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15 marzo 2008
Le misure minime di sicurezza privacy

Il manuale illustra in modo semplice ed immediato quali siano le misure, previste dal nuovo disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, che i soggetti che trattano dati personali devono obbligatoriamente adottare.
Una particolare attenzione è dedicata al Documento programmatico sulla sicurezza, la cui redazione ed aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno sono obbligatori per i soggetti che trattano dati personali di natura sensibile, o di carattere giudiziario, con l’impiego di elaboratori elettronici.
Dopo avere spiegato, nel manuale, come redigere ed aggiornare tale documento, ne viene fornita una bozza su file elettronico, copiabile, personalizzabile e stampabile.

1 aprile 2008
Antiriciclaggio e lotta al terrorismo:
tutte le novità per professionisti e revisori

Manuale aggiornato con la Circolare del Ministero dell'Economia 33124 del 20 marzo 2008

Il manuale è unaGUIDA PRATICA ed IMMEDIATA per professionisti e revisori, che nel 2008 devono affrontare i NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO ed ANTITERRORISMO imposti dal Dlgs 109/2007 e dal Dlgs 231/2007.
Il lavoro, oltre a spiegare per filo e per segno le nuove regole, effettua i confronti con quelle precedentemente in vigore
: i professionisti ed i revisori, già tenuti ad ottemperare agli obblighi antiriciclaggio, possono così apprezzare con immediatezza cosa cambia.

7 gennaio 2008
Come organizzare società ed enti per affrontare la responsabilità amministrativa in sede penale

Il manuale si articola in tre parti:
- la prima approfondisce gli aspetti generali della disciplina introdotta dal Dlgs 231/2001
- nella parte centrale si analizza come debba essere progettato, realizzato e controllato il modello organizzativo, previsto dal Dlgs 231/2001. Di tale modello, e del codice etico che in molti casi viene ad esso associato, si fornisce inoltre una bozza, copiabile personalizzabile e stampabile da parte dell’utilizzatore
-laterza approfondisce la natura dei reati, ed illustra in modo immediato e schematico quali siano le sanzioni applicabili.
.

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Plafond Iva: Manuale per il 2008
      
Autore: Dott.Marco Lorenzo Riva  
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2007 - 9° Edizione  
Numero Pagine: 81 + 67 di allegati + 12 di istruzioni per il foglio di calcolo  
Dimensione files scaricabili: da  240KB a 870KB  a seconda del formato che si decide di scaricare. I formati disponibili per il Manuale sono  Word e Pdf mentre il foglio di calcolo è in Excel.  

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Presentazione e Indice del Manuale

Estratto del Manuale

4.4  Un caso reale

Illustriamo il caso di un'azienda del settore meccanico, che nel triennio 2003-2005 ha aumentato in modo significativo il fatturato all'estero.

In particolare, si è avuta la seguente evoluzione delle cessioni, in euro:

 

2003

%

2004

%

2005

%

All’estero

9.545.000

35%

14.214.000

45%

21.432.000

62%

A esportatori abituali

11.629.000

43%

12.571.000

40%

9.904.000

28%

Con Iva

5.780.000

22%

4.695.000

15%

3.484.000

10%

Totale

26.954.000

100%

31.480.000

100%

34.820.000

100%

Il rapporto "acquisti/fatturato" dell'azienda, relativamente stabile nel periodo considerato, è di poco superiore al 60%.

L’importo degli acquisti intracomunitari, che non creano credito poiché avvengono senza pagare materialmente Iva, è irrisorio.

L'aliquota predominante nel 2004 e 2005, sia per le cessioni che per gli acquisti, è il 20%.

Prima di illustrare i concreti benefici garantiti dall'adozione, a partire dal 2004, del plafond mensile, si stima quale sarebbe stato il credito Iva nel biennio 2004-2005, se la società avesse continuato ad adottare il metodo solare.

Nel 2004 l'importo totale degli acquisti è stato 18.974.000.

Il fatturato realizzato addebitando Iva è stato 4.695.000.

Per mantenere una posizione Iva di sostanziale pareggio la societa' avrebbe dovuto acquistare senza Iva per: 18.974.000 - 4.695.000 = 14.279.000.

Il plafond solare utilizzabile, pari a 9.545.000 (cessioni estere del 2003), sarebbe stato insufficiente per:

Moltiplicando tale cifra per l'aliquota del 20%, emerge un credito Iva - per il 2004 - di circa 950.000.

Nel 2005 l'importo totale degli acquisti è stato 21.593.000.

Il fatturato realizzato addebitando Iva è stato 3.494.000.

Per mantenere una posizione Iva di sostanziale pareggio la società avrebbe dovuto acquistare senza Iva per: 21.593.000 - 3.484.000 = 18.109.000.

Il plafond solare utilizzabile, pari a 14.214.000 (cessioni estere del 2004), sarebbe stato insufficiente per: 18.109.000 - 14.214.000 = 3.895.000.

Moltiplicando tale cifra per l'aliquota del 20%, emerge un credito Iva - per il 2005 - di circa 780.000.

Il credito Iva che sarebbe complessivamente maturato nel biennio 2004-2005, se la società avesse continuato ad utilizzare il metodo solare, sarebbe quindi stato pari a 950.000 +780.000 = 1.730.000 circa.

Nella seguente tabella viene dettagliato il reale utilizzo di plafond, fatto dalla società nel biennio 2004-2005, adottando il metodo mensile, in euro: 

 

Cessioni estere

Plafond disponibile

Plafond utilizzato

Gennaio 2003

546.000

 

 

Febbraio 2003

765.000

 

 

Marzo 2003

849.000

 

 

Aprile 2003

742.000

 

 

Maggio 2003

886.000

 

 

Giugno 2003

802.000

 

 

Luglio 2003

895.000

 

 

Agosto 2003

143.000

 

 

Settembre 2003

689.000

 

 

Ottobre 2003

1.234.000

 

 

Novembre 2003

1.440.000

 

 

Dicembre 2003

554.000

 

 

Gennaio 2004

897.000

9.545.000

1.342.000

Febbraio 2004

1.438.000

9.100.000

986.000

Marzo 2004

1.546.000

9.552.000

1.275.000

Aprile 2004

1.622.000

9.823.000

1.388.000

Maggio 2004

1.694.000

10.057.000

1.201.000

Giugno 2004

983.000

10.550.000

1.457.000

Luglio 2004

756.000

10.076.000

826.000

Agosto 2004

395.000

10.006.000

230.000

Settembre 2004

837.000

10.171.000

1.250.000

Ottobre 2004

1.863.000

9.758.000

1.384.000

Novembre 2004

1.598.000

10.237.000

1.623.000

Dicembre 2004

585.000

10.212.000

1.377.000

Gennaio 2005

1.484.000

9.420.000

1.531.000

Febbraio 2005

2.396.000

9.373.000

1.037.000

Marzo 2005

2.555.000

10.732.000

1.426.000

Aprile 2005

1.865.000

11.861.000

1.549.000

Maggio 2005

2.037.000

12.177.000

1.856.000

Giugno 2005

1.748.000

12.358.000

1.453.000

Luglio 2005

2.353.000

12.653.000

1.062.000

Agosto 2005

216.000

13.944.000

436.000

Settembre 2005

1.255.000

13.724.000

2.020.000

Ottobre 2005

2.342.000

12.959.000

2.331.000

Novembre 2005

1.947.000

12.970.000

2.037.000

Dicembre 2005

1.234.000

12.880.000

1.510.000

 In sintesi, è accaduto quanto segue:

  • nel 2004 si è utilizzato plafond per 14.339.000 (contro un massimo di 9.545.000 garantito dal metodo solare), terminando a credito per 26.000, riportati al 2005
  • nel 2005 si è utilizzato plafond per 18.248.000 (contro un massimo di 14.214.000 garantito dal metodo solare), terminando a credito per 14.000, riportati al 2006.
4.5  Il passaggio da un metodo all’altro

Sino all’entrata in vigore del DL 330/1994, convertito nella L. 473/1994, l’adozione del plafond mobile era una scelta impegnativa, perché comportava il vincolo di doverlo utilizzare per tre anni, prima di potere cambiare metodo.

Il DL 330/1996, abrogando tale vincolo, ha anche abolito l’obbligo di comunicare a priori al competente ufficio Iva il tipo di plafond prescelto, informazione che viene oggi evidenziata a posteriori in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva, compilando il quadro che si riferisce al dato storico su disponibilità ed utilizzi del plafond.

Oggi i contribuenti possono quindi liberamente transitare, all'inizio di ciascun anno solare, da un sistema di calcolo del plafond all'altro.

Nel caso in cui si verifichi tale passaggio, è fondamentale chiedersi come si calcoli il plafond inizialmente disponibile con il nuovo sistema che viene adottato.

4.5.1 Il passaggio dal metodo solare al mensile

Chi si fosse avvalso del plafond fisso ed intendesse optare per quello mobile, avrebbe a disposizione il plafond costituito dalle cessioni all'estero effettuate l'anno precedente.

La logica di tale impostazione, assai favorevole al contribuente, sta nel leggere gli eventi del passato con l'ottica propria del sistema mobile: in tale ambito, gli utilizzi del plafond nell'anno precedente, creatisi, per effetto del metodo fisso allora adottato, sulla base delle cessioni all'estero del secondo anno precedente, sono a queste ultime riconducibili, e di conseguenza integralmente espungibili.

Per tale ragione, di tali utilizzi non si deve tenere conto quando si calcola il plafond disponibile, in sede di prima adozione del metodo mobile.

In relazione a quanto esposto, si può quindi concludere che gli studi di efficienza comparata, effettuati nei precedenti capitoli in ipotesi di prima applicazione del plafond, hanno piena validità anche nel caso di passaggio dal metodo fisso a quello mobile. I contribuenti potranno quindi usufruire dei benefici comparativi, da quest'ultimo garantiti, all'inizio di ogni esercizio, senza che il fatto di avere in precedenza utilizzato il metodo fisso sia di alcun pregiudizio.

4.5.2 Il passaggio dal metodo mensile al solare

Per chi, utilizzando il plafond mobile, intendesse optare per l'utilizzo del plafond fisso, la disponibilità è limitata alle cessioni all'estero effettuate nell'anno precedente, e non ancora utilizzate.

Operativamente si deve assumere, agli inizi di gennaio, quanto negli schemi per il calcolo del plafond mensile, illustrati nei capitoli precedenti, è definito come "Plafond disponibile all'inizio del mese": tale importo dovrà in questo specifico caso essere inteso come "plafond disponibile per l'anno solare", ed i suoi utilizzi dovranno essere successivamente calcolati e ad esso imputati secondo le regole proprie del metodo fisso.

Potrebbe sembrare, ad una prima lettura, che quanto disposto per il passaggio in oggetto sia estremamente penalizzante, e di conseguenza ingiusto. Tale conclusione è errata, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • se, nell'anno precedente il passaggio, il contribuente avesse utilizzato plafond - con il sistema mensile - per un importo esattamente uguale alle cessioni all'estero fatte nei tredicesimi mesi, di periodo in periodo espunte, le cessioni all'estero del predetto anno precedente sarebbero integralmente disponibili. Si verrebbero, in tale modo, ad equiparare di fatto le disponibilità e gli utilizzi dei periodi considerati a quelli che si sarebbero avuti usando il metodo fisso
  • se, invece, nell'anno precedente il contribuente avesse utilizzato plafond - con il sistema mensile - per un importo maggiore di quello ipotizzato nel punto precedente, avrebbe semplicemente usufruito, nell'ottica considerata, di un beneficio di ordine temporale, potendo usufruire del plafond prima di quando sarebbe stato possibile con i canoni del metodo solare. Di conseguenza, la parte di plafond utilizzata, in tale ottica, anticipatamente, non sarebbe più disponibile l’anno successivo, adottando il metodo di calcolo solare
Quello che, quindi, sembra un controsenso, che penalizza il passaggio dal metodo mobile al fisso, non è quindi che un logico corollario della generalizzata minore efficienza di quest'ultimo rispetto al primo. 

4.5.3 Quando si può passare da un metodo all’altro

Si è scritto che la transizione da un metodo all’altro deve avvenire all'inizio di ciascun anno solare. Tale disposizione, un tempo stringente, oggi ha perso sul piano pratico significato:

  • inizialmente era necessario osservarla strettamente, poiché vi era l’obbligo di comunicare a priori all’Ufficio Iva quale tipo di metodo di calcolo del plafond si intendesse utilizzare, abolito ormai da diversi anni
  • sino al 31 dicembre 2001, il primo adempimento in ordine temporale, effettuando il quale si rivelava quale plafond si stesse utilizzando, consisteva nell’annotazione nei libri Iva del plafond disponibile e del suo utilizzo per il mese di febbraio: annotazione che, ai sensi della lettera c) dell’articolo 1 DL 746/1983, doveva avvenire entro fine aprile. Disponibilità ed utilizzi del plafond, per il mese di gennaio, sono infatti identici, qualunque sia il metodo di calcolo adottato: ciò che varia sono le disponibilità di plafond, a partire da febbraio e sino a dicembre. In pratica il contribuente erano quindi libero di decidere, sino a fine aprile, quale metodo di calcolo del plafond adottare
  • a partire dal 1° gennaio 2002, essendo stato abolito il suddetto obbligo di annotazione nei libri Iva, la scelta in merito alla tipologia di plafond adottata deve essere manifestata solo in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno conclusosi, per cui diviene di fatto una scelta a tutti gli effetti “posteriore”.

La situazione è quindi ideale per i contribuenti, con l’avvertenza che si deve però considerare che, in sede di controllo, l’Amministrazione finanziaria può richiedere disponibilità ed utilizzi del plafond sino al secondo mese precedente la richiesta, con ciò vanificando in tutto o in parte la possibilità per il contribuente di scegliere “a posteriori”, ad anno cioè concluso.

È superfluo precisare che, al verificarsi di tale eventualità, si deve dichiarare all’amministrazione di ottemperare fedelmente a quanto la legge (in modo stupido) richiede, nel senso di avere optato per il metodo che si dichiara di avere prescelto sin dagli inizi dell’anno oggetto dell’attività di accertamento.

Le implicazioni di carattere pratico della nuova situazione, che è venuta a creare a partire dal 1° gennaio 2002, sono differenti in funzione della modalità di calcolo del plafond, che il contribuente intende adottare:

  • in caso di adozione del metodo mobile, non è in genere necessario procedere ai calcoli “di controllo”, utilizzando il metodo dell’anno solare, poiché il metodo mobile è talmente più efficiente, che solo in casi assolutamente marginali si può ravvedere la possibilità di adottare il metodo solare
  • in caso di adozione del metodo solare è invece sempre opportuno procedere ai calcoli anche con il metodo “mobile”, che in questa ipotesi potrebbe essere considerato la “ruota di scorta”, per affrontare i casi in cui:
    • il plafond, calcolato con il metodo solare, tendesse ad esaurirsi nel corso dell’anno
    • si verificasse uno splafonamento, che potrebbe essere in tutto o in parte corretto passando al metodo mobile nel corso dell’esercizio

Se tali eventi non si verificassero, il contribuente sarebbe comunque libero di optare a posteriori, in sede di compilazione della dichiarazione Iva, per il metodo solare, ripartendo da gennaio con la medesima disponibilità di plafond sia per il mobile che per il solare, e ricominciando ad effettuare i calcoli paralleli con entrambi i sistemi.  

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