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 La valutazione dei rischi nella sicurezza sul lavoro

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La valutazione dei rischi nella sicurezza sul lavoro

Prezzo: 49,00 (58,80 € IVA compresa)

 Autore:   Marco Bernasconi 
 Data Pubblicazione:   14 Marzo 2009 - 2° Edizione 
 Numero Pagine:   116 manuale e 232 di schede di lavoro 
 Dimensione File:   da 327KB a 1292KB, a seconda del formato 

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Le grandi novità

La disciplina della sicurezza e salute sul lavoro prevede che le aziende debbano redigere i documenti di valutazione dei rischi ed il modello di organizzazione e gestione, osservando le nuove regole introdotte dal Dlgs 81/2008 (articoli da 28 a 30).

Chi sono i destinatari del manuale

Chi deve definire gli aspetti organizzativi, amministrativi e legali, per redigere i documenti. Il manuale è destinato, ad esempio, a:
- professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro)
- imprenditori
- direttori amministrativi, finanziari, del personale.

Come è strutturato il manuale

Il manuale analizza e spiega le problematiche organizzative e giuridiche, legate alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi, e riporta a parte, in agili e pratiche schede di lavoro, la parte tecnica della normativa.

Il modello proposto dal manuale

La redazione dei documenti avviene in due fasi successive e ben distinte:
- in prima istanza, le schede di lavoro vengono personalizzate, da chi ha le competenze tecniche, sulla base della concreta realtà dell’azienda per la quale si valutano i rischi e si predispongono i relativi documenti
- successivamente, si osservano i canoni organizzativi e giuridici, illustrati nel manuale, per redigere i documenti richiesti, nei quali verranno citate le schede di lavoro, e si terrà conto del contenuto delle stesse.

Principali vantaggi

Seguendo l’impostazione del manuale, risulta agevole programmare la collaborazione tra le persone con bagaglio giuridico e quelle con bagaglio tecnico, in modo funzionale (cioè senza che si pestino i piedi).
I documenti ufficiali di valutazione dei rischi vengono predisposti in modo tale, da essere molto snelli: essi si limiteranno a trattare, nella parte principale, i soli aspetti giuridici ed organizzativi. Per gli aspetti tecnici, sarà sufficiente operare i riferimenti alle schede di lavoro, che verranno allegate alla parte principale del documento.

 

Indice del Manuale Pagine
Primo capitolo – I soggetti tenuti ad applicare la disciplina ed i lavoratori tutelati 9
1
L’individuazione del datore di lavoro 10
2
I ruoli nella sicurezza 12
 
1  Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 16
 
2  Il medico competente 22
 
3  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 24
3
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 27
 
1  La riunione periodica 28
 
2  La riunione in occasione di significative variazioni delle condizioni di rischio 29
4
Appalti e cantieri 30
 
1  La fase progettuale nei cantieri 31
 
2  L’affidamento dei lavori 36
5
I soggetti tutelati 38
Secondo capitolo – La valutazione dei rischi: generalità 41
1
Le semplificazioni per le piccole imprese 43
2
Il modello di organizzazione e gestione 45
3
L’unificazione dei modelli 49
Terzo capitolo – La valutazione di tutti i rischi e la redazione del relativo documento 54
1
La sequenza ciclica del processo di valutazione dei rischi 57
 
1  L’importanza della documentazione 58
2
La formalizzazione della politica della sicurezza e salute sul lavoro (SSL) 61
3
La valutazione dei rischi nel quadro della pianificazione 61
 
1  I rischi oggetto di valutazione 62
4
La formalizzazione dei ruoli della sicurezza 66
5
L’adempimento degli obblighi di natura organizzativa 67
6
La sorveglianza sanitaria 67
7
Informazione formazione e addestramento 68
8
Il monitoraggio 68
9
Il riesame periodico 70
Quarto capitolo – La valutazione dei rischi negli appalti e nei cantieri 72
1
I contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 72
 
1  L’indicazione dei costi della sicurezza del lavoro 74
2
I cantieri temporanei o mobili 76
 
1  Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 77
 
2  I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento 79
 
3  La stima dei costi della sicurezza 83
 
4  I contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo 85
 
5  Il fascicolo con le caratteristiche dell’opera 85
 
6  Lo schema di fascicolo suggerito dall’Allegato XVI Dlgs 81/2008 86
 
7  Il piano operativo di sicurezza 92
 
8  I contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 93
 
9  L’obbligo di notifica preliminare 94
Quinto capitolo – I modelli di organizzazione e di gestione 95
1
L’Organismo di Vigilanza 100
 
1  I compiti dell’Organismo di Vigilanza 100
 
2  I poteri dell’Organismo di Vigilanza 101
 
3  L’obbligo di informare l’OdV 102
 
4  Come costituire l’Organismo di Vigilanza 103
 
5  L’Organismo di Vigilanza nei gruppi di imprese 110
2
Il sistema disciplinare 111
 
1  Quadri, impiegati ed operai 111
 
2  I dirigenti 112
 
3  I lavoratori parasubordinati 113
 
4  Gli amministratori ed i sindaci 113
 
5  I collaboratori e consulenti esterni 114
 
6  Le procedure da seguire in presenza di violazioni 114
3
Le disposizioni transitorie 114
4
La possibilità di accedere a finanziamenti 115
Schede di lavoro
 
 
Introduzione ed istruzioni per l’utilizzo delle Schede
117
1
Principi generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
120
2
Misure per la tutela di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
124
11
La sorveglianza sanitaria
130
12
Informazione formazione e addestramento
136
13
La gestione di emergenze ed infortuni
144
21
I requisiti dei luoghi di lavoro
151
22
Costruzioni e lavori in quota
155
23
Uso delle attrezzature di lavoro e degli impianti ed apparecchiature elettriche
162
31
La movimentazione manuale dei carichi
178
32
Impiego di videoterminali
181
41
Agenti fisici
187
42
Esposizione al rumore
192
43
Esposizione alle vibrazioni meccaniche
198
44
Esposizione a campi elettromagnetici
204
45
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali
209
51
Agenti chimici
214
52
Agenti cancerogeni e mutageni
225
53
Esposizione all’amianto
232
61
Agenti biologici
240
71
Atmosfere esplosive
251
81
L’uso dei dispositivi di protezione individuale
258
82
L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
268
91
Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
278
 
A. Finalità
283
 
B. Sequenza ciclica di un sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro
283
 
C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
285
 
D. Pianificazione
289
 
E. Struttura e organizzazione del sistema
296
 
F. Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema
327

 

Scheda 1

Principi generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Data di creazione: ..........

Data ultimo aggiornamento: ..........

Edizione numero: ....

Principali riferimenti:

  • Articoli 15, 17, 18, 22, 23 e 24

Il datore di lavoro prende atto dei principi generali, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e si impegna a rispettare i conseguenti obblighi, posti dalla normativa a carico suo e/o dei soggetti da lui delegati.

Tutela delle condizioni di lavoro (articolo 2087 del codice civile)
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Definizione di salute (articolo 2 lettera o)
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al Dlgs 81/2008 si intende per salute lo “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.

Misure generali di tutela (articolo 15)
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo

e) la riduzione dei rischi alla fonte

f) la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

l) il controllo sanitario dei lavoratori

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili (articolo 17)
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (articolo 18)
1. Il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal Dlgs 81/2008

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel Dlgs 81/2008

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione di tutti i rischi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro, di cui alla lettera r)

p) elaborare l’unico documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 – Gestione delle emergenze. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi

d) i dati relativi agli infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Obblighi specifici di alcune tipologie di datori di lavoro
Obblighi dei progettisti (articolo 22)
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (articolo 23)
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Obblighi degli installatori (articolo 24)
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.


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