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Gli
adempimenti dei fornitori degli esportatori abituali
Guida alle novità della Finanziaria 2005
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| Autore: |
Dott.Marco Lorenzo
Riva |
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| Ultima revisione: |
4 Maggio 2005 |
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| Numero Pagine: |
28 |
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375KB a 394KB, a seconda del formato che
si decide di scaricare. I formati disponibili per il Manuale sono Word e
Pdf mentre il modello di comunicazione e le relative istruzioni sono in
formato Pdf. |
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Estratto del
Manuale
5
La comunicazione all’Agenzia delle entrate
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Le
disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:
…….che
l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o
importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita
dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA
del dichiarante nonché l'indicazione ufficio competente nei suoi
confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore ………prima
dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare
anche più operazioni tra le stesse parti. …………
Il
cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate,
esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo,
i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta (periodo aggiunto
dalla Finanziaria 2005, comma 381, con decorrenza dal 1° gennaio 2005).
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Decreto Direttore
Agenzia entrate del 14 marzo 2005 – n. 19025/2005 protocollo
1.3 In fase di prima
applicazione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, i dati delle dichiarazioni d’intento
ricevute entro il 30 aprile 2005 e relative all’anno in corso possono
essere comunicati mediante presentazione di un modello entro il 16 maggio
2005, avendo cura, in tale caso, di indicare il valore 4 nel campo
relativo al periodo di riferimento.
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Per
effetto delle novità introdotte dalla Finanziaria 2005, a fare data dal 1°
gennaio 2005 si applicano le regole che vengono esposte di seguito.
L’addebito
senza applicazione di Iva può avvenire a condizione che l’intento di
avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione della imposta
risulti da apposita dichiarazione, consegnata o spedita al fornitore o
prestatore prima dell’effettuazione dell’operazione. Il
cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente
per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti
nella dichiarazione ricevuta (adattamento
del comma 1 dell’articolo 1 DL 746/1983, con evidenziazione in neretto delle
novità introdotte dal comma 381 della Finanziaria 2005). Per inciso, il comma
382 della Finanziaria 2005 prevede che, ai fini del necessario coordinamento
delle attività di controllo, l’Agenzia delle entrate condivida le
informazioni, contenute nelle comunicazioni ricevute, con gli altri organi
preposti al controllo in materia di imposta sul valore aggiunto.
5.1
Il modello di comunicazione
Il
comma 385 della Finanziaria 2005 ha attribuito al Direttore dell’Agenzia delle
entrate il compito di determinare i contenuti e le modalità, con cui i
fornitori degli esportatori abituali devono inoltrare la comunicazione: con
provvedimento n. 19025/2005 del 14 marzo 2005 il Direttore dell’Agenzia delle
entrate ha approvato il modello Comunicazione
dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, rendendolo disponibile nei siti http://www.agenziaentrate.gov.it
e http://www.finanze.gov.it
Il
modello è suddiviso in tre facciate:
-
nella prima è contenuta l’informativa relativa al trattamento dei dati
personali
-
nella seconda il soggetto dichiarante deve riportare, oltre ai propri dati
ed a quelli del rappresentante, alla firma della dichiarazione ed all’impegno
alla sua presentazione telematica, l’anno e il mese in cui le dichiarazioni
di intento sono state ricevute (periodo di riferimento)
-
nella terza facciata, denominata Quadro DI,
devono essere indicati, in ciascun rigo, i dati contenuti in ogni dichiarazione
d’intento ricevuta nel mese precedente (periodo di riferimento).
Le
istruzioni del modello precisano che in ciascun rigo devono essere riportate le
indicazioni fornite con ogni
singola dichiarazione di intento,
emessa da esportatori abituali: pertanto, nell’ipotesi in cui siano
ricevute più dichiarazioni d’intento, inviate dallo stesso soggetto, occorre
comunque compilare più righi.
Nella
terza facciata vi sono quattro righi: nel caso in cui essi non siano
sufficienti, è necessario compilare più moduli, riportando il numero
progressivo nel campo “Mod. N…”, situato in alto a destra nel
modello.
Il
numero totale dei righi compilati deve essere riportato nella seconda
facciata (campo numero dei righi compilati).
(...)
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