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| Basilea2:
come ragioneranno le banche
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| Autore: |
Marco Lorenzo
Riva - Dottore Commercialista |
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| Data di pubblicazione: |
3 Settembre 2007- 3° Edizione
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| Numero Pagine: |
166 + 55 pagine di schede di
lavoro + 16 tabelle
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1.2 Gli accordi di Basilea
A partire dagli anni ’80 le Autorità di vigilanza del sistema bancario hanno iniziato a porsi il problema, legato alla eventuale insufficienza del patrimonio netto, di cui è dotata una banca, in rapporto ai rischi che si trova a dovere fronteggiare nello svolgimento della sua attività: circostanza che potrebbe causare, ed in taluni casi ha effettivamente provocato, fallimenti bancari, con disastrose conseguenze per il sistema economico, in generale, e per i risparmiatori rimasti col cerino bruciato in mano, in particolare.
In questo contesto, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del quale fanno parte le Autorità di alcuni dei Paesi più evoluti, tra i quali l’Italia, ha nel corso del tempo perfezionato tre accordi, atti ad imporre alle banche un grado di capitalizzazione soddisfacente, in rapporto ai principali rischi insiti nella loro attività:
| nel 1988 è stato perfezionato l’accordo Basilea1, entrato in vigore a partire dal 1992, che ha imposto alle banche di disporre di un patrimonio netto sufficiente, per fronteggiare il rischio di credito |
| nel 1996 è stato perfezionato l’accordo Rischio di mercato, entrato in vigore a partire dal 1998: esso ha imposto alle banche di disporre di un patrimonio netto sufficiente per fronteggiare anche il rischio di mercato, cui esse sono soggette per effetto dell’attività di negoziazione di titoli, nonché il rischio di cambio e il rischio sulle posizioni in merci cui esse sono in generale soggette |
| nel 2004 è stato perfezionato l’accordo Basilea2, recepito dalle Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006, destinato ad avere notevoli ripercussioni sull’operatività delle banche, in quanto:
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rivoluziona i criteri che esse devono seguire, per stimare il rischio di credito che incombe sul loro portafoglio bancario
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introduce alcune modifiche nei criteri che le banche devono seguire, per stimare il rischio di mercato cui sono soggette nell’ambito del portafoglio titoli
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impone alle banche di disporre di un patrimonio netto sufficiente per fronteggiare anche il rischio operativo, cui sono in generale soggette nello svolgimento della loro attività caratteristica.
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La data di entrata in vigore dell’accordo Basilea2 è stata fissata nel 1° gennaio 2007: tale termine è stato originariamente differito al 1° gennaio 2008 solo per le banche intenzionate ad adottare gli approcci più avanzati per effettuare la stima dei rischi insiti nella propria attività.
In sede di recepimento dell’accordo, la Direttiva 2006/48/CE ha però ritenuto di concedere un anno in più all’intero sistema bancario (come ha sottolineato la lettera che la Banca d’Italia ha inviato alle banche italiane il 23 ottobre 2006, un cui estratto è presente nella Scheda 6, allegata al presente manuale): facoltà che le banche italiane hanno in generale accolto, per cui Basilea2 è destinato ad entrare in vigore, a tutti gli effetti, solo a partire dal 1° gennaio 2008.
Gli accordi si prefiggono di stabilire livelli minimi di patrimonializzazione per le banche operanti su scala internazionale, lasciando libere le Autorità di vigilanza di estendere il loro contenuto anche alle banche operanti solo a livello nazionale (come è avvenuto in Italia), nonché di adottare prescrizioni che dovessero imporre, al verificarsi di determinate circostanze, livelli più elevati di capitale minimo.
Il vincolo fondamentale, che emerge dagli accordi in commento, è riassumibile con la seguente disuguaglianza:
PATRIMONIO NETTO > POSSIBILI PERDITE DERIVANTI DAI RISCHI |
Il patrimonio netto di una banca (tecnicamente denominato capitale di vigilanza) deve cioè essere più che capiente, per coprire le perdite che possono derivare da determinati rischi cui è soggetta l’attività bancaria.
Per quanto concerne il patrimonio netto della banca (che d’ora in poi verrà indicato anche con il termine CV – capitale di vigilanza), è sufficiente accennare al fatto che le sue componenti sono:
| il patrimonio di prima classe (patrimonio di base), formato dalle voci che costituiscono il capitale proprio:
| patrimonio netto contabile, costituito da capitale versato, sovrapprezzi di emissione, riserve (legale, per azioni o quote proprie, statutarie ed altre), utili (o perdite) portati a nuovo e di esercizio |
| fondo tassato per rischi bancari generali |
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| il patrimonio di seconda classe (patrimonio supplementare), del quale si può tenere conto solo entro determinati limiti, formato da:
| riserve di rivalutazione |
| strumenti ibridi di patrimonializzazione |
| passività subordinate con scadenza non a breve: con tale termine si intendono i prestiti che, in caso di liquidazione dell’emittente, conferiscono al creditore il diritto al rimborso solo dopo il soddisfacimento dei creditori non subordinati (tipico esempio è costituito dalle obbligazioni) |
| fondi rischi generici, non imputabili cioè specificamente in diminuzione di una determinata attività (ad esempio, il fondo rischi su crediti generico, che è destinato a fronteggiare rischi soltanto eventuali sui crediti) |
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| il patrimonio di terza classe, costituito dai prestiti subordinati con scadenza a breve, che a determinate condizioni può essere ammesso per fronteggiare il solo rischio di mercato. |
Non rientrano invece nel capitale di vigilanzagli accantonamenti specifici, le cancellazioni parziali, il fondo svalutazione crediti ed altre tipologie di accantonamenti destinati a coprire perdite, oneri e debiti di natura determinata.
Per quanto concerne le possibili perdite derivanti dai rischi, si è assistito ad una progressiva evoluzione, in quanto l’originario Accordo del 1988 (Basilea1) si limitava a porre il seguente vincolo:
PATRIMONIO NETTO >
POSSIBILI PERDITE PER RISCHIO DI CREDITO |
Con il successivo accordo del 1996 (Rischio di mercato) è stato aggiunto l’onere di coprire anche il rischio di mercato, per cui la disuguaglianza è divenuta:
PATRIMONIO NETTO |
> |
+ POSSIBILI PERDITE PER RISCHIO DI CREDITO
+ POSSIBILI PERDITE PER RISCHIO DI MERCATO |
Con l’accordo Basilea2 si aggiunge la necessità di coprire anche il rischio operativo, insito in generale nell’attività bancaria, per cui la disuguaglianza diviene:
PATRIMONIO NETTO |
> |
+ POSSIBILI PERDITE PER RISCHIO DI CREDITO
+ POSSIBILI PERDITE PER RISCHIO DI MERCATO
+ POSSIBILI PERDITE PER RISCHIO OPERATIVO
= POSSIBILI PERDITE TOTALI |
85
7
8
100 |
Nella colonna di destra si sono riportati i risultati di alcune stime effettuate, in merito alla incidenza delle diverse fonti di rischio: fatto pari a 100 il totale delle possibili perdite per rischi, a livello di sistema bancario generale, il rischio di credito continua a fare la parte del leone (85), mentre decisamente più modesta è l’incidenza del rischio di mercato (7) e di quello operativo (8).
Nell’ambito dei gruppi bancari, la disuguaglianza di cui sopra deve essere rispettata sia a livello consolidato, che da parte delle singole banche appartenenti al gruppo.
La circolare Bankitalia 263/2006 ammette che, a condizione che il requisito consolidato complessivo sia rispettato, le singole banche appartenenti a gruppi bancari possono beneficiare di una riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo, applicabile su base individuale.
1.3 Le implicazioni per il sistema bancario
Dall’obbligo di rispettare la disuguaglianza sopra illustrata discendono importanti implicazioni, per l’attività di una banca.
In particolare, qualora essa dovesse avvicinarsi al punto critico, di equivalenza dei due termini di confronto, si troverebbe costretta ad attuare uno o più dei seguenti interventi:
- aumentare il proprio patrimonio netto (ad esempio, emettendo nuove azioni): il che, per inciso, non è sempre semplice da farsi, soprattutto nei momenti in cui il mercato del capitale ha un andamento poco brillante
- ridurre il rischio operativo, anche mediante una contrazione generale dell’attività
- ridurre il rischio di mercato, anche mediante la contrazione dell’attività di negoziazione in titoli
- ridurre il rischio di credito, anche mediante una contrazione dell’attività creditizia: questo tipo di intervento, che è quello più incisivo (data la preponderanza del rischio di credito, che contribuisce per l’85% circa alla formazione del rischio totale), oltre ad incidere sull’operatività della banca, è destinato ad avere profonde ripercussioni sulle imprese clienti, e più in generale sui soggetti affidati, in termini di disponibilità e/o di costo del credito.
La circolare Bankitalia 263/2006 puntualizza che, nel caso in cui dovesse riscontrate delle criticità, la Banca d’Italia può richiedere alle banche l’adozione degli interventi correttivi di seguito indicati:
| rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo ed alla valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale |
| contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate categorie di operazioni |
| riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale |
| non distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio |
| detenzione di patrimonio di vigilanza in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi, anche attraverso l’applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali. |
La Banca d’Italia può disporre inoltre l’applicazione di un requisito patrimoniale specifico, superiore al requisito patrimoniale previsto dagli accordi di Basilea, quando:
| vengono accertate rilevanti carenze nella struttura organizzativa, nei controlli interni e nei sistemi di gestione dei rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi |
| vi sono divergenze rilevanti tra le valutazioni della Banca d’Italia e quelle della banca in materia di livello e composizione del capitale complessivo posto dall’azienda a presidio di tutti i rischi assunti, ovvero quando le valutazioni coincidono, ma la banca non consegua nei tempi stabiliti o non mantenga i livelli patrimoniali concordati. |
Nel provvedimento con il quale si dispone l’applicazione del requisito patrimoniale specifico la Banca d’Italia indica anche la durata della misura adottata e le condizioni per la sua rimozione.
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Al sorgere di Basilea2: si temeva che, a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, si sarebbe verificata una stretta creditizia. Ciò, se non altro, perché la banche avrebbero dovuto, a partire da tale data, iniziare a coprire anche il rischio operativo, con ciò sottraendo parte del capitale di vigilanza alla possibilità di supportare il rischio di credito e, quindi, gli impieghi del portafoglio bancario.
A livello generale, i dubbi sono stati fugati da una serie di proiezioni, effettuate con l’ausilio degli istituti di credito: tali proiezioni hanno evidenziato che, lungi dal provocare una contrazione del credito, i meccanismi inizialmente concepiti per Basilea2 avrebbero comportato un eccessivo aumento della disponibilità del credito, soprattutto per le banche che avrebbero adottato i metodi IRB.
Per attenuare tale effetto sono stati introdotti due ordini di correttivi:
| rispetto alla versione iniziale dell’accordo, in sede di suo recepimento la Direttiva 2006/48/CE ha incrementato del 6% l’entità del capitale di vigilanza che le banche che utilizzano il metodo IRB devono stanziare, per fronteggiare le perdite inattese |
| a titolo transitorio, la circolare Bankitalia 263/2006 ha previsto che, nel primo triennio di applicazione del nuovo accordo (2007 – 2009), per le banche ed i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale utilizzando i metodi più avanzati (IRB per il rischio di credito, AMA per il rischio operativo) la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato ed operativo non possa essere comunque inferiore, rispettivamente, al 95%, 90% e 80% del requisito patrimoniale calcolato in base alle regole in vigore sino alla fine del 2006. La Banca d’Italia si è inoltre riservata il diritto, a partire dal 2010, di estendere l’applicazione del regime transitorio, qualora, alla luce dei primi anni di applicazione delle regole previste da Basilea2, ciò si rivelasse opportuno. |
A livello di singoli gruppi bancari, l’accordo è destinato a provocare profonde ripercussioni sulla capacità di erogare credito, poiché il suo contenuto è molto premiante per le banche che adottano i nuovi e più avanzati metodi di quantificazione del rischio. A partire dalla effettiva adozione dei meccanismi previsti da Basilea2 si verrà quindi a creare, e progressivamente ad ampliare, una forbice tra:
| i gruppi bancari che rimangono ancorati ai metodi standard, introdotti da Basilea1 e perfezionati da Basilea2, per stimare il rischio insito nella propria attività creditizia: essi sono destinati ad essere penalizzati, per quanto concerne la propria capacità di erogare credito, anche per effetto dei requisiti patrimoniali aggiuntivi che le Autorità di vigilanza potranno decidere di imporre alle banche che sono meno efficienti nella stima dei rischi |
| i gruppi bancari che adottano i metodi IRB (cioè basati su stime interne), introdotti da Basilea2 con il preciso scopo di migliorare il processo di stima del rischio: questi soggetti saranno premiati, in termini di capacità di erogare credito, in misura tanto maggiore, quanto più ricorreranno a proprie stime interne per valutare le componenti di rischio. |
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