Nel commercio internazionale sta conoscendo una sempre maggiore diffusione l’accordo di consignment stock, il cui contenuto si può riassumere come segue: il fornitore invia la merce al cliente. Solo quando questi la utilizza, o la rivende, il fornitore procede alla fatturazione e, conseguentemente, sorge per il cliente l’obbligo di pagare.
Non ha importanza cosa il cliente intenda fare della merce. L’accordo di consignment stock può quindi trovare applicazione:
- sia nei casi in cui il cliente sia un diretto utilizzatore della merce, come accade ad esempio per un trasformatore di materie prime
- che nei casi in cui sia un rivenditore dei beni, che degli stessi faccia quindi commercio.
A prima vista un accordo così strutturato sembrerebbe presentare vantaggi per il solo cliente, che è effettivamente il soggetto che ne trae i maggiori benefici operativi (tenere la merce a disposizione, procedendo al suo acquisto solo se e nel momento in cui essa è convenientemente utilizzabile) e finanziari (differire al momento dell’utilizzo la nascita dell’obbligazione contrattuale al pagamento).
Si pensi ad esempio ad una azienda italiana, che assume il ruolo di importatore – cliente dei prodotti di un’azienda americana: grazie all’accordo di consignment stock, l’azienda italiana può costituire nel nostro Paese un magazzino dei prodotti del fornitore, senza dovere sopportare impegni finanziari e rischi commerciali, in quanto essa procede all’effettivo acquisto di tali prodotti solo nel momento in cui li ha già rivenduti.
Anche i fornitori possono però giovarsi di questa tipologia di accordo, se posta in essere con soggetti commercialmente e finanziariamente affidabili, per conseguire ad esempio i seguenti vantaggi:
- beneficiare di risparmi produttivi e logistici, grazie al fatto di procedere all’invio di quantitativi congrui di merce, che permettono di ottenere significative economie di scala: l’alternativa ipotesi di effettuare una serie di invii frammentati di piccoli quantitativi sarebbe infatti produttivamente, amministrativamente e logisticamente più onerosa
- razionalizzare e migliorare il servizio al cliente – utilizzatore finale, nei casi in cui il soggetto con cui si stipula l’accordo di consignment stock sia un importatore, che a sua volta rivende i beni e necessita inoltre di disporre di pezzi di ricambio: costituendo uno stock di beni e di materiali di ricambio all’estero si riesce a soddisfare in modo più celere ed efficiente la domanda.
Nei frequenti casi, in cui questi fattori competitivi sono fondamentali per avere successo sui mercati esteri, l’accordo di consignment stock, preso con un interlocutore locale, permette al fornitore di soddisfare le esigenze del mercato in modo più snello ed economico, di quanto accadrebbe con l’alternativa presenza diretta.
Per le ragioni esposte l’accordo di consignment stock sta conoscendo una sempre più ampia diffusione, che favorisce un processo di standardizzazione dei contratti e delle interpretazioni che ne dà la giurisprudenza dei diversi Paesi. Questo fatto è particolarmente idoneo ad aumentare il grado di tutela dei fornitori, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dal fatto che essi mantengono la proprietà dei beni, sino al momento in cui il cliente esprime l’intenzione di acquistarli.