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Estratto del Manuale 4.4
Un caso reale Illustriamo
il caso di un'azienda del settore meccanico, che nel triennio 2003-2005 ha
aumentato in modo significativo il fatturato all'estero. In
particolare, si è avuta la seguente evoluzione delle cessioni, in euro:
Il rapporto "acquisti/fatturato" dell'azienda, relativamente stabile nel periodo considerato, è di poco superiore al 60%. L’importo
degli acquisti intracomunitari, che non creano credito poiché avvengono senza
pagare materialmente Iva, è irrisorio. L'aliquota
predominante nel 2004 e 2005, sia per le cessioni che per gli acquisti, è il
20%. Prima
di illustrare i concreti benefici garantiti dall'adozione, a partire dal 2004,
del plafond mensile, si stima quale sarebbe stato il credito Iva nel biennio
2004-2005, se la società avesse continuato ad adottare il metodo solare. Nel
2004 l'importo totale degli acquisti è stato 18.974.000. Il
fatturato realizzato addebitando Iva è stato 4.695.000. Per
mantenere una posizione Iva di sostanziale pareggio la societa' avrebbe dovuto
acquistare senza Iva per: 18.974.000 - 4.695.000 = 14.279.000. Il plafond solare utilizzabile, pari a 9.545.000 (cessioni estere del 2003), sarebbe stato insufficiente per: Moltiplicando
tale cifra per l'aliquota del 20%, emerge un credito Iva - per il 2004 - di
circa 950.000. Nel
2005 l'importo totale degli acquisti è stato 21.593.000. Il
fatturato realizzato addebitando Iva è stato 3.494.000. Per
mantenere una posizione Iva di sostanziale pareggio la società avrebbe dovuto
acquistare senza Iva per: 21.593.000 - 3.484.000 = 18.109.000. Il
plafond solare utilizzabile, pari a 14.214.000 (cessioni estere del 2004),
sarebbe stato insufficiente per: 18.109.000 - 14.214.000 = 3.895.000. Moltiplicando
tale cifra per l'aliquota del 20%, emerge un credito Iva - per il 2005 - di
circa 780.000. Il
credito Iva che sarebbe complessivamente maturato nel biennio 2004-2005, se la
società avesse continuato ad utilizzare il metodo solare, sarebbe quindi stato
pari a 950.000 +780.000 = 1.730.000 circa. Nella
seguente tabella viene dettagliato il reale utilizzo di plafond, fatto dalla
società nel biennio 2004-2005, adottando il metodo mensile, in euro:
In sintesi, è accaduto quanto segue:
Sino
all’entrata in vigore del DL 330/1994, convertito nella L. 473/1994,
l’adozione del plafond mobile era una scelta impegnativa, perché comportava
il vincolo di doverlo utilizzare per tre anni, prima di potere cambiare metodo. Il
DL 330/1996, abrogando tale vincolo, ha anche abolito
l’obbligo di comunicare a priori al competente ufficio Iva il tipo di
plafond prescelto, informazione che viene oggi evidenziata a posteriori in sede di presentazione della
dichiarazione annuale Iva, compilando il quadro che si riferisce al dato storico
su disponibilità ed utilizzi del plafond. Oggi
i contribuenti possono quindi liberamente
transitare, all'inizio di ciascun anno solare, da un sistema di calcolo del
plafond all'altro. Nel
caso in cui si verifichi tale passaggio, è fondamentale chiedersi come si
calcoli il plafond inizialmente disponibile con il nuovo sistema che viene
adottato. 4.5.1
Il passaggio dal metodo solare al mensile Chi
si fosse avvalso del plafond fisso ed intendesse optare per quello mobile,
avrebbe a disposizione il plafond costituito dalle cessioni all'estero
effettuate l'anno precedente. La
logica di tale impostazione, assai favorevole al contribuente, sta nel leggere
gli eventi del passato con l'ottica propria del sistema mobile: in tale ambito,
gli utilizzi del plafond nell'anno precedente, creatisi, per effetto del metodo
fisso allora adottato, sulla base delle cessioni all'estero del secondo anno
precedente, sono a queste ultime riconducibili, e di conseguenza integralmente
espungibili. Per
tale ragione, di tali utilizzi non si deve tenere conto quando si calcola il
plafond disponibile, in sede di prima adozione del metodo mobile. In
relazione a quanto esposto, si può quindi concludere che gli studi di
efficienza comparata, effettuati nei precedenti capitoli in ipotesi di prima
applicazione del plafond, hanno piena validità anche nel caso di passaggio dal
metodo fisso a quello mobile. I contribuenti potranno quindi usufruire dei
benefici comparativi, da quest'ultimo garantiti, all'inizio di ogni esercizio,
senza che il fatto di avere in precedenza utilizzato il metodo fisso sia di
alcun pregiudizio. 4.5.2
Il passaggio dal metodo mensile al solare Per
chi, utilizzando il plafond mobile, intendesse optare per l'utilizzo del plafond
fisso, la disponibilità è limitata alle cessioni all'estero effettuate
nell'anno precedente, e non ancora utilizzate. Operativamente
si deve assumere, agli inizi di gennaio, quanto negli schemi per il calcolo del
plafond mensile, illustrati nei capitoli precedenti, è definito come
"Plafond disponibile all'inizio del mese": tale importo dovrà in
questo specifico caso essere inteso come "plafond disponibile per l'anno
solare", ed i suoi utilizzi dovranno essere successivamente calcolati e ad
esso imputati secondo le regole proprie del metodo fisso. Potrebbe sembrare, ad una prima lettura, che quanto disposto per il passaggio in oggetto sia estremamente penalizzante, e di conseguenza ingiusto. Tale conclusione è errata, sulla base delle seguenti considerazioni:
4.5.3
Quando si può passare da un metodo all’altro Si
è scritto che la transizione da un metodo all’altro deve avvenire all'inizio
di ciascun anno solare. Tale disposizione, un tempo stringente, oggi ha
perso sul piano pratico significato:
La
situazione è quindi ideale per i contribuenti, con l’avvertenza che si deve
però considerare che, in sede di controllo, l’Amministrazione finanziaria può
richiedere disponibilità ed utilizzi del plafond sino al secondo mese
precedente la richiesta, con ciò vanificando in tutto o in parte la possibilità
per il contribuente di scegliere “a posteriori”, ad anno cioè concluso.
È
superfluo precisare che, al verificarsi di tale eventualità, si deve dichiarare
all’amministrazione di ottemperare fedelmente a quanto la legge (in modo stupido)
richiede, nel senso di avere optato per il metodo che si dichiara di avere
prescelto sin dagli inizi dell’anno oggetto dell’attività di accertamento. Le implicazioni di carattere pratico della nuova situazione, che è venuta a creare a partire dal 1° gennaio 2002,
sono differenti in funzione della modalità di calcolo del plafond, che il
contribuente intende adottare:
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