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Contiene il foglio
in Excel per predisporre il Rendiconto Finanziario
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Il Rendiconto finanziario
nel bilancio di esercizio:
applicazioni aziendali e principi contabili |
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| Autore: |
Dott. Marco Lorenzo
Riva |
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| Data di pubblicazione: |
16 Novembre 2005 - 5°
Edizione |
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| Numero Pagine: |
92 |
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ESTRATTO GRATUITO DEL
MANUALE
Quarto
Capitolo
Il Rendiconto finanziario nel bilancio d’esercizio
Nei
capitoli precedenti si è affrontato, con un’ottica sostanzialmente
aziendalistica, il tema di come elaborare il rendiconto finanziario in modo
esatto e significativo, anche al fine di impostare uno strumento utile per
prendere le decisioni future.
Nel seguito del lavoro si esamina quanto è previsto dalla legislazione
civilistica, in tema di redazione di tale documento, al fine di illustrare come
gli schemi proposti siano compatibili con i principi civilistici e con la
dottrina contabile vigente. Si deve avere a tale proposito riguardo, oltre che
alle previsioni del codice civile, al contenuto del Principio contabile
nazionale n. 12 e del Principio contabile internazionale IAS 7.
4.1
Le previsioni del codice civile
Le
imprese che non applicano i principi contabili internazionali devono fare
riferimento, per l’argomento in esame, ai seguenti articoli del codice civile,
che operano un richiamo alla necessità di analizzare la dinamica finanziaria
dell’impresa:
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l’articolo
2423, laddove è prescritto che il bilancio debba rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione finanziaria della società |
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l’articolo
2423 ter, laddove è previsto che per ogni voce dello stato patrimoniale
debba essere indicato anche l’importo della voce corrispondente
dell’esercizio precedente, al fine di permettere di leggere ed
apprezzare le variazioni intervenute |
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l’articolo
2427 che, elencando le componenti che devono costituire la Nota Integrativa,
prescrive al punto 2) di indicare i movimenti delle immobilizzazioni,
specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una voce
all’altra, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell’esercizio |
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il
punto 4) dell’articolo 2427, che prescrive di indicate nella Nota
Integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio
netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le
utilizzazioni. |
Si
tratta di disposizioni sfilacciate, il cui complesso è ben lungi
dall’imporre la redazione di un vero e proprio Rendiconto finanziario
strutturato.
Tale fatto è sottolineato anche dal Principio Contabile 12, il quale prende
atto che la mancata presentazione del rendiconto finanziario non viene
considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio
della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
In tale documento si osserva però che, in considerazione della rilevanza
delle informazioni di carattere finanziario fornite, tale mancanza è oggi
accettabile solo per le aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle
minori dimensioni (indicativamente, quelle che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis).
Per
le imprese più strutturate è invece opportuno, al fine di osservare quanto
prescrivono i principi contabili, redigere un vero e proprio rendiconto
finanziario, da presentare nella nota integrativa. A tale
riguardo, trova generale applicazione la regola per cui nella
nota integrativa, in alternativa all’espressione delle cifre in unità
di euro, esse possono essere indicate in migliaia di euro, arrotondando al
migliaio superiore le frazioni pari o superiori a 500 euro.
Regole particolari si applicano per taluni soggetti:
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le
banche di maggiori dimensioni – che presentano cioè un totale di bilancio
di almeno 10 miliardi di euro, inclusi garanzie ed impegni – possono
redigere la nota integrativa in milioni di euro |
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le
società finanziarie e le società di intermediazione mobiliare possono
redigere la nota integrativa in migliaia o in milioni di euro, purché sia
assicurata significatività e chiarezza alle informazioni |
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le
società quotate possono in generale redigere la nota integrativa in milioni
di euro, invece che in migliaia, purché venga garantita la significatività,
comparabilità e chiarezza del bilancio. |
4.2
Le previsioni dei Principi contabili
Il
Principio contabile nazionale n. 12 sottolinea che lo scopo, per cui si deve
elaborare il Rendiconto finanziario, è di ottenere informazioni di natura
finanziaria non ricavabili dal semplice stato patrimoniale comparativo,
anche se corredato dal conto economico: tale stato patrimoniale non mostra
infatti chiaramente né le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e
patrimoniali, né le cause che le hanno determinate.
In tale ottica, il rendiconto finanziario diventa un importante strumento
dell’informazione complessiva sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica dell’impresa in funzionamento: esso ha infatti un contenuto
informativo che, pur derivando in parte dal conto economico ed in parte dallo
stato patrimoniale di inizio e di fine periodo, non può essere sostituito dalle
informazioni ricavabili da questi prospetti.
Il
Principio contabile suggerisce di redigere il rendiconto finanziario tenendo
conto delle variazioni delle aree di gestione finanziaria determinatesi per
effetto:
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dell’attività
produttiva di reddito svolta dall’impresa nell’esercizio
(l’area equivale indicativamente a quella definita come A – Flussi di circolante della gestione corrente,
nello schema presentato nel secondo capitolo) |
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dell’attività
di finanziamento dell’impresa (l’area definita come E – Area dei finanziamenti nel citato schema) |
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dell’attività
di investimento (area D – Area degli
investimenti nello schema). |
Tali
elementi devono essere forniti in modo tale, da permettere di apprezzare le
variazioni nella situazione patrimoniale – finanziaria dell’impresa avvenute
nell’esercizio, nonché le correlazioni che esistono tra le fonti di
finanziamento e gli investimenti effettuati.
Entrando
nei dettagli, il principio contabile n.12 prevede che nel rendiconto finanziario
si debbano evidenziare:
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le
risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale dell’esercizio, cioè
il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto generato dalla
medesima |
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le
assunzioni ed i pagamenti di mutui e prestiti obbligazionari |
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il
ricavato della vendita di immobilizzazioni tecniche, finanziarie,
immateriali, da indicare distintamente |
 |
gli
acquisti di immobilizzazioni tecniche, finanziarie ed immateriali. Le tre
categorie devono essere indicate distintamente. Per le immobilizzazioni
finanziarie e le immateriali si rende inoltre necessario specificare il tipo
di attività acquisite (partecipazioni, brevetti, ecc.) |
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i
dividendi pagati |
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le
variazioni avvenute nell’esercizio nei singoli conti componenti il
capitale circolante netto ed il totale di tali variazioni. |
Come
si può osservare, vi è una identità di fondo tra la suddivisione delle aree
finanziarie, suggerita dalla dottrina aziendale, e quanto viene previsto dal
Principio Contabile.
Una
differenza è data dall’ampiezza attribuita al concetto di gestione corrente: mentre la dottrina aziendale include
in tale area i soli flussi inerenti l’attività caratteristica di acquisto –
produzione - vendita, il Principio contabile allarga il suo ambito ad altre
componenti reddituali. Un esempio al riguardo è costituito dagli interessi
passivi, che alla luce del metodo suggerito devono essere inclusi nell’area
dei finanziamenti, mentre negli schemi elaborati dall’Organismo Italiano di
Contabilità vengono fatti rientrare nella gestione corrente. Tale seconda
impostazione rende il Rendiconto finanziario meno significativo, in quanto
adottandola non si fanno rientrare taluni movimenti nelle aree decisionali loro
proprie: si ricorda al riguardo l’esempio del mutuo acceso dal rag. Rossi, i
cui esborsi per interessi passivi devono essere ricondotti all’area dei
finanziamenti, non venire confusi nell’area della gestione corrente (lo
stipendio).
Una
seconda differenza consegue dal fatto che il Principio contabile, non facendo
alcun cenno agli esborsi tributari, li imputa di fatto all’area della gestione
corrente.
Si ricorda che, per le ragioni illustrate nell’analisi svolta in precedenza,
gli esborsi tributari possono in realtà essere trattati come segue:
 |
imputando
gli effetti tributari, propri di una determinata area di gestione, alla
stessa. Tale soluzione, oltre che complessa, non permette però di
evidenziare a saldo gli effetti delle politiche tributarie seguite
dall’impresa |
 |
in
alternativa, evidenziando tale area a parte, come specifica area di
gestione, con il procedimento suggerito nel secondo capitolo |
 |
da
ultimo, imputando tutte le voci tributarie alla gestione corrente. Tale via
è convenientemente percorribile solo nei casi in cui non si determinino
sostanziali conseguenze tributarie, nella altre aree di gestione: non
sarebbe ad esempio corretta qualora, in relazione all’alienazione di un
ramo aziendale, emergessero rilevanti plusvalenze tassabili. In tale caso
gli effetti tributari dell’operazione dovrebbero infatti essere imputati
all’area dei disinvestimenti, non alla gestione corrente. |
Una
terza differenza concerne il concetto di capitale
circolante netto: si è illustrato in precedenza che, per l’analisi in
oggetto, esso è costituito dalle poste che riguardano la gestione corrente dell’impresa,
in una accezione che è quindi diversa da quella, propria delle analisi di
bilancio, secondo la quale il capitale circolante netto è la somma algebrica
delle attività a breve o correnti e delle passività a breve o correnti.
Il Principio contabile 12 definisce invece il capitale circolante netto proprio
come eccedenza delle attività a breve o correnti sulle passività a breve o
correnti: si tratta però di una differenza più terminologica che
sostanziale, come è testimoniato dal fatto che, negli esempi proposti in tale
documento, le variazioni dei debiti bancari a breve vengono incluse nell’area
dei finanziamenti, non in quella del capitale circolante.
Un
altro argomento nel quale possono sorgere differenze è quello che concerne gli eventi
finanziari di rilievo, che non provocano materiali esborsi od introiti di
liquidità: per le considerazioni in merito a tale punto si rimanda al paragrafo
3.4.4 del terzo capitolo.
4.3
I metodi di elaborazione del rendiconto
Da
quanto esposto emerge che vi è una sostanziale identità di fondo tra la
dottrina aziendale ed i principi contabili, in merito alla necessità di
individuare distinte aree di gestione ai fini della redazione del Rendiconto
finanziario, con differenze tutto sommato marginali in merito a come tale
suddivisione debba avvenire.
Ciò
premesso, il Principio Contabile 12 prevede che il rendiconto finanziario possa
essere redatto in termini di liquidità
o, in alternativa, di capitale
circolante netto, come segue:
 |
Rendiconto
finanziario in termini di liquidità: tale
via, analoga a quella illustrata nel presente lavoro, consiste in sostanza
nel giungere ad evidenziare per differenza l’area della liquidità
aziendale, che il documento definisce “disponibilità liquide in cassa e
presso banche (cassa e conti correnti bancari attivi) più altri depositi di
denaro immediatamente prelevabili senza rischio di cambiamento di valore
(es. conti correnti postali)” |
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Rendiconto
finanziario in termini di capitale circolante netto,
che si ottiene seguendo il metodo di evidenziazione del “capitale
circolante netto (o attività nette a breve), ossia l’eccedenza delle
attività a breve o correnti sulle passività a breve o correnti”. |
In
linea di massima, seguendo questa seconda strada si ottiene un risultato simile
a quello che si avrebbe, nello schema presentato al Capitolo 2.1, spostando le Variazioni
del capitale circolante netto nella Sezione II.
Come lo stesso Principio Contabile 12 lascia trasparire, questa seconda
impostazione, tipica dei bei tempi andati in cui il circolante era
fisiologicamente destinato ad essere rapidamente realizzato a breve, e quindi
assimilabile nell’ottica in esame alla liquidità, è oggi sconsigliabile,
proprio in relazione alle rilevanti problematiche di gestione del circolante che
le aziende devono affrontare: in particolare, il Principio contabile afferma che
al rendiconto finanziario in termini di liquidità viene oggi attribuita una
crescente capacità segnaletica della situazione finanziaria rispetto al
rendiconto finanziario in termini di capitale circolante.
4.3.1 Lo schema di rappresentazione
Per
quanto concerne lo schema di rappresentazione, il Principio contabile lascia la
facoltà di adottare un prospetto fonti – impieghi a
sezioni contrapposte (analogamente ad esempio a quanto avviene nel caso
dello Stato patrimoniale), ovvero di seguire il metodo scalare,
sviluppando uno schema analogo a quello presentato nel capitolo 2 del presente
lavoro: questo secondo metodo favorisce una maggiore leggibilità, soprattutto
nei casi in cui venga effettuata un’analisi su un orizzonte temporale di più
esercizi.
Si supponga ad esempio che nel 2000 i flussi di cassa della gestione corrente
siano stati pari a +100, e che nel 2001 essi siano pari a –200: è sicuramente
di più immediata comprensione leggere l’evoluzione di tali dati sulla stessa
riga, piuttosto che trovarsi nell’anno 2000 tale voce classificata per 100
nelle fonti e nel 2001 per 200 nella opposta sezione degli impieghi.
4.3.2 Il calcolo dell’importo delle voci
Per
quanto riguarda il metodo da seguire, per calcolare l’importo delle voci che
compongono il rendiconto, con particolare riferimento a quelle che esprimono i
flussi derivanti dalla gestione corrente, il principio contabile privilegia il metodo
indiretto, o dal
basso, seguendo il quale il flusso di liquidità generato dalla
gestione reddituale viene determinato aggiungendo algebricamente all’utile
(perdita) netto dell’esercizio tutte le poste che nell’esercizio non hanno
richiesto esborso ovvero non hanno originato liquidità: ad esempio, si
aggiunge all’utile netto l’ammortamento dell’esercizio, l’aumento dei
debiti verso fornitori, l’aumento dei ratei passivi, la diminuzione dei
crediti e del magazzino e si sottrae l’aumento dei crediti e delle giacenze di
magazzino.
Nel
presente lavoro si suggerisce invece di seguire un metodo
di domiciliazione diretto (del ritaglio) delle voci di stato
patrimoniale e conto economico nello schema di Rendiconto finanziario, che
semplifica innanzitutto la costruzione dello stesso e rende inoltre il
procedimento più aderente alla realtà di quanto avviene nei fatti finanziari.
Per
comprendere tale punto si supponga il caso molto elementare di un’impresa che
nel 2001 evidenzi i seguenti dati:
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ricavi
per 100, costi per 60, con utile conseguente di 40 |
 |
aumento
dei crediti in bilancio, rispetto all’esercizio precedente, di 10; i
debiti non sono variati. |
Ragionando
con il metodo diretto, nel calcolare i flussi di cassa ottenuti dalla gestione
corrente si ricostruisce la reale dinamica finanziaria di quanto accade. Si
rileva infatti che:
 |
i
soldi li hanno portati i clienti, effettuando bonifici bancari, nella
seguente misura: 100, pari ai ricavi, cui va sottratto 10, perché nel
periodo considerato ricavi per tale importo non si sono tradotti in
quattrini, ma sono andati ad aumentare i crediti |
 |
d’altra
parte, sono usciti soldi, per 60, per pagare i fornitori. |
È
in tale modo immediato calcolare che l’aumento di liquidità è pari a:
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100
|
Ricavi
|
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-10
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Maggiore
credito concesso ai clienti
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|
-60
|
Costi
pagati ai fornitori
|
|
=30
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Flussi
di cassa
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Non
è invece né logico né immediato utilizzare il metodo indiretto, sulla base
della notoria considerazione che l’utile di esercizio non dispone della
capacità di effettuare fisicamente bonifici bancari, come segue:
|
40
|
Utile
di esercizio
|
|
-10
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Maggiore
credito concesso ai clienti
|
|
=30
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Flussi
di cassa
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Per
inciso, si evidenzia come anche il principio contabile internazionale IAS 7
privilegi il metodo diretto, affermando al paragrafo 19 quanto segue: le
imprese sono incoraggiate a presentare i flussi finanziari derivanti
dall’attività operativa utilizzando il metodo diretto. Il metodo diretto
fornisce informazioni che possono essere utili nella stima dei futuri flussi
finanziari che non sono disponibili con il metodo indiretto.
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