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Sul filo di lana, nell'immediata vigilia della prima scadenza:
- la CM 53/E/2010 del 21 ottobre 2010 ha chiarito i principali aspetti applicativi del nuovo adempimento
- la CM 54/E/2010 del 28 ottobre 2010 ha concesso ai contribuenti due mesi di tempo (fino al 31 gennaio 2011) per sanare le eventuali violazioni compiute nelle comunicazioni presentate entro il 2 novembre 2010 (quelle relative al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale; quelle relative ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile).
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L’articolo 1 del DL 40/2010, convertito dalla legge 22 maggio 2010 n.73, impone un nuovo obbligo ai soggetti Iva residenti: comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, sia effettuate che ricevute, poste in essere con operatori economici localizzati in Paesi che sono inclusi nelle black list approvate nel 1999 e nel 2001, poiché hanno un regime di fiscalità privilegiata
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lo scopo del nuovo obbligo, spiega l’articolo 1 DL 40/2010, è di contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.
Alla norma ha dato attuazione il DM 30 marzo 2010 - Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali Iva internazionali e nazionali, pubblicato nella G.U. 88 del 16 aprile 2010. L’articolo 5 del decreto dispone che il nuovo obbligo decorre per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.
Con il Provvedimento del 28 maggio 2010 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata e le relative istruzioni. Con il Provvedimento 2010/102282 del 5 luglio 2010 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica della comunicazione.
Il DM 5 agosto 2010, oltre a dettare talune disposizioni di carattere applicativo, ha fissato nel 2 novembre 2010 la prima scadenza, entro la quale tutti i soggetti obbligati sono tenuti a presentare la comunicazione. Tale data riguarda:
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sia i soggetti tenuti alla periodicità mensile, che dovranno dichiarare le operazioni dei mesi di luglio, agosto e settembre: a tali soggetti viene quindi concessa una proroga, perché la prima scadenza naturale sarebbe stata il 31 agosto 2010, data entro la quale avrebbero dovuto comunicare le operazioni di luglio.
[ Articolo 4 comma 3 DM 5 agosto 2010 In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del DM 30 marzo 2010, i modelli di comunicazione relativi ai periodi mensili di luglio e agosto 2010 sono presentati entro il 2 novembre 2010.]
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che i soggetti che possono avvalersi della periodicità trimestrale, per dichiarare le operazioni del trimestre luglio– settembre: per tali soggetti non vi è alcuna proroga, in quanto la prima scadenza prevista dalla legge era già il 2 novembre 2010.