N O V I T A'  -  U L T I M E  P U B B L I C A Z I O N I

16 luglio 2007
Come organizzare società ed enti per affrontare la responsabilità amministrativa in sede penale

Il manuale si articola in tre parti:
- la prima parte approfondisce gli aspetti generali della disciplina introdotta dal Dlgs 231/2001
- nella parte centrale si analizza come debba essere progettato, realizzato e controllato il modello organizzativo, previsto dal Dlgs 231/2001. Di tale modello, e del codice etico che in molti casi viene ad esso associato, si fornisce inoltre una bozza, copiabile personalizzabile e stampabile da parte dell’utilizzatore
- la terza parte approfondisce la natura dei reati, ed illustra in modo immediato e schematico quali siano le sanzioni applicabili.

21 maggio 2007
I depositi Iva: modalità operative e vantaggi economico - finanziari

Il manuale illustra i vantaggi che si possono ottenere con l’uso dei depositi Iva, ubicati in Italia o in altri Paesi della Unione Europea. Nei depositi Iva si può introdurre, vendere e lavorare la merce senza pagare l’imposta. Questo fatto consente alle imprese che hanno rapporti commerciali con l’estero di ottenere: - Vantaggi amministrativi: gestire al meglio la propria posizione Iva - Vantaggi operativi: effettuare acquisti e lavorazioni senza applicazione di Iva - Vantaggi commerciali: vendere ai propri clienti, italiani ed esteri, senza Iva, anche se la merce rimane in Italia ed il cliente non dispone di plafond.

11 maggio 2007
Antiriciclaggio:
manuale d'uso per i professionisti
Aggiornato con il DM 10 aprile 2007, n.60

Il manuale espone, in modo semplice e chiaro, gli adempimenti antiriciclaggio posti a carico dei professionisti e delle società di revisione, con l’obiettivo di essere un prezioso punto di riferimento nel periodo di rodaggio iniziale, caratterizzato da molte incertezze

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I depositi Iva: modalità operative e vantaggi economico - finanziari
      
Autore: Daniele Ceschi  
Ultima revisione: 21 Maggio 2007 - 1°Edizione  
Numero Pagine: 70 + 48 di allegati  
Dimensione files scaricabili: da 138KB a 740KB, a seconda del formato che si decide di scaricare. I formati disponibili sono  Word e Pdf.  

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L’imposta sul valore aggiunto è destinata a colpire il consumatore, che di fatto ne resta inciso: per i soggetti che intervengono nella catena produttiva e distributiva, di beni e servizi, l’imposta è economicamente neutra, poiché essi la riscuotono per versarla allo Stato.

La soluzione più naturale, per realizzare tale obiettivo, sarebbe stata di prevedere un meccanismo di riscossione monofase, in base al quale l’imposta verrebbe applicata solo in occasione della transazione posta in essere dall’ultimo anello della catena produttiva - distributiva con il primo soggetto consumatore.

In sede comunitaria si è però preferito optare per il sistema a cascata, coinvolgendo nella riscossione dell’Iva tutti i soggetti appartenenti alla catena produttiva - distributiva, al fine di rendere più difficile l’evasione.

Tale sistema, che impone a tutti i soggetti economici di porre in essere una serie di adempimenti, legati alla riscossione dell’Iva, potrebbe essere di serio ostacolo agli scambi internazionali: si è reso quindi necessario introdurre una serie di accorgimenti, atti a ridurre il numero di situazioni in cui i soggetti residenti in un determinato Stato sono costretti ad aprire e gestire una partita Iva in un altro Stato.

Tra questi strumenti si segnalano, per la stretta attinenza con l’argomento trattato, i depositi doganali, definiti dalla normativa comunitaria come un regime economico e sospensivo, che consente la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci estere depositate, con vantaggi economici connessi al differimento del pagamento di tale gravame al momento della destinazione finale delle merci: in tali depositi si può introdurre merce di provenienza estera, prima di avere assolto le formalità di immissione in libera pratica e le formalità Iva. La merce giacente in tali depositi conserva la condizione doganale di stato estero, per cui può essere oggetto di cessioni e di manipolazioni senza applicazione di dazi ed Iva: le imposte vengono riscosse solo nel momento in cui la merce lascia tali depositi, per essere utilizzata o fatta oggetto di commercializzazione nel territorio dello Stato.

I depositi doganali svolgevano egregiamente il loro compito anche per gli scambi tra Paesi comunitari, sino al 31 dicembre 1992: la merce proveniente dalla Comunità poteva esservi immessa, prima che l’Iva fosse riscossa, ed essere successivamente oggetto di transazioni senza applicazione di Iva, mentre vi restava giacente.

A partire dal 1993, con la realizzazione del mercato unico, per gli scambi di merce comunitaria tra i diversi Paesi Ue è però venuta meno la possibilità di usufruire di tale istituto, con la conseguenza paradossale di assoggettare la merce di provenienza comunitaria ad un regime più sfavorevole, rispetto a quanto accade per le merci provenienti da Paesi terzi: il semplice ingresso in Italia di merce di provenienza intracomunitaria determinava infatti automaticamente l’esigibilità dell’Iva, con il meccanismo dell’acquisto intracomunitario, mentre le merci provenienti da Paesi terzi potevano continuare ad essere introdotte in regime di deposito doganale, con conseguente esclusione dal pagamento dell’Iva fino alla loro uscita dal regime di deposito.

Sotto questo aspetto, l’abbattimento delle frontiere fiscali non si era tradotto in una maggiore libertà di circolazione delle merci ma, agli effetti dell’Iva, in una situazione deteriore rispetto alla precedente.

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Per risolvere questa situazione, l'articolo 1, comma 2 della L.28/1997 ha istituito i depositi fiscali ai fini Iva, introducendo l’articolo 50-bis nel corpo del DL 331/1993: è stata in tale modo recepita nell’ordinamento italiano la seconda direttiva comunitaria sulla semplificazione degli scambi internazionali (Direttiva 95/7/CE).

I depositi Iva sono divenuti operativi in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 4 dicembre 1997, del Decreto del Ministero delle Finanze 419/1997, che ha:

dettato le modalità tecniche per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione a gestire i depositi Iva

previsto le modalità di tenuta del registro, relativo alla movimentazione dei beni custoditi nei depositi Iva

individuato quali siano i documenti, idonei a consentire l'introduzione e l'estrazione dei beni dai depositi stessi.

La funzione primaria dei depositi Iva è di sospendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, relativa alle merci che hanno la condizione doganale di nazionali o comunitarie, sino al momento in cui esse escono dal regime di deposito, parificandone quindi il trattamento a quello delle merci importate dai Paesi terzi.

Come il regime di deposito doganale garantisce la sospensione del pagamento delle imposte, fino a quando i beni provenienti dai Paesi terzi non siano oggetto di definitiva importazione in un Paese della Comunità, così il regime di deposito Iva consente alle merci nazionali e comunitarie di fruire della non imponibilità all’imposta sul valore aggiunto.

L'introduzione dei beni in tali depositi, la loro commercializzazione e le lavorazioni effettuate mentre essi sono giacenti avvengono senza addebito di Iva: l’imposta viene riscossa solo al momento dell'estrazione della merce dal deposito, se ed in quanto essa è destinata all’utilizzo od alla commercializzazione nel territorio dello Stato.

I commi 4 e 6 dell’articolo 50-bis DL 331/1993 prevedono i seguenti meccanismi, funzionali alla realizzazione del sistema descritto:

Introduzione della merce in deposito. Il comma 4 dispone che siano effettuate senza pagamento dell’Iva le seguenti operazioni:

acquisti intracomunitari di beni, eseguiti mediante introduzione in un deposito Iva (lettera a)

immissione in libera pratica di beni non comunitari, destinati ad essere introdotti in un deposito Iva (lettera b)

cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in un altro Stato della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva (lettera c)

cessioni di talune materie prime, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva (lettera d)

Operazioni sui beni che si trovano in regime di deposito. Il comma 4 prevede che siano effettuate senza pagamento dell’Iva le seguenti operazioni:

cessioni di beni custoditi in un deposito Iva (lettera e)

prestazioni di servizi su beni custoditi in un deposito Iva (lettera h)

trasferimento dei beni in altro deposito Iva (lettera i)

Applicazione dell’imposta solo al momento dell’uscita della merce dal regime di deposito Iva:

il comma 6 dispone che l’estrazione dei beni da una deposito Iva, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, comporta il pagamento dell’imposta

a tale pagamento non è invece soggetta l’estrazione di beni, qualora essa avvenga in relazione ad una cessione intracomunitaria (lettera f) del comma 4) o ad una esportazione (lettera g) del comma 4).

La riscossione dell’Iva viene quindi rimandata all’atto dell’uscita dei beni dal deposito, e non si ha se l’estrazione avviene in relazione all’effettuazione di un’operazione non imponibile (cessione all’esportazione o intracomunitaria).

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L’utilizzo dei depositi Iva rende più agevoli gli scambi in ambito comunitario, snellendone le procedure. E’ infatti possibile trasferire merci da un Paese all’altro e, in alcuni casi, anche all’interno di uno stesso Paese, evitando di assoggettare ad Iva i singoli passaggi: l’imposta sarà assolta solo dall’impresa che acquista per ultima i beni, nel momento in cui decide di estrarli dal deposito, per utilizzarli o immetterli in consumo.

Da tale circostanza le imprese ottengono un beneficio finanziario, in quanto il pagamento dell’Iva viene differito al momento in cui il prodotto viene posto in commercio, mentre nulla sarà dovuto al momento dell’acquisto delle merci, oggetto di lavorazione, né a fronte dei servizi prestati in regime di deposito Iva. Ad esempio, se la materia prima viene immessa nei depositi Iva, un’impresa importatrice non deve pagare l’Iva, all’atto dello sdoganamento, in quanto sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva.

Un ordine di vantaggi, che assume una rilevanza decisiva nel panorama italiano, è legato alle modalità con cui si deve assolvere l’Iva, nel momento in cui i beni vengono estratti dal deposito Iva: con il meccanismo della autofatturazione, analogo a quanto prevede il terzo comma dell’articolo 17 Dpr 633/1972, senza dovere quindi sborsare materialmente l’Iva. Tale fatto è di estrema importanza, per le imprese che soffrono di credito per Iva: avvalendosi dei depositi Iva, per effettuare acquisti sul territorio nazionale ed importazioni, tali imprese possono diminuire, o addirittura annullare del tutto, il credito nei confronti dell’Erario, ottenendo enormi benefici in termini economici e di liquidità.

Un particolare ordine di vantaggi può essere ottenuto delle imprese che, ai sensi dell’articolo 19 comma 5 Dpr 633/1972, hanno il diritto di detrarre solo una parte dell’Iva assolta sugli acquisti (cosiddetto pro-rata di detraibilità: ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione, sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni).

Se queste imprese si organizzano in modo tale, da effettuare acquisti ed importazioni con immissione in deposito Iva (senza quindi pagare l’imposta), per poi vendere i beni mentre sono giacenti in tali depositi (per cui non procedono ad estrarre i beni direttamente, evitando quindi di assolvere l’Iva), l’intera operazione sfugge all’applicazione del pro-rata.

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