N O V I T A'  -  U L T I M E  P U B B L I C A Z I O N I

16 luglio 2007
Come organizzare società ed enti per affrontare la responsabilità amministrativa in sede penale

Il manuale si articola in tre parti:
- la prima parte approfondisce gli aspetti generali della disciplina introdotta dal Dlgs 231/2001
- nella parte centrale si analizza come debba essere progettato, realizzato e controllato il modello organizzativo, previsto dal Dlgs 231/2001. Di tale modello, e del codice etico che in molti casi viene ad esso associato, si fornisce inoltre una bozza, copiabile personalizzabile e stampabile da parte dell’utilizzatore
- la terza parte approfondisce la natura dei reati, ed illustra in modo immediato e schematico quali siano le sanzioni applicabili.

21 maggio 2007
I depositi Iva: modalità operative e vantaggi economico - finanziari

Il manuale illustra i vantaggi che si possono ottenere con l’uso dei depositi Iva, ubicati in Italia o in altri Paesi della Unione Europea. Nei depositi Iva si può introdurre, vendere e lavorare la merce senza pagare l’imposta. Questo fatto consente alle imprese che hanno rapporti commerciali con l’estero di ottenere: - Vantaggi amministrativi: gestire al meglio la propria posizione Iva - Vantaggi operativi: effettuare acquisti e lavorazioni senza applicazione di Iva - Vantaggi commerciali: vendere ai propri clienti, italiani ed esteri, senza Iva, anche se la merce rimane in Italia ed il cliente non dispone di plafond.

11 maggio 2007
Antiriciclaggio:
manuale d'uso per i professionisti
Aggiornato con il DM 10 aprile 2007, n.60

Il manuale espone, in modo semplice e chiaro, gli adempimenti antiriciclaggio posti a carico dei professionisti e delle società di revisione, con l’obiettivo di essere un prezioso punto di riferimento nel periodo di rodaggio iniziale, caratterizzato da molte incertezze

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La rivalutazione dei beni delle imprese: quando conviene
      
Autore: Marco Lorenzo Riva - Dottore Commercialista  
Data di pubblicazione: 24 Febbraio 2006 - 1° Edizione  
Numero Pagine: 118 + 84 di allegati  
Dimensione files scaricabili: da 700 KB a 1200 KB, a seconda del formato che si desidera scaricare. I files scaricabili sono disponibili sia nel formato Word che Pdf.  

Modulo d'Ordine

Presentazione e Indice del Manuale

Estratto del Manuale

I commi da 469 a 476 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) offrono alle imprese la facoltà (non vi è quindi l’obbligo) di rivalutare i seguenti beni:

beni immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa

beni materiali, diversi dalle aree fabbricabili, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa

aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa

partecipazioni in società controllate e in società collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, costituenti immobilizzazioni.

Per potere essere oggetto di rivalutazione, tali beni devono risultare posseduti:
§    sia al termine dell’esercizio in corso in data 31 dicembre 2004 (la rivalutazione può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, per i beni annotati nei registri contabili alla data del 31 dicembre 2004)
§    che al termine dell’esercizio successivo (generalmente, quello in corso in data 31 dicembre 2005), nel quale la rivalutazione viene eseguita.

Il provvedimento ha innanzitutto finalità di ordine civilistico: esso non è infatti diretto ad eliminare semplicemente gli inconvenienti connessi al fenomeno dell’inflazione monetaria, ma incentiva le imprese ad aggiornare il valore delle proprie attività, al fine di valorizzarle ai loro prezzi di mercato o in funzione della loro utilità attuale nel processo produttivo. La rivalutazione assume quindi i connotati di economica, perché può condurre ad una valorizzazione dei beni superiore a quella che si avrebbe, qualora si tenesse conto della sola perdita di valore della moneta (tale caratterizzazione economica non impedisce, peraltro, che la rivalutazione possa essere effettuata semplicemente per aggiornare i costi storici iscritti in bilancio al mutato metro monetario, senza fare quindi emergere gli eventuali plusvalori di natura reale).

In tale ottica l’adeguamento giova sia alla rappresentazione dello stato patrimoniale, permettendo di avvicinare il valore dei cespiti e l’entità del patrimonio netto ad una misura vicina alla realtà, che alla formazione del conto economico, consentendo di stanziare ammortamenti più congrui e veritieri.

Di particolare importanza è il fatto che l’adeguamento dei valori, permettendo di incrementare il patrimonio, e quindi il grado di capitalizzazione di una impresa, ha un effetto positivo sul rating che alla stessa verrà attribuito dagli istituti di credito, quando entreranno in vigore i meccanismi di valutazione del merito creditizio introdotti dall’accordo Basilea 2 (generalmente, a partire dal gennaio 2007).

Altrettanto rilevanti sono le implicazioni di carattere fiscale, poiché l’aumento di valore dei beni, quale emerge per effetto della loro rivalutazione, è assoggettato ad un’aliquota impositiva agevolata (del 6%, 12% o del 19%, in funzione della natura dei cespiti che vengono rivalutati), invece che a quella ordinaria (data dalla somma delle imposte di carattere personale, Ires o Irpef, e dell’Irap, nei casi in cui quest’ultima è applicabile).

Usufruendo della facoltà di rivalutare determinati beni le imprese possono quindi garantirsi rilevanti risparmi fiscali, che si determinano come conseguenza di una o più delle seguenti ragioni:

possibilità di dedurre ammortamenti in misura maggiore

realizzazione di minori plusvalenze, o di maggiori minusvalenze, in caso di alienazione dei beni

disponibilità di un plafond più elevato per spesare fiscalmente le spese di manutenzione, di cui all’articolo 102 comma 6 Tuir, nello stesso esercizio in cui sono sostenute, invece di doverle dedurre in un orizzonte temporale di cinque esercizi

l’incremento del patrimonio netto contabile, che si ottiene come conseguenza della rivalutazione dei beni, costituisce uno scudo, che permette alle imprese di diminuire il grado di assoggettamento alle seguenti disposizioni:
-   pro rata patrimoniale, di cui all’articolo 97 Tuir: il vantaggio si ottiene già a partire dall’esercizio nel quale si effettua la rivalutazione (generalmente il 2005), poiché per i fini in esame la riserva di rivalutazione può essere considerata già nei conteggi relativi a tale esercizio
-   contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, di cui all’articolo 98 Tuir: in questo caso il beneficio si ottiene a partire dall’esercizio successivo, a quello nel quale viene effettuata la rivalutazione (quindi dal 2006, in generale), poiché per l’applicazione di questa disciplina si deve utilizzare il dato relativo al patrimonio netto dell’esercizio precedente.

E’ possibile procedere, separatamente o congiuntamente, a due tipi di rivalutazione:

la prima e più rilevante, in quanto è di generalizzato interesse per le imprese, riguarda la RIVALUTAZIONE in senso stretto, cioè il parallelo adeguamento a fini sia civilistici che fiscali del valore dei beni

la seconda, che interessa solo i soggetti nel cui bilancio taluni beni sono iscritti per un valore maggiore di quello fiscalmente riconosciuto, concerne il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. Nel presente lavoro si farà riferimento a tale operazione usando il termine RIALLINEAMENTO.

Analogamente a quanto è avvenuto, nei precedenti provvedimenti di rivalutazione, il riallineamento può essere richiesto qualsiasi sia il titolo, in relazione al quale si ha la divergenza. Si citano, ad esempio:
-   rivalutazioni volontarie effettuate in bilancio
-   iscrizione di maggiori valori nel bilancio, in occasione di operazioni di trasformazione
-   maggiori valori che emergono per effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, di cui al numero 4) dell’articolo 2426 del codice civile
-   disavanzi di fusione o scissione, imputati a immobilizzazioni che possono essere oggetto di riallineamento
-   conferimenti avvenuti in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell’articolo 176 Tuir, in conseguenza dei quali i valori iscritti in bilancio sono più elevati di quelli fiscalmente riconosciuti
-   deduzione di ammortamenti anticipati che, a decorrere dall’esercizio 2004, deve avvenire nell’ambito del Quadro ECProspetto per la deduzioni extracontabili dei componenti negativi del modello Unico.

====================

Premessi i tratti generali del provvedimento, si deve immediatamente evidenziare come i meccanismi operativi siano profondamente diversi per:
§                la rivalutazione dei beni diversi dalle aree fabbricabili e la rivalutazione delle partecipazioni (di cui si occupano i commi da 469 a 472 della legge 266/2005)
§                la rivalutazione delle aree fabbricabili (di cui si occupano i commi da 473 a 475 della legge 266/2005).

Di seguito si illustrano brevemente i tratti salienti di entrambe le operazioni:

 

Beni e partecipazioni

Aree edificabili

Entità dell’imposta sostitutiva
sull’importo della rivalutazione

12% per i beni ammortizzabili
6% per i beni non ammortizzabili

19%

Versamento 
della imposta sostitutiva

Entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale l’operazione è eseguita.

In tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, come segue: 40% nel 2006; 35% nel 2007; 25% nel 2008.

Riconoscimento fiscale 
del maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione

A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale l’operazione è eseguita.

A decorrere dallo stesso esercizio con riferimento al quale l’operazione è eseguita.

Affrancamento 
del saldo di rivalutazione

E’ previsto, a titolo facoltativo, con pagamento di un’imposta sostitutiva del 7%, da versare in tre rate annuali, senza pagamento di interessi (10% nel 2006; 45% nel 2007; 45% nel 2008).

Non è previsto.

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