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15 marzo 2008
Le misure minime di sicurezza privacy

Il manuale illustra in modo semplice ed immediato quali siano le misure, previste dal nuovo disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, che i soggetti che trattano dati personali devono obbligatoriamente adottare.
Una particolare attenzione è dedicata al Documento programmatico sulla sicurezza, la cui redazione ed aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno sono obbligatori per i soggetti che trattano dati personali di natura sensibile, o di carattere giudiziario, con l’impiego di elaboratori elettronici.
Dopo avere spiegato, nel manuale, come redigere ed aggiornare tale documento, ne viene fornita una bozza su file elettronico, copiabile, personalizzabile e stampabile.

1 aprile 2008
Antiriciclaggio e lotta al terrorismo:
tutte le novità per professionisti e revisori

Manuale aggiornato con la Circolare del Ministero dell'Economia 33124 del 20 marzo 2008

Il manuale è unaGUIDA PRATICA ed IMMEDIATA per professionisti e revisori, che nel 2008 devono affrontare i NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO ed ANTITERRORISMO imposti dal Dlgs 109/2007 e dal Dlgs 231/2007.
Il lavoro, oltre a spiegare per filo e per segno le nuove regole, effettua i confronti con quelle precedentemente in vigore
: i professionisti ed i revisori, già tenuti ad ottemperare agli obblighi antiriciclaggio, possono così apprezzare con immediatezza cosa cambia.

14 dicembre 2007
Plafond Iva: Manuale per il 2008

Il manuale offre una panoramica completa ed approfondita dei meccanismi applicativi del plafond Iva. Insieme al lavoro viene fornito il file foglicalcolo, in formato Microsoft Excel, corredato delle istruzioni per la compilazione. Esso permette di calcolare in modo personalizzato disponibilità ed utilizzi del plafond, in funzione del fatto che l’impresa adotti il metodo di calcolo:
- per anno solare, con utilizzo anche del plafond vincolato (primo foglio)
- per anno solare, senza utilizzo del plafond vincolato (secondo foglio)
- mensile, con utilizzo anche del plafond vincolato (terzo foglio)
- mensile, senza utilizzo del plafond vincolato (quarto foglio)

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Come organizzare società ed enti per affrontare la responsabilità amministrativa in sede penale
Guida all'attuazione dei modelli previsti dal Dlgs 231/2001
      
Autore: Marco Lorenzo Riva
Ultima revisione: 7 Gennaio 2008 - 3°Edizione
Numero Pagine: manuale 190 pagine + allegati 100 pagine + bozze 76 pagine
Dimensione files scaricabili: da 138KB a 740KB, a seconda del formato che si decide di scaricare. I formati disponibili sono  Word e Pdf.

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Presentazione e Indice

ESTRATTO GRATUITO DEL MANUALE

Per combattere più efficacemente l’illegalità d’impresa, il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, emanato in attuazione dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale delle società e degli enti, per alcuni reati commessi, o tentati, nel loro interesse o a loro vantaggio, da:

  • persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di tali società o enti
  • persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo di tali società o enti
  • persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti.

La responsabilità degli enti e delle società si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il fatto illecito.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio di società ed enti e, di conseguenza, gli interessi economici dei soci o dei partecipanti i quali, fino all’entrata in vigore della normativa in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione dei reati commessi, a vantaggio della società o dell’ente, da amministratori e/o dipendenti: in precedenza, il principio della responsabilità penale lasciava infatti le persone giuridiche indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente.

Negli ordinamenti in cui da più tempo è radicata la responsabilità di società ed enti, primo fra tutti quello statunitense, questi soggetti sono chiamati a rispondere per la generalità dei reati, compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio dal personale.
Il legislatore italiano, nell’introdurre in tempi più recenti la responsabilità in esame, ha scelto di seguire una strada diversa: nel nostro ordinamento società ed enti sono assoggettati alla responsabilità in esame non per la generalità dei reati, ma solo per quelli in relazione ai quali viene esplicitamente richiamata l’applicabilità del Dlgs 231/2001.

Tali reati sono innanzitutto quelli indicati negli articoli da 24 a 25 septies del Dlgs 231/2001, i cui titoli sono i seguenti:

  • indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (articolo 24, presente nella versione originaria del Dlgs 231/2001)
  • concussione e corruzione (articolo 25, presente nella versione originaria del decreto)
  • falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati (articolo 25-bis, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 novembre 2001 n.409, recante disposizioni urgenti in vista dell’euro, in vigore dal 27 settembre 2001)
  • reati societari (articolo 25-ter, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n.61, e successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni, la cui versione aggiornata è in vigore dal 12 gennaio 2006)
  • delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 25-quater, introdotto dalla legge 7/2003 che ha ratificato la Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo, in vigore dal 28 gennaio 2003)
  • pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater1, introdotto dalla legge 7/2006, che ha dettato le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere la pratica di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine, in vigore dal 2 febbraio 2006)
  • delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies, introdotto dalla legge 228/2003, contenente misure contro la tratta delle persone, la cui versione aggiornata è in vigore dal 2 marzo 2006)
  • abusi di mercato (articolo 25-sexies, introdotto dall’articolo 9 della legge 62/2005, in vigore dal 12 maggio 2005)
  • omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies, introdotto dall’articolo 9 della legge 123/2007, in vigore dal 25 agosto 2007): questa disposizione è molto importante, perché assoggetta la generalità delle società e degli enti che impiegano personale alla responsabilità amministrativa imposta dal Dlgs 231/2001.
  • ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies, introdotto dal tezo comme dell'articolo 63 del Dlgs 231/2007, in vigore dal 29 dicembre 2007).

La disciplina dettata dall’articolo 231/2001 è stata inoltre resa applicabile a taluni reati transnazionali, in occasione della ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, da parte della legge 16 marzo 2006, n.146, entrata in vigore il 12 aprile 2006.

Attualmente sono allo studio alcuni disegni di legge, in materia penale, che prevedono l’applicazione della responsabilità amministrativa Dlgs 231/2001 ad enti e società. Si citano, tra quelli di maggiore rilievo:

  • il disegno di legge approvato dal Senato il 12 giugno 2007, attualmente all’esame della Camera con il numero progressivo C-2784, che introduce nel nostro ordinamento Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell’attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
  • il disegno di legge C-2692, presentato alla Camera il 22 maggio 2007. Esso, ridisegnando profondamente il quadro delle sanzioni penali che colpiscono i delitti contro l’ambiente, provvede ad inserire nel Dlgs 231/2001 il nuovo articolo 25-quinquies.1-Reati ambientali, in attuazione di quanto ha disposto la lettera d) dell’articolo 11 L.300/2000 di delega
  • il disegno di legge C-2807 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno, presentato alla Camera il 19 giugno 2007, che introduce nel Dlgs 231/2001 un articolo atto a sanzionare l’Attentato ad impianti di pubblica utilità, delitti informatici e trattamento illecito di dati
  • l’articolo 4 dello schema di disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, nonché norme di adeguamento interno, che intende sanzionare anche ai sensi del Dlgs 231/2001 chi induce altri a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria
  • la Comunitaria 2007, che intende dare attuazione alla Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Non sono invece, per il momento, oggetto di alcuna iniziativa di attuazione, pur essendo previsti dalla legge di delega 29 settembre 2000, n. 300 come fonte della responsabilità in esame, i reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica (lettera b) dell’articolo 11 L.300/2000): essi sono stati inseriti nel Dlgs 231/2001 solo nei limiti in cui siano compiuti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Scorrendo gli elenchi sopra presentati, si ha la netta sensazione che la normativa in esame, partita per colpire alcune e limitate fattispecie di reati, stia diventando un po’ come il prezzemolo, per cui venga ormai tirata in ballo al sorgere di una qualsiasi disposizione di carattere penale: sarebbe forse opportuno che, giunto a questo punto, il legislatore prendesse in considerazione l’idea di applicare la normativa Dlgs 231/2001 alla la generalità dei reati, che possono essere compiuti in nome o per conto di enti o società (come avviene in alcuni Paesi anglosassoni).

Le sanzioni che colpiscono gli enti e le società, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati sopra citati sono:

  • la sanzione pecuniaria, che è sempre prevista
  • la confisca del prezzo o del profitto del reato, ottenuto dall’ente o dalla società
  • le sanzioni interdittive che, previste per i casi giudicati di più rilevante gravità, possono articolarsi nell’applicazione di una o più delle seguenti misure:
    • l’interdizione dall’esercizio dell’attività
    • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
    • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblici servizi
    • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
    • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
  • la pubblicazione della sentenza, prevista solo nei casi in cui trovino applicazione le sanzioni interdittive.

Il legislatore ha introdotto la possibilità, per l’ente o la società, di sottrarsi dall’applicazione delle pesanti sanzioni previste dal Dlgs 231/2001, purché il soggetto abbia posto in essere le misure organizzative indicate negli articoli 6 e 7 del decreto.

Per i reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente o società (soggetti che la norma definisce in posizione apicale), il comma 1 dell’articolo 6 prevede che l’ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi  
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo  
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione  
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Per i reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di una delle persone in posizione apicale (soggetti che la norma definisce come sottoposti all’altrui direzione), il comma 2 dell’articolo 7 prevede che l’ente non risponde se, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In entrambe le ipotesi, è quindi chiaro che il modello organizzativo assume un ruolo di estremo rilievo, in quanto dalla sua efficace adozione dipende la possibilità di positiva difesa, della società o dell’ente, in sede di procedimento penale, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.

Modulo d'Ordine

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