7.4.2 Ogni quanto si deve effettuare la conservazione
Uno degli aspetti da considerare, per decidere quali documenti conservare elettronicamente, è la cadenza temporale con la quale si deve effettuare l’operazione: questo è infatti uno dei fattori più rilevanti, nel determinare l’entità dell’impegno richiesto, in termini di tempo e di risorse economiche.
Per i documenti che non hanno rilevanza tributaria, la regola generale dettata dal decreto 23.1.2004 è che la cadenza debba essere almeno annuale. Restano ferme eventuali specifiche disposizioni, che dovessero prevede una cadenza più ravvicinata.
Per i documenti aventi rilevanza tributaria il quadro delle cadenze, con le quali va effettuato il processo di conservazione, era inizialmente quello fissato dal decreto 23.1.2004:
- cadenza almeno quindicinale per le fatture
- cadenza almeno annuale per i restanti documenti.
Il quadro è stato di recente oggetto di innovazioni, sia per i libri, repertori e scritture contabili, di cui all’articolo 2215-bis del codice civile, che per il libro unico del lavoro.
Per i libri, repertori e scritture contabili di cui all’articolo 2215-bis del codice civile, il legislatore ha stabilito che gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento sono assolti mediante apposizione ogni tre mesi della marcatura temporale e della firma digitale, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Illustre dottrina ha sottolineato che tali regole, più che la conservazione digitale in senso stretto, sembrano volere disciplinare la compilazione digitale dei documenti, evidenziando per inciso come, a tale riguardo, si debba ritenere applicabile il lasso di 60 giorni di tempo, concesso dall’articolo 22 del Dpr 600/1973 per l’effettuazione delle registrazioni nelle scritture cronologiche (Benedetto Santacroce su Il Sole 24 Ore del 26 gennaio 2009). Si deve però evidenziare che, con l’apposizione della marca temporale e della firma digitale, si realizza di fatto il processo di conservazione elettronica, rendendo quindi superflua l’eventuale conservazione con cadenza annuale. Si può quindi concludere che nei fatti, anche se non nelle intenzioni del legislatore, l’articolo 2215-bis del codice civile impone la cadenza trimestrale al processo di conservazione dei documenti in esame.
Ciò stride palesemente, per inciso, con quanto la norma prevede per la conservazione in formato analogico, in merito alla quale continua ad applicarsi una cadenza annuale, ai sensi dell’articolo 7 del DL 357/1994: la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, anche in difetto di trascrizione, su supporti cartacei, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
Per il libro unico del lavoro, introdotto dall’articolo 39 DL 112/2008, si osserva che la lettera c) dell’articolo 1, comma 1 DM 9 luglio 2008, e la relativa interpretazione fornita dalla circolare 20/2008 del Ministero del lavoro, impongono la sottoscrizione digitale e la marcatura temporale non solo per la conservazione, ma anche per la tenuta: tenuta che deve avvenire con cadenza mensile, con la conseguenza che anche il processo di conservazione (che si può considerare attuata, per definizione, allorché sul documento informatico viene apposta la firma digitale e la marcatura temporale) avviene con tale cadenza.
Per quanto concerne le fatture, sia la CM 45/2005 che la CM 36/2006 sono tassative, nel concordare che il processo di conservazione debba effettuarsi:
- entro i quindici giorni dal ricevimento, per il destinatario: la RM 161/2007 sottolinea come il riferimento alla data di ricevimento, quale momento iniziale per computare il decorso dei quindici giorni, sia tassativo, non potendosi adottare altre e più elastiche interpretazioni (quale, ad esempio, quella che volesse fare decorre il termini di quindici giorni dalla data dell’annotazione della fattura in contabilità generale)
- entro i quindici giorni dall'emissione, per l'emittente: la RM 161/2007 ricorda che la data di emissione, per le fatture elettroniche, si identifica con quella della loro trasmissione telematica, mentre per quelle analogiche si identifica con la loro consegna o spedizione.
Rimane ferma la facoltà, come ribadisce la RM 161/2007, di procedere alla conservazione anche ad intervalli più ravvicinati, dei 15 giorni previsti dalla norma. Nessuno ha capito a cosa serva imporre termini così stretti di conservazione, invece di prevedere una cadenza che, nel dare al contribuente più respiro, favorisca nel contempo un maggior ordine: ad esempio, imporre che la conservazione avvenga entro il termine del mese successivo, a quello di emissione / ricevimento delle fatture. Ma siamo in Italia, signore e signori!
Per quanto concerne i documenti diversi dalle fatture, per i quali è prevista la cadenza annuale, essa viene applicata in modo diverso, in funzione della tipologia di documenti oggetto di conservazione.
Per i documenti che non hanno rilevanza tributaria (ad esempio un contratto) nonché per quelli che, pur avendo rilevanza tributaria, non hanno collegamento con tributi per i quali è prevista la dichiarazione annuale la RM 161/2007 spiega che la conservazione dovrà essere effettuata, in base alla data di formazione del documento, con cadenza annuale e dovrà essere completata entro un anno di formazione del documento: ad esempio, il termine annuale per la conservazione di un contratto decorre dal momento della sottoscrizione, non da quello della sua eventuale registrazione presso l’Agenzia delle entrate, ed il processo deve essere completato entro un anno dalla stipula.
Per i documenti, i libri e le scritture che hanno rilevanza tributaria la CM 36/2006 lega il momento, entro il quale deve essere effettuata la conservazione annuale, a quello previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, dell’imposta alla quale è collegata la tipologia di documenti: nel caso delle imprese con esercizio a cavallo, tale momento è quindi destinato a differire per i documenti che hanno attinenza con le imposte dirette, rispetto a quanto accade per quelli emessi nella sfera dell’imposta sul valore aggiunto.
Per effetto delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008, il termine originario per procedere alla conservazione, che era entro il termine per la presentazione della dichiarazione, è stato differito, ed è divenuto entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale. La RM 161/2007 ricorda a tale proposito che il termine in esame è agganciato a quello che l’articolo 7, comma 4-ter del DL 357/1994 concede per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici.
Per quanto concerne i libri, repertori e scritture contabili, il terzo ed il quarto comma dell’articolo 2215-bis del codice civile prescrivono che gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
La prima scadenza è quindi entro tre mesi dalla messa in opera, in termini assoluti (nuova società, per cui i libri prima non esistevano) o relativi (società che passa dalla tenuta in formato analogico a quella in formato digitale o, nel periodo transitorio, entro il 29 aprile 2009, cioè entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 2/2009): si ritiene che tale termine non debba essere rispettato, nell’ipotesi in cui non vi siano registrazioni.
Dopo che è avvenuta la prima conservazione (ad esempio in data 30 marzo 2009) si devono osservare termini diversi, in funzione del fatto che:
- nei tre mesi successivi vengano eseguite registrazioni, nella scrittura contabile in esame: il successivo processo di conservazione deve essere effettuato entro tre mesi (nell’esempio, entro il 30 giugno 2009)
- nei tre mesi successivi non vengano eseguite registrazioni, nella scrittura contabile in esame: il successivo processo di conservazione deve essere effettuato all’atto di una nuova registrazione (che, si supponga, avviene il 15 luglio 2009), e da tale momento decorre il periodo trimestrale (per cui la successiva operazione di conservazione digitale dovrà essere effettuata, nell’esempio, entro il 15 ottobre 2009, se nel trimestre saranno state effettuate altre registrazioni).
E’ augurabile che prossime interpretazioni ufficiali chiariscano se ed in quali termini, nel computo delle scadenze sopra illustrate, si possa tenere conto dei 60 giorni, concessi per effettuare le registrazioni dall’articolo 22 Dpr 600/1973.
Il processo di conservazione del libro unico del lavoro deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento: trova però applicazione quanto concede il vademecum del Ministero del lavoro, di differire il termine per la compilazione e la conservazione del libro unico, in caso di differimento degli obblighi contributivi oltre il giorno 16 (ad esempio, quando tale giorno cade di domenica).
Le regole temporali sopra esposte non si applicano per i documenti analogici, in quanto per essi ha piena rilevanza l’archiviazione in forma cartacea. La loro conservazione in forma digitale può quindi iniziare anche dopo i termini sopra previsti, a condizione ovviamente che l’archivio cartaceo venga mantenuto fino al momento dell’avvenuta conservazione sostitutiva: ad esempio, nel settembre 2008 il contribuente po’ decidere di conservare in modo sostitutivo le fatture emesse su carta nel 2004, e nessuno potrà ovviamente contestargli di averlo fatto oltre i quindici giorni dall’emissione. L’archivio cartaceo potrà però essere distrutto solo al termine del processo di conservazione.
Come ricorda la CM 36/2006, la possibilità di conservare elettronicamente i documenti analogici in qualsiasi momento deve essere coordinata con la disposizione che impone di assicurare l’ordine cronologico nei casi in cui, per i documenti della stessa tipologia e relativi al medesimo periodo d'imposta, il contribuente abbia già optato per la conservazione elettronica. In pratica, nel momento in cui si decide di passare alla conservazione elettronica di una determinata tipologia di documenti in corso d’anno, si deve per prima cosa procedere alla conservazione elettronica di tutti i documenti di tale tipologia emessi, fino a quel momento, nel corso di tale anno.
Si ricorda infine che l'obbligo di conservazione elettronica dei documenti informatici deve essere anticipato, rispetto alla cadenza stabilita dalla norma, nell'ipotesi in cui siano in corso controlli ed ispezioni da parte degli organi competenti, nei termini che verranno analizzati nell’ottavo capitolo.