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Estratto del Manuale 10.2 Le regole per vaglia ed assegni Per comodità di esposizione, verranno innanzitutto trattate separatamente le regole specifiche che disciplinano:
Successivamente verranno analizzate le disposizioni comuni, agli assegni bancari ed a quelli circolari. 10.2.1 Gli assegni bancari e postali
Con una disposizione di carattere innovativo, il comma 4 dell’articolo 49 dispone che, a partire dal 30 aprile 2008, i moduli degli assegni bancari e postali vengano rilasciati con prestampata la clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente non ne richieda per iscritto il rilascio in forma libera.
Il comma 5 dell’articolo 49 abbassa il limite, al superamento del quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L’informativa 10/2008 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ricorda che lo sbarramento dell’assegno non è idoneo a conseguire la finalità di intrasferibilità, richiesta dalla legge, perché l’assegno sbarrato può circolare mediante girata. Si riporta l’evoluzione della somma, se si supera la quale tali indicazioni sono obbligatorie, in funzione della data di emissione dell’assegno:
La CM 33124/2008 conferma che gli assegni liberi emessi, per importi fino a 12.500 euro, sino al 29 aprile 2008 saranno considerati regolari, anche se vengono incassati dopo tale data. Per quanto concerne gli aspetti operativi, la circolare precisa che i carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati anche successivamente al 29 aprile 2008, ma il loro utilizzo sarà consentito nei limiti indicati dall’articolo 49:
Rimane valido il parere 62 del Comitato antiriciclaggio, dell’11 novembre 1997, ai sensi del quale il problema dell’intestazione e della clausola di intrasferibilità concerne il singolo titolo emesso ultrasoglia, e non la sommatoria dei titoli che, cumulativamente, arrivino a superare il limite: è quindi lecito, ad esempio, emettere a favore dello stesso beneficiario dieci assegni, ciascuno pari a 4.900 euro (per un totale di euro 49.000), senza apporre la clausola non trasferibile. Per quanto concerne le sanzioni applicabili, in casi di violazione delle regole in esame, il primo comma dell’articolo 58 reca una disposizione identica a quella precedentemente in vigore: fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell'importo trasferito.
In caso di violazione della regola in esame, il primo comma dell’articolo 58 dispone che è fatta salva l'efficacia degli atti: la CM 33124/2008 precisa che tali assegni, se le girate sono correttamente apposte, saranno comunque pagati da banche e Poste Italiane Spa. Al traente, che è incorso nell’irregolarità in esame, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell'importo trasferito. E’ concessa una significativa riduzione, nel caso in cui l’importo trasferito non sia superiore ad euro 250.000: in questa ipotesi ci si può avvalere del disposto dell’articolo 16 legge 689/1991, pagando una sanzione ridotta pari al 2% dell’importo trasferito (il doppio del minimo della sanzione edittale), alla sola condizione di non essere recidivi (cioè di non essersi già avvalsi, nel corso dell’ultimo anno, dell’applicazione di sanzioni in misura ridotta a fronte di irregolarità commesse in materia di circolazione di vaglia ed assegni, ovvero di trasferimenti di denaro contante). 10.2.2 Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari
A partire dal 30 aprile 2008 cambiano le regole di emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, che le banche e Poste italiane Spa devono osservare:
Il comma 8 dell’articolo 49 abbassa il limite, al superamento del quale gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono obbligatoriamente recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Si riporta l’evoluzione della somma, se si supera la quale tali indicazioni sono obbligatorie, in funzione della data di emissione dell’assegno:
Rimane valido il parere 62 del Comitato antiriciclaggio, dell’11 novembre 1997, ai sensi del quale il problema della clausola di intrasferibilità concerne il singolo titolo emesso ultrasoglia, e non la sommatoria dei titoli che, cumulativamente, arrivino a superare il limite: è quindi lecito, ad esempio, richiedere che vengano emessi dieci assegni circolari a favore del medesimo beneficiario, ciascuno pari a 4.900 euro (per un totale di euro 49.000), senza che ad essi venga apposta la clausola non trasferibile. Resta ferma la deroga, già in vigore alla luce della normativa previgente, per cui le regole restrittive in esame non trovano applicazione per i trasferimenti nei quali siano coinvolti soggetti appartenenti al sistema finanziario, con un significativo restringimento dell’ambito soggettivo: il comma 3 dell’articolo 1 della vecchia legge antiriciclaggio dispone che le regole non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati il comma 15 dell’articolo 49 Dlgs 231/2007 limita la deroga ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane Spa, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.Per quanto concerne le sanzioni applicabili, in casi di violazione delle regole in esame, il primo comma dell’articolo 58 reca una disposizione identica a quella precedentemente in vigore: fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell'importo trasferito. E’ concessa una significativa riduzione, nel caso in cui l’importo trasferito non sia superiore ad euro 250.000: in questa ipotesi ci si può avvalere del disposto dell’articolo 16 legge 689/1991, pagando una sanzione ridotta pari al 2% dell’importo trasferito (il doppio del minimo della sanzione edittale), alla sola condizione di non essere recidivi (cioè di non essersi già avvalsi, nel corso dell’ultimo anno, dell’applicazione di sanzioni in misura ridotta a fronte di irregolarità commesse in materia di circolazione di vaglia ed assegni, ovvero di trasferimenti di denaro contante). 10.2.3 Le nuove disposizioni per scoraggiare l’utilizzo dei titoli in forma libera
Per scoraggiarne l’emissione e circolazione in forma libera, il Dlgs 231/2007 dispone che, a partire dal 30 aprile 2008, su ciascun assegno bancario o postale, richiesto in forma libera, ovvero su ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario,rilasciato in forma libera, gravi un’imposta di bollo di euro 1,50, imponendo che essa sia dovuta dal richiedente. La CM 18/E/2008 precisa che l’imposta viene applicata anche nei casi in cui il richiedente di un assegno circolare, o di un vaglia postale o cambiario, non abbia un conto corrente aperto presso l’emittente. La CM 33124/2008 chiarisce che per i moduli di assegni consegnati alla clientela fino al 29 aprile 2008l’imposta in esame non è dovuta, anche se essi vengono utilizzati in forma libera successivamente a tale data. A partire dal 30 aprile 2008 ciascuna girata, dei titoli sui quali non è apposta la clausola di intrasferibilità, deve recare il codice fiscale del girante, anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data: la pena per la mancata apposizione del codice fiscale è la nullità, con conseguente impossibilità di incassare il titolo. E’ quindi importante, ai fini della regolarità e quindi della incassabilità dell’assegno, ricordarsi non solo di aggiungere il proprio codice fiscale, all’atto dell’apposizione della girata, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in esame. La CM 33124/2008 conferma l’operatività di tale disposizione anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale: per i soggetti che non hanno tale codice (ad esempio i cittadini stranieri o i non residenti) diviene quindi di fatto impossibile l’apposizione della girata. Nell’ipotesi in cui la girata venga materialmente apposta da una persona fisica, per conto di un diverso soggetto (ad esempio, una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del rapporto (nell’esempio la persona giuridica), non quello del soggetto che firma (ad esempio, l’amministratore della persona giuridica). La circolare 33124/2008 equipara all’assenza del codice fiscale l’ipotesi in cui esso sia manifestamente errato, imponendo alla banca o a Poste Italiane Spa di effettuare il controllo circa la regolarità delle girate, tenendo conto dei seguenti elementi: firma di girata regolarità formale del codice fiscale: a tale fine, assumono primario rilievo il numero dei caratteri di cui esso deve essere composto (11 o 16), nonché la esatta disposizione di caratteri numerici e di lettere (11 numeri per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la sequenza LLLLLLNNLNNLNNNL per le persone fisiche). Ad un livello più approfondito, esistono programmi che consentono di avere la conferma dell’esattezza del codice fiscale (è sufficiente digitare “controllo codice fiscale” in un motore di ricerca Internet, per avere una lista di siti, che consentono di procedere al controllo gratuitamente) compatibilità del codice fiscale con la firma di girata: questo controllo, possibile solo per le persone fisiche, si effettua confrontando il nome e cognome del girante con le prime sei lettere del codice fiscale. La circolare esenta banche e Poste Italiane Spa dall’effettuare questa tipologia di controllo nei casi in cui esso risulti, di fatto, impossibile: ad esempio, nei casi di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto (tipicamente, l’amministratore che firma per conto della società). La circolare precisa infine che non è necessaria l’apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno, emesso in forma libera o non trasferibile, qualora egli sia stato già identificato quale cliente della banca o di Poste Italiane Spa, presso cui l’assegno è girato per l’incasso, ovvero qualora venga identificato al momento dell’incasso medesimo. Ad ulteriore disincentivazione, del rilascio dei titoli in forma libera, il comma 11 dell’articolo 49 prevede che i soggetti autorizzati ad utilizzare le comunicazioni all’anagrafe tributaria (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, UIF, Autorità giudiziaria) possano chiedere alla banca o a Poste Italiane Spa i dati identificativi ed il codice fiscale: dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Le modalità tecniche, per la trasmissione di tali dati, verranno individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate: i primi osservatori hanno commentato che, probabilmente, si arriverà a stabilire che tali dati vengano comunicati direttamente, dagli intermediari finanziari, all’anagrafe tributaria. La documentazione inerente tali dati costituisce prova documentale, ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.10.2.4 La comunicazione delle irregolarità al Ministero dell’economia e delle finanze
L’inosservanza degli obblighi sopra esaminati coinvolge sia il traente l’assegno, che il beneficiario: non a caso, con il termine generico di banca (o Poste Italiane Spa) che accetta l’assegno in versamento, ed è quindi tenuta a comunicare l’irregolarità al Ministero dell’economia e della finanze, si intende ricomprendere tanto la banca negoziatrice, quanto la banca trattaria. entro un determinato limite di importo, non viene fisicamente inviato alla banca trattaria, ma rimane presso la banca negoziatrice, a meno che la banca trattaria non lo richieda. La circolare ammette che l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze possa essere assolto dalla sola banca negoziatrice dell’assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza, anche in virtù di vincoli contrattuali (ad esempio, per apposita previsione degli accordi interbancari), in ordine all’effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento. Si osserva che, dal fatto che il secondo comma individui esplicitamente solo nella banca (o in Poste Italiane Spa) accettante il soggetto, tenuto alla comunicazione al Ministero, si può desumere che i professionisti ed i revisori non sono tenuti a porre in essere tale adempimento, neppure nel caso in cui dovessero venire a conoscenza, nell’esercizio della propria attività professionale, del trasferimento di un assegno di importo superiore ad euro 12.500 (dal 30 aprile 2008: pari o superiore a 5.000 euro).
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