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 Dlgs 231/2001: guida pratica all'attuazione dei modelli

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Dlgs 231/2001: guida pratica all'attuazione dei modelli

Prezzo: 49,00 (58,80 € IVA compresa)

 Autore:   Marco Lorenzo Riva - Dottore Commercialista 
 Data Pubblicazione:   7 Luglio 2008 - 4° Edizione 
 Numero Pagine:   210 + 78 di bozze + 101 di allegati 
 Dimensione File:   da 296KB a 912KB, a seconda del formato 

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Argomento del manuale

Il decreto legislativo 231/2001 prevede la responsabilità in sede penale delle società e degli enti, per alcuni reati, commessi o tentati nel loro interesse o a loro vantaggio, da:
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della società o dell’ente
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti.

Cosa si rischia

Per effetto della responsabilità, gli enti e le società rischiano le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria, che è sempre prevista
- confisca del prezzo o del profitto del reato, ottenuto dall’ente o dalla società
- sanzioni interdittive che, previste per i casi giudicati di più rilevante gravità, possono articolarsi nell’applicazione di una o più delle seguenti misure: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già ottenuti, divieto di pubblicizzare beni o servizi, pubblicazione della sentenza.

L’utilità del manuale

Il manuale è una guida pratica per progettare, realizzare e controllare il modello organizzativo previsto dagli articoli 6 e 7 del Dlgs 231/2001: tale modello permette alle società e agli enti di sottrarsi alla responsabilità, derivante dai reati commessi dalle persone ad essi appartenenti.

Come è strutturato il manuale

La prima parte approfondisce gli aspetti generali della disciplina introdotta dal Dlgs 231/2001.
Nella parte centrale si analizza l’aspetto pratico, relativo alla attuazione del modello organizzativo: della parte generale di tale modello, e del codice etico che in molti casi viene ad esso associato, si fornisce una bozza, copiabile personalizzabile e stampabile.
La terza parte illustra quali siano i reati, dalla cui commissione consegue la responsabilità amministrativa di società ed enti, e riporta in modo immediato e schematico le sanzioni applicabili, nei casi specifici.

Indice del Manuale

Pag.

PARTE PRIMA – I LINEAMENTI GENERALI DELLA DISCIPLINA

13

Primo capitolo - I lineamenti generali della disciplina

14

1

A quali soggetti si applica la disciplina della responsabilità amministrativa

15

2

I confini della responsabilità dell’ente

17

 

1    A quali categorie di soggetti deve essere ascrivibile il reato

17

 

2    Nell’interesse di chi deve agire la persona

19

 

3    La responsabilità nei gruppi

21

 

4    I modelli che esentano l’ente dalla responsabilità

22

 

5    L’ente contrasta il tentativo di delitto

25

3

Le sanzioni amministrative dipendenti da reato

25

 

1    La sanzione pecuniaria

27

 

2    La confisca del prezzo o del profitto del reato

30

 

3    Le sanzioni interdittive

32

 

4    Le altre sanzioni

42

 

5    Le sanzioni per i delitti tentati

42

4

Le condotte atte a mitigare le sanzioni

43

 

1    Prima dell’apertura del dibattimento di primo grado

44

 

2    Dopo l’applicazione delle misure cautelari

45

 

3    Dopo il passaggio in giudicato della sentenza

46

PARTE SECONDA – IL MODELLO ORGANIZZATIVO

47

Secondo capitolo – Introduzione al modello di organizzazione, gestione e controllo

49

1

Il modello di garanzia statunitense

50

2

Il modello previsto dal legislatore italiano

53

 

1    Come si compone il modello

55

 

2    I codici di comportamento redatti da associazioni e le altre fonti

57

 

3    Come formalizzare il modello

58

Terzo capitolo – L’analisi dei rischi

60

1

La mappa dei rischi di carattere potenziale

61

2

L’analisi dei rischi potenziali

63

3

Il livello di rischio accettabile

64

Quarto capitolo – L’adozione di specifici protocolli

66

1

I principi di base del sistema di controllo

66

2

Il rispetto dei principi etici

67

3

La strutturazione del sistema organizzativo

68

 

1    Il sistema delle deleghe e dei poteri

69

 

2    La codifica delle procedure

69

 

3    Il responsabile dell’operazione

70

4

Il controllo di gestione

71

 

1    Il controllo amministrativo e finanziario

72

 

2    Il controllo dei fattori qualitativi

73

5

Il coinvolgimento delle persone

74

6

La necessità di procedere all’aggiornamento dei modelli

76

Quinto capitolo – L’Organismo di Vigilanza

77

1

I compiti dell’Organismo di Vigilanza

77

 

1    I confini della responsabilità dell’Organismo di Vigilanza

78

2

I poteri dell’Organismo di Vigilanza

80

 

1    L’obbligo di informare l’OdV

80

3

Come costituire l’Organismo di Vigilanza

82

 

1    I requisiti richiesti all’Organismo di Vigilanza

83

 

2    L’organo dirigente

86

 

3    Il collegio sindacale

88

 

4    Il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione

88

 

5    L’attribuzione del ruolo alla funzione di Internal Auditing

90

 

6    L’attribuzione del ruolo ad altre funzioni già esistenti

90

 

7    L’istituzione di una funzione separata

91

4

Le formalità di nomina e revoca

92

5

L’Organismo di Vigilanza nei gruppi d’imprese

93

Sesto capitolo – Il sistema disciplinare

96

1

Quadri, impiegati ed operai

97

2

I dirigenti

99

3

I lavoratori parasubordinati

99

4

Gli amministratori ed i sindaci

100

5

I collaboratori e consulenti esterni

100

6

Le procedure da seguire in presenza di violazioni

101

PARTE TERZA – I REATI DA CUI CONSEGUE LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

103

Settimo capitolo – Rapporti con la Pubblica Amministrazione

104

1

Indebita percezione e utilizzo di erogazioni pubbliche, anche mediante truffa

104

 

1    I reati finalizzati alla percezione dei finanziamenti

104

 

2    Malversazione a danno dello Stato

106

 

3    Osservazioni

106

2

Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

107

3

Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

108

4

Concussione

109

5

Corruzione

110

 

1    I reati di corruzione compiuti dai soggetti corrotti

112

 

2    I reati di corruzione compiuti dai soggetti corruttori

113

 

3    I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere

114

 

4    I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto

115

 

5    I controlli preventivi

116

Ottavo capitolo – Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

117

1

Modalità di gestione del rischio

120

Nono capitolo – Reati societari

121

1

False comunicazioni sociali

123

2

Falso in prospetto

127

3

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

128

4

Impedito controllo

129

5

Indebita restituzione dei conferimenti

130

6

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

130

7

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

131

8

Operazioni in pregiudizio dei creditori

132

9

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi

132

10

Formazione fittizia del capitale

134

11

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

134

12

Illecita influenza sull’assemblea

135

13

Aggiotaggio

136

14

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

137

Decimo capitolo – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

139

1

Delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

139

2

Violazione della Convenzione internazionale di New York

142

3

Osservazioni generali

143

Undicesimo capitolo – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

143

Dodicesimo capitolo – Delitti contro la personalità individuale

145

1

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

146

2

Prostituzione minorile

147

3

Pornografia minorile

148

4

Detenzione di materiale pornografico

149

5

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

149

6

Tratta di persone

149

7

Acquisto e alienazione di schiavi

150

8

Osservazioni generali

150

Tredicesimo capitolo – Abusi di mercato

154

1

Il doppio binario: approfondimenti

155

2

Abuso di informazioni privilegiate

157

3

Manipolazione del mercato

159

Quattordicesimo capitolo – Gli infortuni sul lavoro

162

1

Omicidio colposo

164

2

Gravi lesioni personali colpose

166

3

La valutazione dei rischi

167

4

Le peculiarità per il modello di organizzazione e gestione

169

 

1  Il contenuto del modello organizzativo relativo alla sicurezza

172

 

2  I modelli di riferimento

173

 

3  Le disposizioni transitorie

174

 

4  La possibilità di accedere a finanziamenti

175

Quindicesimo capitolo – Ricettazione e riciclaggio

176

1

Ricettazione

177

2

Riciclaggio

178

3

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

180

4

Le conseguenze dei reati societari e tributari

181

5

La confisca dei beni

182

6

Attività aziendali a rischio

183

7

I compiti attribuiti all’Organismo di Vigilanza

184

 

1    I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio

186

 

2    I nuovi compiti

189

Sedicesimo capitolo – La criminalità informatica

193

1

Falsità in documenti informatici

193

2

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

194

3

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

194

4

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

194

5

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

195

6

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

195

7

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

196

8

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

196

9

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

196

10

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

197

Diciassettesimo capitolo – Le fattispecie non ancora ufficializzate

198

1

Reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica

198

2

La corruzione nel settore privato

199

3

Il rilievo dei modelli organizzativi

200

Diciottesimo capitolo – La lotta al crimine organizzato transnazionale

201

1

Reati di associazione per delinquere

202

 

1  Associazione per delinquere

202

 

2  Associazione di tipo mafioso

203

 

3  Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri

204

 

4  Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

204

 

5  Attività aziendali a rischio con riferimento ai reati associativi

205

2

Reati concernenti il traffico di migranti

207

3

Reati concernenti intralcio alla giustizia

208

 

1  Induzione a non rendere dichiarazioni

208

 

2  Favoreggiamento personale

208

Indice degli Allegati

Pag.

Articolo 11 Legge 29 settembre 2000, n. 300

213

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Articoli annotati con la relazione governativa accompagnatoria

218

Decreto Ministero della Giustizia 26 giugno 2003, n. 201

301

Legge 16 marzo 2006, n. 146 - Ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

305

Decreto legislativo 231 del 16 novembre 2007 (Estratto)

307

Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 (Estratto)

308

 Indice delle Bozze

Pag.

Codice etico

3

Modello organizzativo

24

 

Parte generale

24

 

Parte speciale riguardante i reati in danno della Pubblica Amministrazione

51

 

Parte speciale riguardante i reati societari

59

 

Parte speciale riguardante i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

70

 

Parte speciale riguardante i delitti contro la personalità individuale

75

Per combattere più efficacemente l’illegalità d’impresa, il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, emanato in attuazione dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale delle società e degli enti, per alcuni reati commessi, o tentati, nel loro interesse o a loro vantaggio, da:

  • persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di tali società o enti
  • persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo di tali società o enti
  • persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti.

La responsabilità degli enti e delle società si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il fatto illecito.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio di società ed enti e, di conseguenza, gli interessi economici dei soci o dei partecipanti i quali, fino all’entrata in vigore della normativa in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione dei reati commessi, a vantaggio della società o dell’ente, da amministratori e/o dipendenti: in precedenza, il principio della responsabilità penale lasciava infatti le persone giuridiche indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente.

Negli ordinamenti in cui da più tempo è radicata la responsabilità di società ed enti, primo fra tutti quello statunitense, questi soggetti sono chiamati a rispondere per la generalità dei reati, compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio dal personale.
Il legislatore italiano, nell’introdurre in tempi più recenti la responsabilità in esame, ha scelto di seguire una strada diversa: nel nostro ordinamento società ed enti sono assoggettati alla responsabilità in esame non per la generalità dei reati, ma solo per quelli in relazione ai quali viene esplicitamente richiamata l’applicabilità del Dlgs 231/2001.

Tali reati sono innanzitutto quelli indicati negli articoli da 24 a 25 octies del Dlgs 231/2001, i cui titoli sono i seguenti:

  • indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (articolo 24, presente nella versione originaria del Dlgs 231/2001)
  • delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis, introdotto dall’articolo 7 della legge 48/2008, in vigore dal 5 aprile 2008)
  • concussione e corruzione (articolo 25, presente nella versione originaria del decreto)
  • falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati (articolo 25-bis, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 novembre 2001 n.409, recante disposizioni urgenti in vista dell’euro, in vigore dal 27 settembre 2001)
  • reati societari (articolo 25-ter, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n.61, e successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni, la cui versione aggiornata è in vigore dal 12 gennaio 2006)
  • delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 25-quater, introdotto dalla legge 7/2003 che ha ratificato la Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo, in vigore dal 28 gennaio 2003)
  • pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater1, introdotto dalla legge 7/2006, che ha dettato le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere la pratica di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine, in vigore dal 2 febbraio 2006)
  • delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies, introdotto dalla legge 228/2003, contenente misure contro la tratta delle persone, la cui versione aggiornata è in vigore dal 2 marzo 2006)
  • abusi di mercato (articolo 25-sexies, introdotto dall’articolo 9 della legge 62/2005, in vigore dal 12 maggio 2005)
  • omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies, introdotto dall’articolo 9 della legge 123/2007, in vigore dal 25 agosto 2007, e successivamente modificato dall’articolo 300 Dlgs 81/2008, a decorrere dal 15 maggio 2008.
  • ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies, introdotto dal tezo comme dell'articolo 63 del Dlgs 231/2007, in vigore dal 29 dicembre 2007).

La disciplina dettata dall’articolo 231/2001 è stata inoltre resa applicabile a taluni reati transnazionali, in occasione della ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, da parte della legge 16 marzo 2006, n.146, entrata in vigore il 12 aprile 2006.

Per quanto concerne altre fattispecie, destinate a trovare applicazione in futuro, si evidenzia che gli articoli 28 e 29 della legge 34/2008 (comunitaria 2007) impongono al Governo di adottare entro il 21 marzo 2009 un decreto legislativo che dia attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del consiglio UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Non sono invece, per il momento, oggetto di alcuna iniziativa di attuazione, pur essendo previsti dalla legge di delega 29 settembre 2000, n. 300 come fonte della responsabilità in esame, i reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica (lettera b) dell’articolo 11 L.300/2000): essi sono stati inseriti nel Dlgs 231/2001 solo nei limiti in cui siano compiuti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Scorrendo gli elenchi sopra presentati, si ha la netta sensazione che la normativa in esame, partita per colpire alcune e limitate fattispecie di reati, stia diventando un po’ come il prezzemolo, per cui venga ormai tirata in ballo al sorgere di una qualsiasi disposizione di carattere penale: sarebbe forse opportuno che, giunto a questo punto, il legislatore prendesse in considerazione l’idea di applicare la normativa Dlgs 231/2001 alla la generalità dei reati, che possono essere compiuti in nome o per conto di enti o società (come avviene in alcuni Paesi anglosassoni).

Le sanzioni che colpiscono gli enti e le società, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati sopra citati sono:

  • la sanzione pecuniaria, che è sempre prevista
  • la confisca del prezzo o del profitto del reato, ottenuto dall’ente o dalla società
  • le sanzioni interdittive che, previste per i casi giudicati di più rilevante gravità, possono articolarsi nell’applicazione di una o più delle seguenti misure:
    • l’interdizione dall’esercizio dell’attività
    • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
    • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblici servizi
    • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
    • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
  • la pubblicazione della sentenza, prevista solo nei casi in cui trovino applicazione le sanzioni interdittive.

Il legislatore ha introdotto la possibilità, per l’ente o la società, di sottrarsi dall’applicazione delle pesanti sanzioni previste dal Dlgs 231/2001, purché il soggetto abbia posto in essere le misure organizzative indicate negli articoli 6 e 7 del decreto.

Per i reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente o società (soggetti che la norma definisce in posizione apicale), il comma 1 dell’articolo 6 prevede che l’ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Per i reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di una delle persone in posizione apicale (soggetti che la norma definisce come sottoposti all’altrui direzione), il comma 2 dell’articolo 7 prevede che l’ente non risponde se, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In entrambe le ipotesi, è quindi chiaro che il modello organizzativo assume un ruolo di estremo rilievo, in quanto dalla sua efficace adozione dipende la possibilità di positiva difesa, della società o dell’ente, in sede di procedimento penale, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.


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