Il manuale spiega le nuove procedure che i contribuenti italiani devono seguire, per inoltrare la richiesta di rimborso dell’Iva, che hanno pagato negli altri Stati membri dell’Unione europea, in cui non sono residenti: ad esempio, per l’acquisto di carburante o le spese alberghiere in Germania, piuttosto che in Francia o in Estonia.
L’istanza deve essere tassativamente presentata entro il 30 settembre, dell’anno successivo a quello in cui cade il periodo per il quale si presenta la richiesta di rimborso: per i rimborsi dell’anno 2009 il termine è quindi fissato nel 30 settembre 2010.
Il manuale è una guida pratica, veloce da consultare e di immediata applicazione, che facilita i contribuenti italiani nella presentazione dell’istanza:
- il primo capitolo spiega quali requisiti le imprese e i professionisti devono avere, per richiedere il rimborso, e come devono attestare il possesso dei requisiti richiesti
- il secondo e il terzo capitolo spiegano quali operazioni danno diritto al rimborso e quando si può inserirle in una istanza di rimborso
- il quarto capitolo spiega come presentare la richiesta di rimborso, tramite l’applicazione telematica messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate italiana, e come controllare, successivamente, lo stato di avanzamento della pratica
- il quinto capitolo spiega per filo e per segno come compilare i campi che compongono l’istanza di rimborso, ponendo un’attenzione particolare sui punti critici, che se sbagliati potrebbero provocare lo scarto definitivo dell’istanza
- il sesto capitolo illustra quale sia l’iter dell’istruttoria, dal momento in cui l’istanza viene inviata in via telematica al Centro operativo di Pescara a quello conclusivo, in cui lo Stato membro accredita il rimborso o, al contrario, lo nega
- il settimo capitolo si sofferma sulle conseguenze di una eventuale revoca del rimborso in precedenza concesso, e sulle conseguenti procedure di recupero degli importi e di applicazione delle sanzioni
- l’ottavo capitolo si occupa delle ulteriori istanze e comunicazioni, che potrebbero fare seguito all’istanza di rimborso originaria: istanza correttiva, istanza aggiuntiva, dichiarazione della misura definitiva del prorata.
Il manuale spiega le nuove procedure che i contribuenti italiani devono seguire, per inoltrare la richiesta di rimborso dell’Iva, che hanno pagato negli altri Stati membri dell’Unione europea, in cui non sono residenti: ad esempio, per l’acquisto di carburante o le spese alberghiere in Germania, piuttosto che in Francia o in Estonia.
Le nuove procedure si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1° gennaio 2010: lo prevede l’articolo 28 della Direttiva 2008/CEE/9, recepita in Italia dal decreto legislativo 18/2010.
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Per le richieste di rimborso presentate sino al 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi le vecchie regole, basate sulla Direttiva 79/1072/CEE (che è stata interamente sostituita dalla Direttiva 2008/CEE/9, per le richieste presentate dal 2010).
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Le nuove regole semplificano e modernizzano la procedura per il rimborso, grazie all’uso di Internet.
Per richiedere il rimborso a uno Stato membro, i soggetti italiani devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate italiana, esclusivamente per via telematica, utilizzando il portale predisposto per la procedura, al quale accedono tramite il servizio cui sono abilitati (Entratel o Fisconline): lo prevede l’articolo 38-bis1 del Dpr 633/1972 - Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità, introdotto dal Dlgs 18/2010. Gli aspetti procedurali sono stati definiti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 53471/2010 del 1° aprile 2010.
L’istanza deve essere tassativamente presentata entro il 30 settembre, dell’anno successivo a quello in cui cade il periodo per il quale si presenta la richiesta di rimborso: per i rimborsi dell’anno 2009 il termine è quindi fissato al 30 settembre 2010. Sul tavolo della Comunità giace la proposta di Direttiva 2010/0205, che intende differire al 31 marzo 2011 il termine entro il quale possono essere presentate le richieste di rimborso relative a periodi di riferimento del 2009: a pochi giorni dalla scadenza naturale del 30 settembre, è comunque opportuno non fare troppo affidamento sull'eventualità che la proroga si concretizzi.
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Si sottolinea che non è più ammesso che la richiesta venga inoltrata in formato cartaceo, né tramite l’Agenzia delle entrate italiana, né direttamente all’Autorità fiscale dello Stato Ue cui si richiede il rimborso.
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