N O V I T A'  -  U L T I M E  P U B B L I C A Z I O N I

16 luglio 2007
Come organizzare società ed enti per affrontare la responsabilità amministrativa in sede penale

Il manuale si articola in tre parti:
- la prima parte approfondisce gli aspetti generali della disciplina introdotta dal Dlgs 231/2001
- nella parte centrale si analizza come debba essere progettato, realizzato e controllato il modello organizzativo, previsto dal Dlgs 231/2001. Di tale modello, e del codice etico che in molti casi viene ad esso associato, si fornisce inoltre una bozza, copiabile personalizzabile e stampabile da parte dell’utilizzatore
- la terza parte approfondisce la natura dei reati, ed illustra in modo immediato e schematico quali siano le sanzioni applicabili.

21 maggio 2007
I depositi Iva: modalità operative e vantaggi economico - finanziari

Il manuale illustra i vantaggi che si possono ottenere con l’uso dei depositi Iva, ubicati in Italia o in altri Paesi della Unione Europea. Nei depositi Iva si può introdurre, vendere e lavorare la merce senza pagare l’imposta. Questo fatto consente alle imprese che hanno rapporti commerciali con l’estero di ottenere: - Vantaggi amministrativi: gestire al meglio la propria posizione Iva - Vantaggi operativi: effettuare acquisti e lavorazioni senza applicazione di Iva - Vantaggi commerciali: vendere ai propri clienti, italiani ed esteri, senza Iva, anche se la merce rimane in Italia ed il cliente non dispone di plafond.

11 maggio 2007
Antiriciclaggio:
manuale d'uso per i professionisti
Aggiornato con il DM 10 aprile 2007, n.60

Il manuale espone, in modo semplice e chiaro, gli adempimenti antiriciclaggio posti a carico dei professionisti e delle società di revisione, con l’obiettivo di essere un prezioso punto di riferimento nel periodo di rodaggio iniziale, caratterizzato da molte incertezze

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Contiene il foglio in  Excel per predisporre il Rendiconto Finanziario

Il Rendiconto finanziario nel bilancio di esercizio:
applicazioni aziendali e principi contabili
      
Autore: Dott. Marco Lorenzo Riva  
Data di pubblicazione: 16 Novembre 2005 - 5° Edizione  
Numero Pagine: 92  
Dimensione files scaricabili: da 213KB a 488KB, a seconda del formato che si decide di scaricare. I formati disponibili sono  Word e Pdf.  

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Presentazione e Indice

ESTRATTO GRATUITO DEL MANUALE

Quarto Capitolo Il Rendiconto finanziario nel bilancio d’esercizio

Nei capitoli precedenti si è affrontato, con un’ottica sostanzialmente aziendalistica, il tema di come elaborare il rendiconto finanziario in modo esatto e significativo, anche al fine di impostare uno strumento utile per prendere le decisioni future.
Nel seguito del lavoro si esamina quanto è previsto dalla legislazione civilistica, in tema di redazione di tale documento, al fine di illustrare come gli schemi proposti siano compatibili con i principi civilistici e con la dottrina contabile vigente. Si deve avere a tale proposito riguardo, oltre che alle previsioni del codice civile, al contenuto del Principio contabile nazionale n. 12 e del Principio contabile internazionale IAS 7.

4.1 Le previsioni del codice civile

Le imprese che non applicano i principi contabili internazionali devono fare riferimento, per l’argomento in esame, ai seguenti articoli del codice civile, che operano un richiamo alla necessità di analizzare la dinamica finanziaria dell’impresa:

l’articolo 2423, laddove è prescritto che il bilancio debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società

l’articolo 2423 ter, laddove è previsto che per ogni voce dello stato patrimoniale debba essere indicato anche l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, al fine di permettere di leggere ed apprezzare le variazioni intervenute

l’articolo 2427 che, elencando le componenti che devono costituire la Nota Integrativa, prescrive al punto 2) di indicare i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all’altra, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio

il punto 4) dell’articolo 2427, che prescrive di indicate nella Nota Integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.

Si tratta di disposizioni sfilacciate, il cui complesso è ben lungi dall’imporre la redazione di un vero e proprio Rendiconto finanziario strutturato.
Tale fatto è sottolineato anche dal Principio Contabile 12, il quale prende atto che la mancata presentazione del rendiconto finanziario non viene considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
In tale documento si osserva però che, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite, tale mancanza è oggi accettabile solo per le aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni (indicativamente, quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis).

Per le imprese più strutturate è invece opportuno, al fine di osservare quanto prescrivono i principi contabili, redigere un vero e proprio rendiconto finanziario, da presentare nella nota integrativa. A tale riguardo, trova generale applicazione la regola per cui nella nota integrativa, in alternativa all’espressione delle cifre in unità di euro, esse possono essere indicate in migliaia di euro, arrotondando al migliaio superiore le frazioni pari o superiori a 500 euro.
Regole particolari si applicano per taluni soggetti:

le banche di maggiori dimensioni – che presentano cioè un totale di bilancio di almeno 10 miliardi di euro, inclusi garanzie ed impegni – possono redigere la nota integrativa in milioni di euro

le società finanziarie e le società di intermediazione mobiliare possono redigere la nota integrativa in migliaia o in milioni di euro, purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni

le società quotate possono in generale redigere la nota integrativa in milioni di euro, invece che in migliaia, purché venga garantita la significatività, comparabilità e chiarezza del bilancio.

4.2 Le previsioni dei Principi contabili

Il Principio contabile nazionale n. 12 sottolinea che lo scopo, per cui si deve elaborare il Rendiconto finanziario, è di ottenere informazioni di natura finanziaria non ricavabili dal semplice stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico: tale stato patrimoniale non mostra infatti chiaramente né le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali, né le cause che le hanno determinate.
In tale ottica, il rendiconto finanziario diventa un importante strumento dell’informazione complessiva sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento: esso ha infatti un contenuto informativo che, pur derivando in parte dal conto economico ed in parte dallo stato patrimoniale di inizio e di fine periodo, non può essere sostituito dalle informazioni ricavabili da questi prospetti.

Il Principio contabile suggerisce di redigere il rendiconto finanziario tenendo conto delle variazioni delle aree di gestione finanziaria determinatesi per effetto:

dell’attività produttiva di reddito svolta dall’impresa nell’esercizio (l’area equivale indicativamente a quella definita come A – Flussi di circolante della gestione corrente, nello schema presentato nel secondo capitolo)

dell’attività di finanziamento dell’impresa (l’area definita come E – Area dei finanziamenti nel citato schema)

dell’attività di investimento (area D – Area degli investimenti nello schema).

Tali elementi devono essere forniti in modo tale, da permettere di apprezzare le variazioni nella situazione patrimoniale – finanziaria dell’impresa avvenute nell’esercizio, nonché le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati.

Entrando nei dettagli, il principio contabile n.12 prevede che nel rendiconto finanziario si debbano evidenziare:

le risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale dell’esercizio, cioè il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto generato dalla medesima

le assunzioni ed i pagamenti di mutui e prestiti obbligazionari

il ricavato della vendita di immobilizzazioni tecniche, finanziarie, immateriali, da indicare distintamente

gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, finanziarie ed immateriali. Le tre categorie devono essere indicate distintamente. Per le immobilizzazioni finanziarie e le immateriali si rende inoltre necessario specificare il tipo di attività acquisite (partecipazioni, brevetti, ecc.)

i dividendi pagati

le variazioni avvenute nell’esercizio nei singoli conti componenti il capitale circolante netto ed il totale di tali variazioni.

Come si può osservare, vi è una identità di fondo tra la suddivisione delle aree finanziarie, suggerita dalla dottrina aziendale, e quanto viene previsto dal Principio Contabile.

Una differenza è data dall’ampiezza attribuita al concetto di gestione corrente: mentre la dottrina aziendale include in tale area i soli flussi inerenti l’attività caratteristica di acquisto – produzione - vendita, il Principio contabile allarga il suo ambito ad altre componenti reddituali. Un esempio al riguardo è costituito dagli interessi passivi, che alla luce del metodo suggerito devono essere inclusi nell’area dei finanziamenti, mentre negli schemi elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità vengono fatti rientrare nella gestione corrente. Tale seconda impostazione rende il Rendiconto finanziario meno significativo, in quanto adottandola non si fanno rientrare taluni movimenti nelle aree decisionali loro proprie: si ricorda al riguardo l’esempio del mutuo acceso dal rag. Rossi, i cui esborsi per interessi passivi devono essere ricondotti all’area dei finanziamenti, non venire confusi nell’area della gestione corrente (lo stipendio).

Una seconda differenza consegue dal fatto che il Principio contabile, non facendo alcun cenno agli esborsi tributari, li imputa di fatto all’area della gestione corrente.
Si ricorda che, per le ragioni illustrate nell’analisi svolta in precedenza, gli esborsi tributari possono in realtà essere trattati come segue:

imputando gli effetti tributari, propri di una determinata area di gestione, alla stessa. Tale soluzione, oltre che complessa, non permette però di evidenziare a saldo gli effetti delle politiche tributarie seguite dall’impresa

in alternativa, evidenziando tale area a parte, come specifica area di gestione, con il procedimento suggerito nel secondo capitolo

da ultimo, imputando tutte le voci tributarie alla gestione corrente. Tale via è convenientemente percorribile solo nei casi in cui non si determinino sostanziali conseguenze tributarie, nella altre aree di gestione: non sarebbe ad esempio corretta qualora, in relazione all’alienazione di un ramo aziendale, emergessero rilevanti plusvalenze tassabili. In tale caso gli effetti tributari dell’operazione dovrebbero infatti essere imputati all’area dei disinvestimenti, non alla gestione corrente.

Una terza differenza concerne il concetto di capitale circolante netto: si è illustrato in precedenza che, per l’analisi in oggetto, esso è costituito dalle poste che riguardano la gestione corrente dell’impresa, in una accezione che è quindi diversa da quella, propria delle analisi di bilancio, secondo la quale il capitale circolante netto è la somma algebrica delle attività a breve o correnti e delle passività a breve o correnti. Il Principio contabile 12 definisce invece il capitale circolante netto proprio come eccedenza delle attività a breve o correnti sulle passività a breve o correnti: si tratta però di una differenza più terminologica che sostanziale, come è testimoniato dal fatto che, negli esempi proposti in tale documento, le variazioni dei debiti bancari a breve vengono incluse nell’area dei finanziamenti, non in quella del capitale circolante.

Un altro argomento nel quale possono sorgere differenze è quello che concerne gli eventi finanziari di rilievo, che non provocano materiali esborsi od introiti di liquidità: per le considerazioni in merito a tale punto si rimanda al paragrafo 3.4.4 del terzo capitolo.

4.3 I metodi di elaborazione del rendiconto

Da quanto esposto emerge che vi è una sostanziale identità di fondo tra la dottrina aziendale ed i principi contabili, in merito alla necessità di individuare distinte aree di gestione ai fini della redazione del Rendiconto finanziario, con differenze tutto sommato marginali in merito a come tale suddivisione debba avvenire.

Ciò premesso, il Principio Contabile 12 prevede che il rendiconto finanziario possa essere redatto in termini di liquidità o, in alternativa, di capitale circolante netto, come segue:

Rendiconto finanziario in termini di liquidità: tale via, analoga a quella illustrata nel presente lavoro, consiste in sostanza nel giungere ad evidenziare per differenza l’area della liquidità aziendale, che il documento definisce “disponibilità liquide in cassa e presso banche (cassa e conti correnti bancari attivi) più altri depositi di denaro immediatamente prelevabili senza rischio di cambiamento di valore (es. conti correnti postali)”

Rendiconto finanziario in termini di capitale circolante netto, che si ottiene seguendo il metodo di evidenziazione del “capitale circolante netto (o attività nette a breve), ossia l’eccedenza delle attività a breve o correnti sulle passività a breve o correnti”.

In linea di massima, seguendo questa seconda strada si ottiene un risultato simile a quello che si avrebbe, nello schema presentato al Capitolo 2.1, spostando le Variazioni del capitale circolante netto nella Sezione II.
Come lo stesso Principio Contabile 12 lascia trasparire, questa seconda impostazione, tipica dei bei tempi andati in cui il circolante era fisiologicamente destinato ad essere rapidamente realizzato a breve, e quindi assimilabile nell’ottica in esame alla liquidità, è oggi sconsigliabile, proprio in relazione alle rilevanti problematiche di gestione del circolante che le aziende devono affrontare: in particolare, il Principio contabile afferma che al rendiconto finanziario in termini di liquidità viene oggi attribuita una crescente capacità segnaletica della situazione finanziaria rispetto al rendiconto finanziario in termini di capitale circolante.

4.3.1 Lo schema di rappresentazione

Per quanto concerne lo schema di rappresentazione, il Principio contabile lascia la facoltà di adottare un prospetto fonti – impieghi a sezioni contrapposte (analogamente ad esempio a quanto avviene nel caso dello Stato patrimoniale), ovvero di seguire il metodo scalare, sviluppando uno schema analogo a quello presentato nel capitolo 2 del presente lavoro: questo secondo metodo favorisce una maggiore leggibilità, soprattutto nei casi in cui venga effettuata un’analisi su un orizzonte temporale di più esercizi.
Si supponga ad esempio che nel 2000 i flussi di cassa della gestione corrente siano stati pari a +100, e che nel 2001 essi siano pari a –200: è sicuramente di più immediata comprensione leggere l’evoluzione di tali dati sulla stessa riga, piuttosto che trovarsi nell’anno 2000 tale voce classificata per 100 nelle fonti e nel 2001 per 200 nella opposta sezione degli impieghi.

4.3.2 Il calcolo dell’importo delle voci

Per quanto riguarda il metodo da seguire, per calcolare l’importo delle voci che compongono il rendiconto, con particolare riferimento a quelle che esprimono i flussi derivanti dalla gestione corrente, il principio contabile privilegia il metodo indiretto, o dal basso, seguendo il quale il flusso di liquidità generato dalla gestione reddituale viene determinato aggiungendo algebricamente all’utile (perdita) netto dell’esercizio tutte le poste che nell’esercizio non hanno richiesto esborso ovvero non hanno originato liquidità: ad esempio, si aggiunge all’utile netto l’ammortamento dell’esercizio, l’aumento dei debiti verso fornitori, l’aumento dei ratei passivi, la diminuzione dei crediti e del magazzino e si sottrae l’aumento dei crediti e delle giacenze di magazzino.

Nel presente lavoro si suggerisce invece di seguire un metodo di domiciliazione diretto (del ritaglio) delle voci di stato patrimoniale e conto economico nello schema di Rendiconto finanziario, che semplifica innanzitutto la costruzione dello stesso e rende inoltre il procedimento più aderente alla realtà di quanto avviene nei fatti finanziari.

Per comprendere tale punto si supponga il caso molto elementare di un’impresa che nel 2001 evidenzi i seguenti dati:

ricavi per 100, costi per 60, con utile conseguente di 40

aumento dei crediti in bilancio, rispetto all’esercizio precedente, di 10; i debiti non sono variati.

Ragionando con il metodo diretto, nel calcolare i flussi di cassa ottenuti dalla gestione corrente si ricostruisce la reale dinamica finanziaria di quanto accade. Si rileva infatti che:

i soldi li hanno portati i clienti, effettuando bonifici bancari, nella seguente misura: 100, pari ai ricavi, cui va sottratto 10, perché nel periodo considerato ricavi per tale importo non si sono tradotti in quattrini, ma sono andati ad aumentare i crediti

d’altra parte, sono usciti soldi, per 60, per pagare i fornitori.

È in tale modo immediato calcolare che l’aumento di liquidità è pari a: 

100

Ricavi

-10

Maggiore credito concesso ai clienti

-60

Costi pagati ai fornitori

=30

Flussi di cassa

 Non è invece né logico né immediato utilizzare il metodo indiretto, sulla base della notoria considerazione che l’utile di esercizio non dispone della capacità di effettuare fisicamente bonifici bancari, come segue:

40

Utile di esercizio

-10

Maggiore credito concesso ai clienti

=30

Flussi di cassa

Per inciso, si evidenzia come anche il principio contabile internazionale IAS 7 privilegi il metodo diretto, affermando al paragrafo 19 quanto segue: le imprese sono incoraggiate a presentare i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa utilizzando il metodo diretto. Il metodo diretto fornisce informazioni che possono essere utili nella stima dei futuri flussi finanziari che non sono disponibili con il metodo indiretto.

 

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