N O V I T A'  -  U L T I M E  P U B B L I C A Z I O N I

16 luglio 2007
Come organizzare società ed enti per affrontare la responsabilità amministrativa in sede penale

Il manuale si articola in tre parti:
- la prima parte approfondisce gli aspetti generali della disciplina introdotta dal Dlgs 231/2001
- nella parte centrale si analizza come debba essere progettato, realizzato e controllato il modello organizzativo, previsto dal Dlgs 231/2001. Di tale modello, e del codice etico che in molti casi viene ad esso associato, si fornisce inoltre una bozza, copiabile personalizzabile e stampabile da parte dell’utilizzatore
- la terza parte approfondisce la natura dei reati, ed illustra in modo immediato e schematico quali siano le sanzioni applicabili.

21 maggio 2007
I depositi Iva: modalità operative e vantaggi economico - finanziari

Il manuale illustra i vantaggi che si possono ottenere con l’uso dei depositi Iva, ubicati in Italia o in altri Paesi della Unione Europea. Nei depositi Iva si può introdurre, vendere e lavorare la merce senza pagare l’imposta. Questo fatto consente alle imprese che hanno rapporti commerciali con l’estero di ottenere: - Vantaggi amministrativi: gestire al meglio la propria posizione Iva - Vantaggi operativi: effettuare acquisti e lavorazioni senza applicazione di Iva - Vantaggi commerciali: vendere ai propri clienti, italiani ed esteri, senza Iva, anche se la merce rimane in Italia ed il cliente non dispone di plafond.

11 maggio 2007
Antiriciclaggio:
manuale d'uso per i professionisti
Aggiornato con il DM 10 aprile 2007, n.60

Il manuale espone, in modo semplice e chiaro, gli adempimenti antiriciclaggio posti a carico dei professionisti e delle società di revisione, con l’obiettivo di essere un prezioso punto di riferimento nel periodo di rodaggio iniziale, caratterizzato da molte incertezze

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- Come organizzare società ed enti per affrontare la responsabilità amministrativa in sede penale
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Gli adempimenti dei fornitori degli esportatori abituali
Guida alle novità della Finanziaria 2005
      
Autore: Dott.Marco Lorenzo Riva  
Ultima revisione: 4 Maggio 2005  
Numero Pagine: 28  
Dimensione files scaricabili: da  375KB a 394KB, a seconda del formato che si decide di scaricare. I formati disponibili per il Manuale sono  Word e Pdf mentre il modello di comunicazione e le relative istruzioni sono in formato Pdf.  

Modulo d'Ordine

Presentazione e Indice del Manuale

Estratto del Manuale

5  La comunicazione all’Agenzia delle entrate

  
Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:
…….che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore ………prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. …………
Il cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta
(periodo aggiunto dalla Finanziaria 2005, comma 381, con decorrenza dal 1° gennaio 2005).
  

  
Decreto Direttore Agenzia entrate del 14 marzo 2005 – n. 19025/2005 protocollo

1.3 In fase di prima applicazione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30 aprile 2005 e relative all’anno in corso possono essere comunicati mediante presentazione di un modello entro il 16 maggio 2005, avendo cura, in tale caso, di indicare il valore 4 nel campo relativo al periodo di riferimento.
  

Per effetto delle novità introdotte dalla Finanziaria 2005, a fare data dal 1° gennaio 2005 si applicano le regole che vengono esposte di seguito.

L’addebito senza applicazione di Iva può avvenire a condizione che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, consegnata o spedita al fornitore o prestatore prima dell’effettuazione dell’operazione. Il cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta (adattamento del comma 1 dell’articolo 1 DL 746/1983, con evidenziazione in neretto delle novità introdotte dal comma 381 della Finanziaria 2005). Per inciso, il comma 382 della Finanziaria 2005 prevede che, ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, l’Agenzia delle entrate condivida le informazioni, contenute nelle comunicazioni ricevute, con gli altri organi preposti al controllo in materia di imposta sul valore aggiunto.

5.1  Il modello di comunicazione

Il comma 385 della Finanziaria 2005 ha attribuito al Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di determinare i contenuti e le modalità, con cui i fornitori degli esportatori abituali devono inoltrare la comunicazione: con provvedimento n. 19025/2005 del 14 marzo 2005 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, rendendolo disponibile nei siti http://www.agenziaentrate.gov.it e http://www.finanze.gov.it

Il modello è suddiviso in tre facciate:

  1. nella prima è contenuta l’informativa relativa al trattamento dei dati personali

  2. nella seconda il soggetto dichiarante deve riportare, oltre ai propri dati ed a quelli del rappresentante, alla firma della dichiarazione ed all’impegno alla sua presentazione telematica, l’anno e il mese in cui le dichiarazioni di intento sono state ricevute (periodo di riferimento)

  3. nella terza facciata, denominata Quadro DI, devono essere indicati, in ciascun rigo, i dati contenuti in ogni dichiarazione d’intento ricevuta nel mese precedente (periodo di riferimento).
    Le istruzioni del modello precisano che in ciascun rigo devono essere riportate le indicazioni fornite con
    ogni singola dichiarazione di intento, emessa da esportatori abituali: pertanto, nell’ipotesi in cui siano ricevute più dichiarazioni d’intento, inviate dallo stesso soggetto, occorre comunque compilare più righi.

    Nella terza facciata vi sono quattro righi: nel caso in cui essi non siano sufficienti, è necessario compilare più moduli, riportando il numero progressivo nel campo “Mod. N…”, situato in alto a destra nel modello.
    Il numero totale dei righi compilati deve essere riportato nella seconda facciata (campo numero dei righi compilati).

(...)

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Presentazione e Indice del Manuale