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| La
rivalutazione dei beni delle imprese: quando conviene
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| Autore: |
Marco Lorenzo
Riva - Dottore Commercialista |
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| Data di pubblicazione: |
24 Febbraio 2006 - 1° Edizione |
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| Numero Pagine: |
118 + 84 di allegati |
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Estratto
del Manuale
I
commi da 469 a 476 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)
offrono alle imprese la facoltà (non vi è quindi l’obbligo) di
rivalutare i seguenti beni:
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beni immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività d’impresa |
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beni materiali, diversi dalle aree fabbricabili, con esclusione di quelli
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa |
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aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della
demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività d’impresa |
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partecipazioni in società controllate e in società collegate, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, costituenti immobilizzazioni. |
Per
potere essere oggetto di rivalutazione, tali beni devono risultare posseduti:
§
sia al termine dell’esercizio in corso in data 31
dicembre 2004 (la rivalutazione può essere eseguita con riferimento a beni
risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2004 ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, per i
beni annotati nei registri contabili alla data del 31 dicembre 2004)
§
che al termine dell’esercizio successivo (generalmente, quello
in corso in data 31 dicembre 2005), nel quale la rivalutazione viene
eseguita.
Il
provvedimento ha innanzitutto finalità
di ordine civilistico: esso non è infatti diretto ad eliminare
semplicemente gli inconvenienti connessi al fenomeno dell’inflazione
monetaria, ma incentiva le imprese ad aggiornare il valore delle proprie attività,
al fine di valorizzarle ai loro prezzi di mercato o in funzione della loro
utilità attuale nel processo produttivo. La rivalutazione assume quindi i
connotati di economica, perché può condurre ad una
valorizzazione dei beni superiore a quella che si avrebbe, qualora si tenesse
conto della sola perdita di valore della moneta (tale caratterizzazione
economica non impedisce, peraltro, che la rivalutazione possa essere effettuata
semplicemente per aggiornare i costi storici iscritti in bilancio al mutato
metro monetario, senza fare quindi emergere gli eventuali plusvalori di natura reale).
In
tale ottica l’adeguamento giova sia alla rappresentazione dello stato
patrimoniale, permettendo di avvicinare il valore dei cespiti e l’entità del
patrimonio netto ad una misura vicina alla realtà, che alla formazione del
conto economico, consentendo di stanziare ammortamenti più congrui e veritieri.
Di
particolare importanza è il fatto che l’adeguamento dei valori, permettendo
di incrementare il patrimonio, e quindi il grado di capitalizzazione di una
impresa, ha un effetto positivo sul rating che alla stessa verrà
attribuito dagli istituti di credito, quando entreranno in vigore i meccanismi
di valutazione del merito creditizio introdotti dall’accordo Basilea 2
(generalmente, a partire dal gennaio 2007).
Altrettanto
rilevanti sono le implicazioni di
carattere fiscale, poiché l’aumento di valore dei beni, quale emerge per
effetto della loro rivalutazione, è assoggettato ad un’aliquota
impositiva agevolata (del 6%, 12% o del 19%, in funzione della natura
dei cespiti che vengono rivalutati), invece che a quella ordinaria (data dalla
somma delle imposte di carattere personale, Ires o Irpef, e dell’Irap, nei
casi in cui quest’ultima è applicabile).
Usufruendo
della facoltà di rivalutare determinati beni le imprese possono quindi
garantirsi rilevanti risparmi fiscali, che si determinano come
conseguenza di una o più delle seguenti ragioni:
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possibilità di dedurre ammortamenti in misura maggiore |
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realizzazione di minori plusvalenze, o di maggiori minusvalenze, in caso
di alienazione dei beni |
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disponibilità di un plafond più elevato per spesare fiscalmente le
spese di manutenzione, di cui all’articolo 102 comma 6 Tuir, nello stesso
esercizio in cui sono sostenute, invece di doverle dedurre in un orizzonte
temporale di cinque esercizi |
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l’incremento del patrimonio netto contabile, che si ottiene come
conseguenza della rivalutazione dei beni, costituisce uno scudo, che
permette alle imprese di diminuire il grado di assoggettamento alle seguenti
disposizioni:
-
pro rata patrimoniale, di cui all’articolo 97 Tuir: il vantaggio
si ottiene già a partire dall’esercizio nel quale si effettua la
rivalutazione (generalmente il 2005), poiché per i fini in esame la riserva di
rivalutazione può essere considerata già nei conteggi relativi a tale
esercizio
-
contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, di
cui all’articolo 98 Tuir: in questo caso il beneficio si ottiene a partire
dall’esercizio successivo, a quello nel quale viene effettuata la
rivalutazione (quindi dal 2006, in generale), poiché per l’applicazione di
questa disciplina si deve utilizzare il dato relativo al patrimonio netto
dell’esercizio precedente. |
E’
possibile procedere, separatamente o congiuntamente, a due tipi di rivalutazione:
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la prima e più rilevante, in quanto è di generalizzato interesse per le
imprese, riguarda la RIVALUTAZIONE
in senso stretto, cioè il parallelo adeguamento a
fini sia civilistici che fiscali del valore dei beni
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la seconda, che interessa solo i soggetti nel cui bilancio taluni beni
sono iscritti per un valore maggiore di quello fiscalmente riconosciuto,
concerne il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio.
Nel presente lavoro si farà riferimento a tale operazione usando il termine
RIALLINEAMENTO.
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Analogamente
a quanto è avvenuto, nei precedenti provvedimenti di rivalutazione, il riallineamento
può essere richiesto qualsiasi sia il titolo, in relazione al
quale si ha la divergenza. Si citano, ad esempio:
- rivalutazioni volontarie effettuate in bilancio
- iscrizione di maggiori valori nel bilancio, in occasione di operazioni di
trasformazione
- maggiori valori che emergono per effetto della valutazione delle
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, di cui al numero 4)
dell’articolo 2426 del codice civile
- disavanzi di fusione o scissione, imputati a immobilizzazioni che possono
essere oggetto di riallineamento
- conferimenti avvenuti in regime di neutralità fiscale, ai sensi
dell’articolo 176 Tuir, in conseguenza dei quali i valori iscritti in bilancio
sono più elevati di quelli fiscalmente riconosciuti
- deduzione di ammortamenti anticipati che, a decorrere dall’esercizio
2004, deve avvenire nell’ambito del Quadro EC – Prospetto per la
deduzioni extracontabili dei componenti negativi del modello Unico.
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Premessi
i tratti generali del provvedimento, si deve immediatamente evidenziare come i
meccanismi operativi siano profondamente diversi per:
§
la rivalutazione dei beni diversi dalle aree fabbricabili e la
rivalutazione delle partecipazioni (di cui si occupano i commi da 469 a
472 della legge 266/2005)
§
la rivalutazione delle aree fabbricabili (di cui si occupano i
commi da 473 a 475 della legge 266/2005).
Di
seguito si illustrano brevemente i tratti salienti di entrambe le operazioni:
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Beni
e partecipazioni
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Aree
edificabili
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Entità
dell’imposta sostitutiva
sull’importo della rivalutazione |
12%
per i beni ammortizzabili
6% per i beni non ammortizzabili |
19%
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Versamento
della imposta sostitutiva |
Entro
il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d’imposta nel quale l’operazione è eseguita.
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In
tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi, come segue: 40% nel 2006; 35% nel 2007; 25% nel 2008.
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Riconoscimento
fiscale
del maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione |
A
decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale
l’operazione è eseguita.
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A
decorrere dallo stesso esercizio con riferimento al quale l’operazione
è eseguita.
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Affrancamento
del saldo di rivalutazione |
E’
previsto, a titolo facoltativo, con pagamento di un’imposta sostitutiva
del 7%, da versare in tre rate annuali, senza pagamento di interessi (10%
nel 2006; 45% nel 2007; 45% nel 2008).
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Non
è previsto.
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