N O V I T A'  -  U L T I M E  P U B B L I C A Z I O N I

16 luglio 2007
Come organizzare società ed enti per affrontare la responsabilità amministrativa in sede penale

Il manuale si articola in tre parti:
- la prima parte approfondisce gli aspetti generali della disciplina introdotta dal Dlgs 231/2001
- nella parte centrale si analizza come debba essere progettato, realizzato e controllato il modello organizzativo, previsto dal Dlgs 231/2001. Di tale modello, e del codice etico che in molti casi viene ad esso associato, si fornisce inoltre una bozza, copiabile personalizzabile e stampabile da parte dell’utilizzatore
- la terza parte approfondisce la natura dei reati, ed illustra in modo immediato e schematico quali siano le sanzioni applicabili.

21 maggio 2007
I depositi Iva: modalità operative e vantaggi economico - finanziari

Il manuale illustra i vantaggi che si possono ottenere con l’uso dei depositi Iva, ubicati in Italia o in altri Paesi della Unione Europea. Nei depositi Iva si può introdurre, vendere e lavorare la merce senza pagare l’imposta. Questo fatto consente alle imprese che hanno rapporti commerciali con l’estero di ottenere: - Vantaggi amministrativi: gestire al meglio la propria posizione Iva - Vantaggi operativi: effettuare acquisti e lavorazioni senza applicazione di Iva - Vantaggi commerciali: vendere ai propri clienti, italiani ed esteri, senza Iva, anche se la merce rimane in Italia ed il cliente non dispone di plafond.

11 maggio 2007
Antiriciclaggio:
manuale d'uso per i professionisti
Aggiornato con il DM 10 aprile 2007, n.60

Il manuale espone, in modo semplice e chiaro, gli adempimenti antiriciclaggio posti a carico dei professionisti e delle società di revisione, con l’obiettivo di essere un prezioso punto di riferimento nel periodo di rodaggio iniziale, caratterizzato da molte incertezze

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- Come organizzare società ed enti per affrontare la responsabilità amministrativa in sede penale
-
I depositi IVA
-
L'accordo internazionale di consignment stock (detto anche call-off stock)
- Antiriciclaggio: manuale d'uso per i professionisti
- Le misure minime di sicurezza privacy
-
Veicoli di imprese e professionisti: le nuove regole fiscali
-
Il rendiconto finanziario nel bilancio di esercizio
- I principi contabili internazionali
-
Plafond IVA 2006
- Intrastat 2007: nuovi Paesi e ulteriori semplificazioni
- Il nuovo formulario Privacy
  

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L'accordo internazionale di Consignment stock
      
Autore: Dott.Marco Lorenzo Riva  
Data di pubblicazione: 17 settembre 2005 - 3° Edizione  
Numero Pagine: 32 manuale + 21 allegati  
Dimensione files scaricabili: da  50KB a 343KB, a seconda del formato che si decide di scaricare. I formati disponibili sono  Word e Pdf.  

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Nel commercio internazionale sta conoscendo una sempre maggiore diffusione l’accordo di consignment stock, il cui contenuto si può riassumere come segue: il fornitore invia la merce al cliente. Solo quando questi la utilizza, o la rivende, il fornitore procede alla fatturazione e, conseguentemente, sorge per il cliente l’obbligo di pagare.

Non ha importanza cosa il cliente intenda fare della merce. L’accordo di consignment stock può quindi trovare applicazione:

sia nei casi in cui il cliente sia un diretto utilizzatore della merce, come accade ad esempio per un trasformatore di materie prime

che nei casi in cui sia un rivenditore dei beni, che degli stessi faccia quindi commercio.

A prima vista un accordo così strutturato sembrerebbe presentare vantaggi per il solo cliente, che è effettivamente il soggetto che ne trae i maggiori benefici operativi (tenere la merce a disposizione, procedendo al suo acquisto solo se e nel momento in cui essa è convenientemente utilizzabile) e finanziari (differire al momento dell’utilizzo la nascita dell’obbligazione contrattuale al pagamento).

Si pensi ad esempio ad una azienda italiana, che assume il ruolo di importatore – cliente dei prodotti di un’azienda americana: grazie all’accordo di consignment stock, l’azienda italiana può costituire nel nostro Paese un magazzino dei prodotti del fornitore, senza dovere sopportare impegni finanziari e rischi commerciali, in quanto essa procede all’effettivo acquisto di tali prodotti solo nel momento in cui li ha già rivenduti.

Anche i fornitori possono però giovarsi di questa tipologia di accordo, se posta in essere con soggetti commercialmente e finanziariamente affidabili, per conseguire ad esempio i seguenti vantaggi:

beneficiare di risparmi produttivi e logistici, grazie al fatto di procedere all’invio di quantitativi congrui di merce, che permettono di ottenere significative economie di scala: l’alternativa ipotesi di effettuare una serie di invii frammentati di piccoli quantitativi sarebbe infatti produttivamente, amministrativamente e logisticamente più onerosa

razionalizzare e migliorare il servizio al cliente – utilizzatore finale, nei casi in cui il soggetto con cui si stipula l’accordo di consignment stock sia un importatore, che a sua volta rivende i beni e necessita inoltre di disporre di pezzi di ricambio: costituendo uno stock di beni e di materiali di ricambio all’estero si riesce a soddisfare in modo più celere ed efficiente la domanda.

Nei frequenti casi, in cui questi fattori competitivi sono fondamentali per avere successo sui mercati esteri, l’accordo di consignment stock, preso con un interlocutore locale, permette al fornitore di soddisfare le esigenze del mercato in modo più snello ed economico, di quanto accadrebbe con l’alternativa presenza diretta.

Per le ragioni esposte l’accordo di consignment stock sta conoscendo una sempre più ampia diffusione, che favorisce un processo di standardizzazione dei contratti e delle interpretazioni che ne dà la giurisprudenza dei diversi Paesi. Questo fatto è particolarmente idoneo ad aumentare il grado di tutela dei fornitori, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dal fatto che essi mantengono la proprietà dei beni, sino al momento in cui il cliente esprime l’intenzione di acquistarli.

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