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ESTRATTO GRATUITO DEL MANUALE L’imposta
sul valore aggiunto è destinata a colpire il consumatore, che di fatto ne resta
inciso: per i soggetti che intervengono nella catena produttiva e distributiva,
di beni e servizi, l’imposta è economicamente neutra, poiché essi la
riscuotono per versarla allo Stato. La
soluzione più naturale, per realizzare tale obiettivo, sarebbe stata di
prevedere un meccanismo di riscossione monofase,
in base al quale l’imposta verrebbe applicata solo in occasione della
transazione posta in essere dall’ultimo anello della catena produttiva -
distributiva con il primo soggetto consumatore. In
sede comunitaria si è però preferito optare per il sistema a cascata,
coinvolgendo nella riscossione dell’Iva tutti i soggetti appartenenti alla
catena produttiva - distributiva, al fine di rendere più difficile
l’evasione. Tale
sistema, che impone a tutti i soggetti economici di porre in essere una serie di
adempimenti, legati alla riscossione dell’Iva, potrebbe essere di serio
ostacolo agli scambi internazionali: si è reso quindi necessario introdurre una
serie di accorgimenti, atti a ridurre il numero di situazioni in cui i soggetti
residenti in un determinato Stato sono costretti ad aprire e gestire una partita
Iva in un altro Stato. Tra
questi strumenti si segnalano, per la stretta attinenza con l’argomento
trattato, i depositi doganali, definiti dalla normativa comunitaria come un
regime economico e sospensivo, che consente la sospensione del pagamento dei
diritti gravanti sulle merci estere depositate, con vantaggi economici connessi
al differimento del pagamento di tale gravame al momento della destinazione
finale delle merci: in tali depositi si può introdurre merce di provenienza
estera, prima di avere assolto le formalità di immissione in libera pratica e
le formalità Iva. La merce giacente in tali depositi conserva la condizione
doganale di stato estero, per cui può
essere oggetto di cessioni e di manipolazioni senza applicazione di dazi ed Iva:
le imposte vengono riscosse solo nel momento in cui la merce lascia tali
depositi, per essere utilizzata o fatta oggetto di commercializzazione nel
territorio dello Stato. I
depositi doganali svolgevano egregiamente il loro compito anche per gli scambi
tra Paesi comunitari, sino al 31 dicembre 1992: la merce proveniente dalla
Comunità poteva esservi immessa, prima che l’Iva fosse riscossa, ed essere
successivamente oggetto di transazioni senza applicazione di Iva, mentre vi
restava giacente. A
partire dal 1993, con la realizzazione del mercato unico, per gli scambi di
merce comunitaria tra i diversi Paesi Ue è però venuta meno la possibilità di
usufruire di tale istituto, con la conseguenza paradossale di assoggettare la
merce di provenienza comunitaria ad un regime più sfavorevole, rispetto a
quanto accade per le merci provenienti da Paesi terzi: il semplice ingresso in
Italia di merce di provenienza intracomunitaria determinava infatti
automaticamente l’esigibilità dell’Iva, con il meccanismo dell’acquisto
intracomunitario, mentre le merci provenienti da Paesi terzi potevano continuare
ad essere introdotte in regime di deposito doganale, con conseguente esclusione
dal pagamento dell’Iva fino alla loro uscita dal regime di deposito. Sotto
questo aspetto, l’abbattimento delle frontiere fiscali non si era tradotto in
una maggiore libertà di circolazione delle merci ma, agli effetti dell’Iva,
in una situazione deteriore rispetto alla precedente. ==================== Per
risolvere questa situazione, l'articolo 1, comma 2 della L.28/1997 ha istituito
i depositi fiscali ai fini Iva, introducendo l’articolo 50-bis nel
corpo del DL 331/1993: è stata in tale modo recepita nell’ordinamento
italiano la seconda direttiva comunitaria sulla semplificazione degli scambi
internazionali (Direttiva 95/7/CE). I depositi Iva sono divenuti operativi in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 4 dicembre 1997, del Decreto del Ministero delle Finanze 419/1997, che ha:
La
funzione primaria dei depositi Iva è di sospendere il pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto, relativa alle merci che hanno la
condizione doganale di nazionali o comunitarie, sino al momento in
cui esse escono dal regime di deposito, parificandone quindi il trattamento a
quello delle merci importate dai Paesi terzi. Come
il regime di deposito doganale garantisce la sospensione del pagamento delle
imposte, fino a quando i beni provenienti dai Paesi terzi non siano oggetto di
definitiva importazione in un Paese della Comunità, così il regime di deposito
Iva consente alle merci nazionali e comunitarie di fruire della non
imponibilità all’imposta sul valore aggiunto. L'introduzione
dei beni in tali depositi, la loro commercializzazione e le lavorazioni
effettuate mentre essi sono giacenti avvengono senza addebito di Iva:
l’imposta viene riscossa solo al momento dell'estrazione della merce dal
deposito, se ed in quanto essa è destinata all’utilizzo od alla
commercializzazione nel territorio dello Stato. I commi 4 e 6 dell’articolo 50-bis DL 331/1993 prevedono i seguenti meccanismi, funzionali alla realizzazione del sistema descritto:
La
riscossione dell’Iva viene quindi rimandata all’atto dell’uscita dei beni
dal deposito, e non si ha se l’estrazione avviene in relazione
all’effettuazione di un’operazione non imponibile (cessione
all’esportazione o intracomunitaria). ==================== L’utilizzo
dei depositi Iva rende più agevoli gli scambi in ambito comunitario,
snellendone le procedure. E’ infatti possibile trasferire merci da un Paese
all’altro e, in alcuni casi, anche all’interno di uno stesso Paese, evitando
di assoggettare ad Iva i singoli passaggi: l’imposta sarà assolta solo
dall’impresa che acquista per ultima i beni, nel momento in cui decide di
estrarli dal deposito, per utilizzarli o immetterli in consumo. Da
tale circostanza le imprese ottengono un beneficio finanziario, in quanto il
pagamento dell’Iva viene differito al momento in cui il prodotto viene
posto in commercio, mentre nulla sarà dovuto al momento dell’acquisto delle
merci, oggetto di lavorazione, né a fronte dei servizi prestati in regime di
deposito Iva. Ad esempio, se la materia prima viene immessa nei depositi Iva,
un’impresa importatrice non deve pagare l’Iva, all’atto dello sdoganamento,
in quanto sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto
le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati
ad essere introdotti in un deposito Iva. Un
ordine di vantaggi, che assume una rilevanza decisiva nel panorama italiano, è
legato alle modalità con cui si deve assolvere l’Iva, nel momento in cui i
beni vengono estratti dal deposito Iva: con il meccanismo della autofatturazione,
analogo a quanto prevede il terzo comma dell’articolo 17 Dpr 633/1972, senza
dovere quindi sborsare materialmente l’Iva. Tale fatto è di estrema
importanza, per le imprese che soffrono di credito per Iva:
avvalendosi dei depositi Iva, per effettuare acquisti sul territorio nazionale
ed importazioni, tali imprese possono diminuire, o addirittura annullare del
tutto, il credito nei confronti dell’Erario, ottenendo enormi benefici in
termini economici e di liquidità. Un
particolare ordine di vantaggi può essere ottenuto delle imprese che, ai sensi
dell’articolo 19 comma 5 Dpr 633/1972, hanno il diritto di detrarre solo una
parte dell’Iva assolta sugli acquisti (cosiddetto pro-rata
di detraibilità: ai
contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che
conferiscono il diritto alla detrazione, sia attività che danno luogo ad
operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione
dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni).
Se
queste imprese si organizzano in modo tale, da effettuare acquisti ed
importazioni con immissione in deposito Iva (senza quindi pagare l’imposta),
per poi vendere i beni mentre sono giacenti in tali depositi (per cui non
procedono ad estrarre i beni direttamente, evitando quindi di assolvere
l’Iva), l’intera operazione sfugge all’applicazione del
pro-rata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||