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| Intrastat: manuale per il 2008 |
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| Autore: |
Marco Lorenzo
Riva - Dottore Commercialista |
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| Data di pubblicazione: |
12 Dicembre 2007 - 9°
Edizione |
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| Numero Pagine: |
153 + 89 di allegati |
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Capitolo 4
La delega alla sottoscrizione e presentazione degli elenchi
L’articolo 2 del DM 27 ottobre 2000 prevede che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari:
- i soggetti passivi, all'imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità europea
- gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
Nel successivo terzo comma il decreto ribadisce che i soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, soggetti terzi alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilità in materia (a tale proposito il regolamento 638/2004 (CE) è ancora più esplicito, laddove prevede che la delega non riduce in alcun modo la responsabilità dei soggetti obbligati).
La CM 39/1993 ha opportunamente ricordato che non si verte nell’ipotesi di delega a terzi soggetti nel caso in cui sono incaricati dell’adempimento, sulla base di procura generale o speciale o altra delega interna, dipendenti del soggetto tenuto all’adempimento.
Ciò premesso, i commi 4 e 5 dell’articolo 2 DM 27.10.2000 disciplinano le modalità con cui l’esistenza della delega deve essere portata a conoscenza degli uffici doganali, competenti a ricevere i modelli Intra, distinguendo il caso di:
- delega conferita a soggetti professionali in campo doganale (spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale, centri autorizzati di assistenza doganale, centri autorizzati di assistenza fiscale)
- delega conferita a soggetti terzi, diversi da quelli sopra indicati.
4.1 Delega conferita a “soggetti professionali” in campo doganale
Il comma 5 prevede che, in caso di delega conferita a spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale, centri autorizzati di assistenza doganale o centri autorizzati di assistenza fiscale, non è necessario presentare alcuna apposita comunicazione agli uffici doganali: l’esistenza della delega viene quindi attestata dal comportamento concludente di tali soggetti, di sottoscrivere nei termini previsti gli elenchi Intra, presentati per conto del soggetto obbligato delegante.
4.2 Delega conferita a soggetti diversi
Della delega a soggetti, diversi da quelli sopra elencati, si devono informare gli uffici doganali, tramite una delle seguenti modalità:
- comunicazione in forma scritta, del soggetto obbligato delegante
- notificazione, da parte del soggetto delegato alla sottoscrizione degli elenchi.
4.2.1 Comunicazione in forma scritta del soggetto obbligato delegante
Il DM 27.10.2000 prevede al riguardo che il conferimento della delega deve essere comunicato dal soggetto obbligato ai competenti uffici doganali in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15/1968.
Di seguito si riporta il contenuto dell’articolo 20 e, nella colonna di sinistra, le equivalenti disposizioni previste dal Dpr 445/2000, che con effetto dal 7 marzo 2001 ha provveduto a sostituirlo:
Dpr 445/2000 |
Articolo 20 Legge 15/1968 |
| Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (articolo 38, commi 1 e 2) |
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| Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (articolo 38, comma 3) |
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l’autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. |
| Per “autenticazione di sottoscrizione” si intende l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. (articolo 1, lettera i.) |
L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. |
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Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. |
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Per l’autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma |
Per effetto delle semplificazioni introdotte dal Dpr 445/2000, e successivamente dal Dlgs 82/2005, il delegante può ufficializzare la delega mediante uno dei seguenti sistemi:
- sottoscrizione della delega in presenza del dipendente addetto dell’Amministrazione, che provvede ad autenticare la sottoscrizione stessa, attestando che essa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore
- invio, anche per fax o in forma telematica, dell’istanza sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il contenuto della delega può avere il seguente tenore:
Il sottoscritto…………, nato a……il……C.F………nella sua qualità di …………della Ditta / Società……con sede legale in………P.Iva…………C.F……………
delega
Il Sig. / La Ditta / La società………con sede in……………C.F…………P.Iva………per la sottoscrizione e presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Modelli Intra 1 ed Intra 2), approvati con DM 21 ottobre 1992 e con DM 27 ottobre 2000, a cui la stessa è obbligata.
Data
Sottoscrizione del delegante
4.2.2 Notificazione da parte del soggetto delegato
Il DM 27.10.2000 prevede che il conferimento della delega può essere notificato all’ufficio doganale dallo stesso soggetto delegato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 4 delle legge 15/1968. La CM 60/1999 ha precisato che tale dichiarazione può essere sottoscritta, dal soggetto delegato, in presenza del dipendente competente a ricevere la documentazione.
Di seguito si riporta il contenuto dell’articolo 4 e, nella colonna di sinistra, le equivalenti disposizioni previste dal Dpr 445/2000, che con effetto dal 7 marzo 2001 ha provveduto a sostituirlo:
Dpr 445/2000 |
Articolo 4 Legge 15/1968 |
| L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 (articolo 47 comma 1) |
L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato é sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20. |
Per effetto delle semplificazioni introdotte dal Dpr 445/2000, e successivamente dal Dlgs 82/2005, il delegato può notificare all’ufficio doganale di avere ricevuto la delega mediante uno dei seguenti sistemi:
- sottoscrizione della notificazione in presenza del dipendente addetto dell’Amministrazione, che provvede ad autenticare la sottoscrizione stessa, attestando che essa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore
- invio, anche per fax o in forma telematica, della notificazione sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore: si evidenzia come, nel manuale Introduzione al sistema Intrastat, presente nella relativa sezione del sito dell’Agenzia delle Dogane, non venga fatto alcun cenno alla facoltà di procedere all’invio della notificazione.
La CM 60/1999 propone il seguente fac-simile:
Il sottoscritto ..... nato a .... il .... C.F. .... sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali comminabili, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,
dichiara
di aver ricevuto delega dal Sig. .... nato a .... il .... nella sua qualità di .... della Ditta/Società .... con sede legale in .... P.Iva .... C.F. .... per la sottoscrizione e presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Modelli Intra-1 e Intra 2), approvati con D.M. 21 ottobre 1992 e con D.M. 27 ottobre 2000, a cui la Ditta/Società …………stessa è obbligata.
Data ...... Firma del soggetto delegato (estremi del documento)
Data……Ufficio doganale di - Il funzionario Ricevente (timbro e firma)
Capitolo 5
Modalità di presentazione
I termini di presentazione dei modelli Intra variano in funzione della periodicità con cui si è tenuti (per legge o per opzione) a presentarli, come segue:
- per gli elenchi da presentare con periodicità mensile, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento; fanno eccezione gli elenchi relativi al mese di luglio, il cui termine di presentazione è differito al 6 settembre
- entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità trimestrale o annuale.
A partire dagli elenchi relativi al 2007, il DM 20 dicembre 2006 ha concesso una proroga di cinque giorni, delle scadenze di cui sopra, ai contribuenti che utilizzano l’EDI - Electronic Data Interchange per la presentazione degli elenchi riepilogativi (si veda il paragrafo 5.3. del presente capitolo).
Esempio tratto dal manuale Introduzione al sistema Intrastat, presente nel sito dell’Agenzia delle Dogane
La presentazione mediante EDI dell’elenco mensile, relativo al gennaio 2007, è dovuta avvenire entro il 26 febbraio 2007, effettuando il calcolo che segue:
- scadenza ordinaria 20 febbraio + 5 giorni di proroga per l’invio telematico = 25 febbraio
- poiché il 25 febbraio 2007 cadeva di domenica, il temine per l’invio è slittato al primo giorno lavorativo successivo, quindi al 26 febbraio.
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La CM 60 del 12.3.1999, nel ricordare che tutte le scadenze che cadono in giorni festivi sono prorogate di diritto al giorno seguente non festivo, rammenta che per gli uffici doganali la giornata di sabato è lavorativa: nei casi in cui la scadenza di presentazione cade sabato non è quindi possibile beneficiare del differimento dei termini al lunedì successivo.
Per la presentazione dei modelli si può scegliere una delle seguenti modalità:
- in Dogana su supporto cartaceo
- in Dogana su supporto magnetico
- mediante scambio elettronico dei dati con l’Amministrazione finanziaria.
5.1 La presentazione in Dogana su supporto cartaceo
L’articolo 6 del DM 27.10.2000 prevede che gli elenchi riepilogativi sono presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato; essa può essere effettuata anche a mezzo raccomandata: in tale caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede la data del timbro postale.
L'ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia ricevuta, mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata.
Si segnala che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 DM 27.10.2000, gli elenchi presentati su supporto cartaceo presso la Dogana possono essere redatti anche su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto sia identico a quanto previsto nei modelli ufficiali.
5.2 La presentazione in Dogana su supporto magnetico
L’articolo 5 del DM 27.10.2000 prevede che i soggetti che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di sistemi informatici possono presentare, in luogo degli elenchi riepilogativi, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. In questo caso ciascun supporto magnetico è accompagnato dagli stampati INTRA-1 e INTRA-2 (frontespizi dell’elenco cessioni e di quello acquisti rispettivamente) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal terzo delegato.
Il software Intr@Web, del quale è necessario avvalersi per potere procedere in tale modo, è scaricabile dal Sito dell’Agenzia delle Dogane, il cui indirizzo è:
http://www.agenziadogane.gov.it
Analogamente a quanto previsto per l’ipotesi precedente, la presentazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata: in tale caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede la data del timbro postale.
L'ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia ricevuta, mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata.
5.3 Lo scambio elettronico dei dati
Il comma 4 dell’articolo 5 DM 27.10.2000 prevede che i soggetti che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di sistemi informatici, possono essere autorizzati a presentare gli elenchi riepilogativi mediante procedure basate sullo scambio elettronico dei dati (sistema EDI, Electronic Data Interchange): in tale modo si effettua l’inoltro degli elenchi Intra direttamente in via informatica, senza necessità di ulteriori forme di convalida da parte della Dogana. Il sistema provvede automaticamente a controllare, ad accettare ed a protocollare l’elenco, inviando successivamente al soggetto un messaggio di risposta, contenente anche la data ed il numero di protocollo assegnato allo stesso.
Per potere utilizzare tale sistema, gli operatori devono presentare una istanza all’Agenzia delle Dogane, utilizzando il modello “Istanza di adesione al servizio telematico doganale”, reperibile nella sezione Servizio Telematico Doganale – E.D.I., al seguente indirizzo:
http://www.agenziadogane.gov.it
Per la compilazione degli elenchi, gli operatori hanno facoltà di avvalersi del software Intr@Web, prelevabile gratuitamente dal Sito http://www.agenziadogane.it.
5.4 La possibilità di presentare più elenchi
La CM 39/1993, nel precisare che di regola ciascun elenco riepilogativo contiene l'insieme di tutte le operazioni compiute dal soggetto obbligato durante il periodo di riferimento, dà facoltà in determinate condizioni di presentare gli elenchi separatamente, per ciascuna sede operativa o amministrativa del soggetto obbligato o del soggetto delegato: ciò può avvenire in presenza di obiettive esigenze o vincoli derivanti dall'organizzazione contabile, che potrebbero rendere difficoltoso il rispetto dei termini di presentazione degli elenchi.
La circolare ribadisce che, anche nei casi in cui il soggetto obbligato presenti più elenchi, rimane fermo il dovere di rispettare le regole in merito alla periodicità di presentazione degli elenchi: in tale senso, essa va determinata sommando il totale delle operazioni complessivamente dichiarate nel periodo che si prende a riferimento, anche se con più elenchi presentati separatamente dalle diverse unità operative o amministrative.
5.5 La presentazione in caso di variazione della partita Iva
Il comma 4 dell’articolo 3 DM 27.10.2000 dispone che i soggetti che, nel periodo di riferimento, variano il numero di partita IVA, devono compilare separati elenchi riepilogativi, per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il numero di partita IVA nuovo.
Si supponga ad esempio che, con effetto 1° marzo 2008, un soggetto tenuto alla presentazione degli elenchi con cadenza trimestrale vari la propria partita Iva; per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2008 tale soggetto dovrà presentare due separati elenchi riepilogativi:
- il primo, nel quale indicherà la vecchia partita Iva, al fine di dichiarare le operazioni poste in essere dal 1° gennaio al 29 febbraio 2008
- il secondo, nel quale indicherà la nuova partita Iva, al fine di dichiarare le operazioni poste in essere nel marzo 2008.
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