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ESTRATTO GRATUITO DEL MANUALE Nel commercio internazionale sta conoscendo una sempre maggiore diffusione l’accordo di consignment stock, il cui contenuto si può riassumere come segue: il fornitore invia la merce al cliente. Solo quando questi la utilizza, o la rivende, il fornitore procede alla fatturazione e, conseguentemente, sorge per il cliente l’obbligo di pagare. Non ha importanza cosa il cliente intenda fare della merce. L’accordo di consignment stock può quindi trovare applicazione:
A prima vista un accordo così strutturato sembrerebbe presentare vantaggi per il solo cliente, che è effettivamente il soggetto che ne trae i maggiori benefici operativi (tenere la merce a disposizione, procedendo al suo acquisto solo se e nel momento in cui essa è convenientemente utilizzabile) e finanziari (differire al momento dell’utilizzo la nascita dell’obbligazione contrattuale al pagamento). Si pensi ad esempio ad una azienda italiana, che assume il ruolo di importatore – cliente dei prodotti di un’azienda americana: grazie all’accordo di consignment stock, l’azienda italiana può costituire nel nostro Paese un magazzino dei prodotti del fornitore, senza dovere sopportare impegni finanziari e rischi commerciali, in quanto essa procede all’effettivo acquisto di tali prodotti solo nel momento in cui li ha già rivenduti. Anche i fornitori possono però giovarsi di questa tipologia di accordo, se posta in essere con soggetti commercialmente e finanziariamente affidabili, per conseguire ad esempio i seguenti vantaggi:
Nei frequenti casi, in cui questi fattori competitivi sono fondamentali per avere successo sui mercati esteri, l’accordo di consignment stock, preso con un interlocutore locale, permette al fornitore di soddisfare le esigenze del mercato in modo più snello ed economico, di quanto accadrebbe con l’alternativa presenza diretta. Per le ragioni esposte l’accordo di consignment stock sta conoscendo una sempre più ampia diffusione, che favorisce un processo di standardizzazione dei contratti e delle interpretazioni che ne dà la giurisprudenza dei diversi Paesi. Questo fatto è particolarmente idoneo ad aumentare il grado di tutela dei fornitori, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dal fatto che essi mantengono la proprietà dei beni, sino al momento in cui il cliente esprime l’intenzione di acquistarli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||