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ESTRATTO DEL MANUALE Nono capitolo
Con il codice privacy, l’obbligo di redigere il documento programmatico sulla sicurezza è stato generalizzato, a tutti i casi in cui si trattino dati sensibili o giudiziari con l’utilizzo di strumenti elettronici, anche nell’ipotesi in cui tali strumenti non siano in rete (con il codice privacy, è quindi sufficiente che tali dati siano trattati anche con un singolo elaboratore, perché si debba procedere alla redazione del documento). Il codice ha inoltre fissato un termine generale, entro il 31 marzo di ogni anno, per la redazione e, negli anni successivi, l’aggiornamento periodico di tale documento, in relazione alla novità, di ordine assoluto, prevista dal punto 26. del disciplinare tecnico: il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. Come è facilmente intuibile, tale disposizione è stata introdotta per rafforzare l’obbligo di redigere ed aggiornare il DPS: non a caso, esso è divenuto di moda a partire dal 2004, cioè dall’entrata in vigore del codice privacy, dopo che nei primi quattro anni di esistenza era vissuto in uno stato di semi-clandestinità (in parole povere, non se lo era filato nessuno). Il termine entro cui redigere per la prima volta il documento, seguendo i dettami previsti dal nuovo disciplinare tecnico, è stato definitivamente fissato nel 31 marzo 2006, dopo una serie continua di proroghe. 9.1
La duplice natura del documento programmatico
Il documento in esame ha innanzitutto una importante funzione interna, di guida alla adozione ed al miglioramento delle misure di sicurezza: è quindi opportuno concepirlo come un vero e proprio piano per la sicurezza, estendendo il suo contenuto a tutti gli aspetti legati a tale problematica, che vadano anche oltre gli elementi obbligatori prescritti dal punto 19. del disciplinare tecnico. In tale senso, la sua puntuale redazione ed aggiornamento, ed il conseguente rispetto delle misure in esso previste, può costituire un elemento di assoluto rilievo, per dimostrare l’adozione, da parte del titolare, delle misure idonee di sicurezza (si rimanda alle considerazioni svolte nel primo capitolo): si ricorda che solo l’adozione di tali misure può esentare il titolare dalla responsabilità civile, o minimizzare perlomeno l’esborso monetario derivante dalla stessa, per i danni provocati dal trattamento di dati personali. In quest’ottica, è opportuno che tutte le organizzazioni che trattano dati, ivi incluse quelle che non utilizzano strumenti elettronici per trattare dati sensibili o giudiziari (che non sono quindi tenute alla redazione del DPS, ai fini della responsabilità penale), provvedano a redigere e ad aggiornare annualmente tale documento. D’altra parte, si deve però considerare che, in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari con l’impiego di strumenti elettronici, la redazione del DPS è imposta da una norma di legge: esso è quindi, in un certo senso, un documento pubblico, del quale potrebbe prima o poi essere richiesta l’esibizione, dal Garante per la protezione dei dati personali o da chi per esso. Questa seconda natura configge profondamente con la prima, di essere un documento – guida, poiché il documento potrebbe in taluni casi costituire una confessione, di non avere attuato, in tutto o in parte, le misure minime di sicurezza imposte dalla legge. Si rende quindi
opportuno utilizzare molta diplomazia, in sede di redazione del
documento, per evitare di rimarcare l’eventuale circostanza di non avere
ancora adottato, in tutto o in parte, le misure minime imposte dalla normativa:
in pratica, si deve evitare di confessare, in un documento che ha tutti i
crismi della ufficialità, di avere commesso un reato penalmente perseguito (si
veda il paragrafo 1.3.1 del primo capitolo).
9.2 Il DPS nell’ambito del bilancio di esercizio
Con riferimento
all’obbligo, imposto dal punto 26. del disciplinare tecnico, per cui il
titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio,
se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza, vi sono alcuni aspetti da approfondire.
Un primo punto
riguarda il significato che, per gli scopi in esame, si deve attribuire al
termine bilancio di esercizio, alla luce di un passaggio della
risoluzione del 22 marzo 2004 del Garante, nella quale l’Autorità afferma che i soggetti pubblici e privati devono riferire nella relazione
accompagnatoria: il fatto che il Garante non limiti il riferimento alle sole
società pubbliche o private, ma lo estenda ai soggetti in generale, può
fare ritenere che tale obbligo ricada non solo sulle società, tenute alla
predisposizione del bilancio ai sensi del codice civile, ma anche su enti di
natura diversa, comunque tenuti a predisporre un documento contabile annuale
assimilabile ad un bilancio societario. Tale interpretazione appare plausibile,
alla luce delle finalità generali per cui è stato introdotto l’obbligo in
esame.
Un secondo punto concerne il significato di relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio: se a tale termine viene data una interpretazione strettamente civilistica, con tale documento si deve intendere la relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 del codice civile, che deve essere tassativamente allegata al bilancio di esercizio solo dai soggetti che lo redigono in forma ordinaria. I soggetti che, potendo redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, si avvalgono dalla facoltà di non redigere la relazione sulla gestione, non dovrebbero invece essere tenuti a dare informazioni sul DPS nella nota integrativa: tale documento è infatti considerato a tutti gli effetti una parte integrante del bilancio di esercizio, non un suo accompagnamento. Nulla osta ad
una eventuale interpretazione in senso opposto, da parte del Garante:
l’Autorità potrebbe infatti stabilire che, analogamente a quanto avviene per
le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 c.c., anche le
informazioni in merito alla redazione del DPS debbano essere incluse nella nota
integrativa, qualora ci si avvalesse della facoltà di non redigere la relazione
sulla gestione (si evidenzia come tale interpretazione non sia stata però fatta
propria dal Garante, né in sede di adozione del provvedimento del 22 marzo
2004, né successivamente).
Un terzo punto
riguarda i soggetti che non sono tenuti a redigere il DPS, poiché non trattano
dati sensibili o giudiziari con l’utilizzo di strumenti elettronici: in questi
casi, è opportuno che nella relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio
essi attestino di non essere tenuti alla redazione del DPS, in quanto non
trattano dati personali sensibili o giudiziari con l’utilizzo di strumenti
elettronici.
Qualora tali
soggetti decidessero, invece, di redigere il DPS su base facoltativa,
nonostante non siano obbligati dalla norma, è opportuno che nella relazione
accompagnatoria al bilancio di esercizio si faccia riferimento a tale
circostanza: ad esempio, si può scrivere che si è deciso di procedere alla
redazione / aggiornamento del DPS, nonostante non si rientri nel novero dei
soggetti, che trattano dati personali sensibili o giudiziari con l’utilizzo di
strumenti elettronici, per i quali la norma prevede un obbligo tassativo in tale
senso.
Un quarto punto concerne quale debba essere il DPS al quale si deve fare riferimento, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio: se quello redatto o aggiornato nel periodo cui il bilancio si riferisce (es. nel corso del 2007, per la relazione accompagnatoria che viene predisposta nei primi mesi del 2008), ovvero l’ultimo redatto, prima dell’approvazione della relazione accompagnatoria (es. nel corso del febbraio 2008, per la relazione accompagnatoria che viene predisposta entro i primi giorni di aprile 2008): la risoluzione del Garante del 22 marzo 2004 fa propria questa seconda interpretazione, che appariva già pacifica in sede di lettura della legge. In tale ottica, la scadenza generale del 31 marzo non è casuale, ma è stata introdotta affinché le società con esercizio coincidente con l’anno solare redigano, o aggiornino, il DPS prima di formalizzare la relazione accompagnatoria del bilancio, nella quale si dovrà quindi fare riferimento al DPS fresco di stampa. Un cenno merita infine il dovere, per gli eventuali organi preposti al controllo della gestione della società o dell’ente, di verificare che il DPS sia stato redatto, o aggiornato, oppure che il soggetto sia esentato dalla redazione e tenuta di tale documento: l’eventuale omissione, da parte del titolare del trattamento, deve essere oggetto di specifico rilievo, da parte dell’organo di controllo sulla gestione. 9.3
Chi deve redigere il documento
Il documento deve essere redatto dal titolare del trattamento, anche attraverso il responsabile per la sicurezza, se designato: ci si chiede se, in questa seconda ipotesi, nella quale il responsabile può essere anche un soggetto esterno all’organizzazione, il titolare possa evitare di firmare, o di approvare ufficialmente, in caso di presenza di un organo collegiale, il documento. La risposta è negativa, perché il titolare è sempre e comunque tenuto in prima persona ad assumersi le responsabilità inerenti la sicurezza privacy, ivi incluse quelle legate alla redazione del documento sulla sicurezza, ed alla corretta realizzazione e gestione delle misure in esso descritte. Nel caso in cui la redazione avvenga attraverso il responsabile, l’onere di firmare il documento, assumendo le relative responsabilità, sarà a carico anche di quest’ultimo: nell’ipotesi in cui la redazione sia affidata ad un soggetto esterno, nominato responsabile per la sicurezza, troveranno inoltre applicazione le previsioni del punto 25. del disciplinare tecnico, per cui il soggetto esterno dovrà attestare la conformità del documento redatto, alle disposizioni del disciplinare tecnico stesso (si veda il paragrafo 6.7 del sesto capitolo). 9.4
L’attribuzione della data certa
Un particolare aspetto concerne l’opportunità di attribuire al DPS data certa: tale adempimento non viene imposto né dalla legge, né dal provvedimento del 22 marzo 2004 del Garante (a differenza di quanto è avvenuto, ad esempio, per il documento con il quale i soggetti che disponevano di strumenti elettronici tecnicamente inadeguati hanno potuto attestare tale fatto, per beneficiare del differimento al 30 giugno 2006 del termine ultimo, entro cui adottare le nuove misure minime di sicurezza, introdotte dal codice privacy). Se si ragiona su un piano logico, l’attribuzione della data certa al documento appare effettivamente inutile: ad esempio, se nel corso di un’ispezione il DPS venisse prontamente esibito dal titolare, non si vedono le ragioni per le quali l’Autorità inquirente dovrebbe sindacare che la data apposta sullo stesso (es. 26 marzo) potrebbe essere fittizia. D’altra parte, è notorio che, nel Paese dei cavilli, le Autorità sono bravissime nel trovare simili ragioni, anche dove non se ne vedrebbe la necessità, per cui è di fatto suggeribile attribuire al documento in esame data certa. Tale requisito
viene attribuito, in modo automatico, nei casi in cui si verbalizzi,
anche nei libri sociali, l’approvazione del documento, allegando lo stesso al
verbale.
Al di fuori di questi casi, si rende opportuno ricorrere ad uno dei metodi che il Garante ha suggerito, per ottenere l’attribuzione della data certa:
9.5
L’approvazione del documento
Si presenta
una bozza di delibera, per i casi in cui il documento debba essere approvato da
un organo collegiale (es. consiglio di amministrazione).
In data XX XX 200X si riunisce il consiglio di amministrazione delle Società Sigma Spa per approvare il documento programmatico sulla sicurezza, per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 lettera g) del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il Dlgs 196/2003, e del punto 19. del relativo disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Si osserva che (scegliere l’opzione):
(Se la redazione è stata curata dal responsabile della sicurezza, aggiungere la seguente frase): La redazione è stata curata dal responsabile per la sicurezza, che ha provveduto a firmare in originale il documento (chiarire se si tratta di un responsabile interno, o di un soggetto esterno all’organizzazione). Dopo esaurienti discussioni, il consiglio delibera di approvare il documento programmatico sulla sicurezza, che viene allegato sub…., della cui redazione / del cui aggiornamento si riferisce nella relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio di esercizio.
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