novembre 1997, n. 441 (Estratto)

4

 

C.M. n. 42 in data 31 ottobre 1974

4

 

R.M. n. 665699 in data 1 dicembre 1990

5

 

C.M. 23 febbraio 1994, n. 13 – Paragrafo 15.1 (Estratto)

5

 

C.M. n. 134 in data 6 agosto 1994 (Estratto)

5

 

R.M. n. 235/E in data 18 ottobre 1996

6

 

R.M. n. 44/E in data 10 aprile 2000

6

 

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 58 del 5 maggio 2005

7

    

Norma di comportamento 161/2005 emessa da ADC Milano

10

Consignment stock agreement - Bozza contrattuale in lingua inglese

13

 

Nel commercio internazionale sta conoscendo una sempre maggiore diffusione l’accordo di consignment stock, il cui contenuto si può riassumere come segue: il fornitore invia la merce al cliente. Solo quando questi la utilizza, o la rivende, il fornitore procede alla fatturazione e, conseguentemente, sorge per il cliente l’obbligo di pagare.

Non ha importanza cosa il cliente intenda fare della merce. L’accordo di consignment stock può quindi trovare applicazione:

  • sia nei casi in cui il cliente sia un diretto utilizzatore della merce, come accade ad esempio per un trasformatore di materie prime
  • che nei casi in cui sia un rivenditore dei beni, che degli stessi faccia quindi commercio.

A prima vista un accordo così strutturato sembrerebbe presentare vantaggi per il solo cliente, che è effettivamente il soggetto che ne trae i maggiori benefici operativi (tenere la merce a disposizione, procedendo al suo acquisto solo se e nel momento in cui essa è convenientemente utilizzabile) e finanziari (differire al momento dell’utilizzo la nascita dell’obbligazione contrattuale al pagamento).

Si pensi ad esempio ad una azienda italiana, che assume il ruolo di importatore – cliente dei prodotti di un’azienda americana: grazie all’accordo di consignment stock, l’azienda italiana può costituire nel nostro Paese un magazzino dei prodotti del fornitore, senza dovere sopportare impegni finanziari e rischi commerciali, in quanto essa procede all’effettivo acquisto di tali prodotti solo nel momento in cui li ha già rivenduti.

Anche i fornitori possono però giovarsi di questa tipologia di accordo, se posta in essere con soggetti commercialmente e finanziariamente affidabili, per conseguire ad esempio i seguenti vantaggi:

  • beneficiare di risparmi produttivi e logistici, grazie al fatto di procedere all’invio di quantitativi congrui di merce, che permettono di ottenere significative economie di scala: l’alternativa ipotesi di effettuare una serie di invii frammentati di piccoli quantitativi sarebbe infatti produttivamente, amministrativamente e logisticamente più onerosa
  • razionalizzare e migliorare il servizio al cliente – utilizzatore finale, nei casi in cui il soggetto con cui si stipula l’accordo di consignment stock sia un importatore, che a sua volta rivende i beni e necessita inoltre di disporre di pezzi di ricambio: costituendo uno stock di beni e di materiali di ricambio all’estero si riesce a soddisfare in modo più celere ed efficiente la domanda.

Nei frequenti casi, in cui questi fattori competitivi sono fondamentali per avere successo sui mercati esteri, l’accordo di consignment stock, preso con un interlocutore locale, permette al fornitore di soddisfare le esigenze del mercato in modo più snello ed economico, di quanto accadrebbe con l’alternativa presenza diretta.

Per le ragioni esposte l’accordo di consignment stock sta conoscendo una sempre più ampia diffusione, che favorisce un processo di standardizzazione dei contratti e delle interpretazioni che ne dà la giurisprudenza dei diversi Paesi. Questo fatto è particolarmente idoneo ad aumentare il grado di tutela dei fornitori, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dal fatto che essi mantengono la proprietà dei beni, sino al momento in cui il cliente esprime l’intenzione di acquistarli.


 Prodotti correlati
depiva_consignment.jpg depositi_iva.jpg
L'accordo internazionale di consignment stock + I depositi Iva
I depositi Iva: modalità operative e vantaggi economico-finanziari
Prezzo: 60,00 €
(72,00 € IVA compresa)
[Prodotto disponibile]


Prezzo: 45,00 €
(54,00 € IVA compresa)
[Prodotto disponibile]



 Invia ad un amico
Nome del tuo amico:  
Email del tuo amico: *
Il tuo Nome:  
Il tuo indirizzo email:  
Messaggio: *
   
 Invia 

  


 
Pagina iniziale   |   I dati di Diamint  |   Per contattarci  |   Informativa Privacy  |   Mappa del sito