E D I T O R I A   S U   F I L E S -  subito disponibile - U L T I M E  P U B B L I C A Z I O N I

15 marzo 2008
Le misure minime di sicurezza privacy

Il manuale illustra in modo semplice ed immediato quali siano le misure, previste dal nuovo disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, che i soggetti che trattano dati personali devono obbligatoriamente adottare.
Una particolare attenzione è dedicata al Documento programmatico sulla sicurezza, la cui redazione ed aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno sono obbligatori per i soggetti che trattano dati personali di natura sensibile, o di carattere giudiziario, con l’impiego di elaboratori elettronici.
Dopo avere spiegato, nel manuale, come redigere ed aggiornare tale documento, ne viene fornita una bozza su file elettronico, copiabile, personalizzabile e stampabile.

7 gennaio 2008
Come organizzare società ed enti per affrontare la responsabilità amministrativa in sede penale

Il manuale si articola in tre parti:
- la prima approfondisce gli aspetti generali della disciplina introdotta dal Dlgs 231/2001
- nella parte centrale si analizza come debba essere progettato, realizzato e controllato il modello organizzativo, previsto dal Dlgs 231/2001. Di tale modello, e del codice etico che in molti casi viene ad esso associato, si fornisce inoltre una bozza, copiabile personalizzabile e stampabile da parte dell’utilizzatore
-laterza approfondisce la natura dei reati, ed illustra in modo immediato e schematico quali siano le sanzioni applicabili.

14 dicembre 2007
Plafond Iva: Manuale per il 2008

Il manuale offre una panoramica completa ed approfondita dei meccanismi applicativi del plafond Iva. Insieme al lavoro viene fornito il file foglicalcolo, in formato Microsoft Excel, corredato delle istruzioni per la compilazione. Esso permette di calcolare in modo personalizzato disponibilità ed utilizzi del plafond, in funzione del fatto che l’impresa adotti il metodo di calcolo:
- per anno solare, con utilizzo anche del plafond vincolato (primo foglio)
- per anno solare, senza utilizzo del plafond vincolato (secondo foglio)
- mensile, con utilizzo anche del plafond vincolato (terzo foglio)
- mensile, senza utilizzo del plafond vincolato (quarto foglio)

i dati di diamint

indice manuali

ordini commercialisti

collegi ragionieri

le vostre Faq

condizioni vendita

links utili

convenzioni

Manuali Diamint.com - Le misure minime di sicurezza privacy
- Basilea 2: come ragioneranno le banche
- Come organizzare società ed enti per affrontare la responsabilità amministrativa in sede penale
-
I depositi IVA
-
L'accordo internazionale di consignment stock (detto anche call-off stock)
- Antiriciclaggio e lotta al terrorismo: tutte le novità per professionisti e revisori

-
Il rendiconto finanziario nel bilancio di esercizio
- I principi contabili internazionali
-
Plafond IVA
- Intrastat: manuale per il 2008


- Vuole diventare Autore per diamint.com? 
Informativa Privacy per gli Autori



- Stipulare una convenzione
- Modulo di Registrazione
riservato ai Convenzionati iscritti ad Associazioni di categoria e Ordini professionali


- Le vostre FAQ
- Condizioni di vendita 
- Informativa Privacy
- Copyright
- I dati di diamint.com

Copyright © 1998-2008
Diamint.com Srl

 

 

Antiriciclaggio e lotta al terrorismo: tutte le novità per professionisti e revisori
Manuale aggiornato con la Circolare del Ministero dell'Economia 33124 del 20 marzo 2008
      
Autore: Marco Bernasconi con la collaborazione di Marco Lorenzo Riva - Dottore Commercialista
Data di pubblicazione: 1° Aprile 2008 - 4° Edizione
Numero Pagine: 412 (di cui 238 il manuale + 174 gli allegati)
Dimensione files scaricabili: da 317KB a 1350 KB  a seconda del formato che si desidera scaricare. I files scaricabili sono disponibili sia nel formato Word che Pdf.

Estratto del Manuale

10.2  Le regole per vaglia ed assegni

Per comodità di esposizione, verranno innanzitutto trattate separatamente le regole specifiche che disciplinano:

  1. gli assegni bancari e postali, i cui moduli vengono rilasciati dalle banche o da Poste italiane Spa, che vengono successivamente emessi dall’utilizzatore cui sono stati rilasciati
  2. gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, emessi direttamente dalle banche o da Poste italiane Spa. Il parere 28/1995 del Servizio antiriciclaggio, contenzioso e valutario del Ministero del Tesoro ha precisato che le regole in esame si applicano ai vaglia cambiari speciali, emessi dalla Banca d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, in quanto essi sono titoli che costituiscono mezzi di pagamento. Tali regole non trovano invece applicazione per il vaglia cambiario ordinario (cambiale), che non è un mezzo di pagamento, bensì un’obbligazione.

Successivamente verranno analizzate le disposizioni comuni, agli assegni bancari ed a quelli circolari.

10.2.1  Gli assegni bancari e postali

Articolo 49 Dlgs 231/2007

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane Spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

Con una disposizione di carattere innovativo, il comma 4 dell’articolo 49 dispone che, a partire dal 30 aprile 2008, i moduli degli assegni bancari e postali vengano rilasciati con prestampata la clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente non ne richieda per iscritto il rilascio in forma libera.

Articolo 49 Dlgs 231/2007

Articolo 1 Vecchia legge antiriciclaggio

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

2. Gli assegni postali e bancari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane Spa, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c).

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

Il comma 5 dell’articolo 49 abbassa il limite, al superamento del quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L’informativa 10/2008 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ricorda che lo sbarramento dell’assegno non è idoneo a conseguire la finalità di intrasferibilità, richiesta dalla legge, perché l’assegno sbarrato può circolare mediante girata.

Si riporta l’evoluzione della somma, se si supera la quale tali indicazioni sono obbligatorie, in funzione della data di emissione dell’assegno:

Fino al 29 aprile 2008 :

Maggiore di 12.500 euro

Dal 30 aprile 2008 :

Uguale o maggiore di 5.000 euro

La CM 33124/2008 conferma che gli assegni liberi emessi, per importi fino a 12.500 euro, sino al 29 aprile 2008 saranno considerati regolari, anche se vengono incassati dopo tale data.
Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l’indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste Italiane Spa, con obbligo per tali intermediari di comunicare l’irregolarità dell’assegno al Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’articolo 51, comma 1 Dlgs 231/2007).

Per quanto concerne gli aspetti operativi, la circolare precisa che i carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati anche successivamente al 29 aprile 2008, ma il loro utilizzo sarà consentito nei limiti indicati dall’articolo 49:

  1. anche in forma libera solo per importi inferiori a 5.000 euro
  2. mediante l’apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro.

Rimane valido il parere 62 del Comitato antiriciclaggio, dell’11 novembre 1997, ai sensi del quale il problema dell’intestazione e della clausola di intrasferibilità concerne il singolo titolo emesso ultrasoglia, e non la sommatoria dei titoli che, cumulativamente, arrivino a superare il limite: è quindi lecito, ad esempio, emettere a favore dello stesso beneficiario dieci assegni, ciascuno pari a 4.900 euro (per un totale di euro 49.000), senza apporre la clausola non trasferibile.
Si fa presente che gli assegni emessi privi dell’intestazione costituiscono titoli al portatore, per cui trova applicazione il primo comma dell’articolo 49, in merito al divieto di trasferimento per un importo superiore ad euro 12.500 (dal 30 aprile 2008, pari o superiore ad euro 5.000):per approfondimenti si rimanda al precedente paragrafo 10.1. Resta ferma la deroga, già in vigore alla luce della normativa previgente, per cui le regole restrittive in esame non trovano applicazione per i trasferimenti nei quali siano coinvolti soggetti appartenenti al sistema finanziario, con un significativo restringimento dell’ambito soggettivo: il comma 3 dell’articolo 1 della vecchia legge antiriciclaggio dispone che le regole non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati il comma 15 dell’articolo 49 Dlgs 231/2007 limita la deroga ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane Spa, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

Per quanto concerne le sanzioni applicabili, in casi di violazione delle regole in esame, il primo comma dell’articolo 58 reca una disposizione identica a quella precedentemente in vigore: fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell'importo trasferito.
E’ concessa una significativa riduzione, nel caso in cui l’importo trasferito non sia superiore ad euro 250.000: in questa ipotesi ci si può avvalere del disposto dell’articolo 16 legge 689/1991, pagando una sanzione ridotta pari al 2% dell’importo trasferito (il doppio del minimo della sanzione edittale), alla sola condizione di non essere recidivi (cioè di non essersi già avvalsi, nel corso dell’ultimo anno, dell’applicazione di sanzioni in misura ridotta a fronte di irregolarità commesse in materia di circolazione di vaglia ed assegni, ovvero di trasferimenti di denaro contante).

Articolo 49 Dlgs 231/2007

6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane Spa.


Il Dlgs 231/2007 introduce una nuova previsione, per cui a partire dal 30 aprile 2008 gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane Spa: in pratica, gli assegni emessi all’ordine del traente, ovvero di me medesimo, o di me stesso, non possono circolare, ma sono utilizzabili solo dal traente, per incassare il loro equivalente, qualunque sia il loro importo (gli assegni emessi fino al 29 aprile 2008 sono invece trasferibili a terzi, se di importo non superiore ad euro 12.500). La CM 33124/2008 esenta tali assegni dalla disciplina applicabile agli assegni liberi, con la conseguenza che:

  1. gli assegni all’ordine del traente possono essere emessi anche per importi pari o superiori ad euro 5.000
  2. non è richiesta l’indicazione del codice fiscale del traente, che gira per l’incasso il titolo.

In caso di violazione della regola in esame, il primo comma dell’articolo 58 dispone che è fatta salva l'efficacia degli atti: la CM 33124/2008 precisa che tali assegni, se le girate sono correttamente apposte, saranno comunque pagati da banche e Poste Italiane Spa.
Le irregolarità degli assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto saranno però segnalate da banche e Poste Italiane Spa al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 Dlgs 231/2007.

Al traente, che è incorso nell’irregolarità in esame, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell'importo trasferito. E’ concessa una significativa riduzione, nel caso in cui l’importo trasferito non sia superiore ad euro 250.000: in questa ipotesi ci si può avvalere del disposto dell’articolo 16 legge 689/1991, pagando una sanzione ridotta pari al 2% dell’importo trasferito (il doppio del minimo della sanzione edittale), alla sola condizione di non essere recidivi (cioè di non essersi già avvalsi, nel corso dell’ultimo anno, dell’applicazione di sanzioni in misura ridotta a fronte di irregolarità commesse in materia di circolazione di vaglia ed assegni, ovvero di trasferimenti di denaro contante).

10.2.2  Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari

Articolo 49 Dlgs 231/2007

Articolo 1 Vecchia legge antiriciclaggio

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

 

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.

 

15. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane Spa, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c).

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

A partire dal 30 aprile 2008 cambiano le regole di emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, che le banche e Poste italiane Spa devono osservare:

  1. fino al 29 aprile 2008, l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e l’apposizione della clausola di non trasferibilità sono obbligatorie solo per i titoli di importo superiore ad euro 12.500
  2. a partire dal 30 aprile 2008, l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario è sempre obbligatoria. L’apposizione della clausola di non trasferibilità è obbligatoria, fatta salva la facoltà per il cliente, solo per i titoli di importo inferiore a 5.000 euro, di richiederne per iscritto l’emissione senza la clausola di non trasferibilità.

Il comma 8 dell’articolo 49 abbassa il limite, al superamento del quale gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono obbligatoriamente recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Si riporta l’evoluzione della somma, se si supera la quale tali indicazioni sono obbligatorie, in funzione della data di emissione dell’assegno:

Fino al 29 aprile 2008 :

Maggiore di 12.500 euro

Dal 30 aprile 2008 :

Uguale o maggiore di 5.000 euro

Rimane valido il parere 62 del Comitato antiriciclaggio, dell’11 novembre 1997, ai sensi del quale il problema della clausola di intrasferibilità concerne il singolo titolo emesso ultrasoglia, e non la sommatoria dei titoli che, cumulativamente, arrivino a superare il limite: è quindi lecito, ad esempio, richiedere che vengano emessi dieci assegni circolari a favore del medesimo beneficiario, ciascuno pari a 4.900 euro (per un totale di euro 49.000), senza che ad essi venga apposta la clausola non trasferibile.

Resta ferma la deroga, già in vigore alla luce della normativa previgente, per cui le regole restrittive in esame non trovano applicazione per i trasferimenti nei quali siano coinvolti soggetti appartenenti al sistema finanziario, con un significativo restringimento dell’ambito soggettivo: il comma 3 dell’articolo 1 della vecchia legge antiriciclaggio dispone che le regole non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati il comma 15 dell’articolo 49 Dlgs 231/2007 limita la deroga ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane Spa, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

Per quanto concerne le sanzioni applicabili, in casi di violazione delle regole in esame, il primo comma dell’articolo 58 reca una disposizione identica a quella precedentemente in vigore: fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell'importo trasferito.

E’ concessa una significativa riduzione, nel caso in cui l’importo trasferito non sia superiore ad euro 250.000: in questa ipotesi ci si può avvalere del disposto dell’articolo 16 legge 689/1991, pagando una sanzione ridotta pari al 2% dell’importo trasferito (il doppio del minimo della sanzione edittale), alla sola condizione di non essere recidivi (cioè di non essersi già avvalsi, nel corso dell’ultimo anno, dell’applicazione di sanzioni in misura ridotta a fronte di irregolarità commesse in materia di circolazione di vaglia ed assegni, ovvero di trasferimenti di denaro contante).

10.2.3  Le nuove disposizioni per scoraggiare l’utilizzo dei titoli in forma libera

Articolo 49 Dlgs 231/2007

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 605, possono chiedere alla banca o a Poste italiane Spa i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.


Per scoraggiarne l’emissione e circolazione in forma libera, il Dlgs 231/2007 dispone che, a partire dal 30 aprile 2008, su ciascun assegno bancario o postale, richiesto in forma libera, ovvero su ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario,rilasciato in forma libera, gravi un’imposta di bollo di euro 1,50, imponendo che essa sia dovuta dal richiedente. La CM 18/E/2008 precisa che l’imposta viene applicata anche nei casi in cui il richiedente di un assegno circolare, o di un vaglia postale o cambiario, non abbia un conto corrente aperto presso l’emittente.

La CM 33124/2008 chiarisce che per i moduli di assegni consegnati alla clientela fino al 29 aprile 2008l’imposta in esame non è dovuta, anche se essi vengono utilizzati in forma libera successivamente a tale data.

A partire dal 30 aprile 2008 ciascuna girata, dei titoli sui quali non è apposta la clausola di intrasferibilità, deve recare il codice fiscale del girante, anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data: la pena per la mancata apposizione del codice fiscale è la nullità, con conseguente impossibilità di incassare il titolo. E’ quindi importante, ai fini della regolarità e quindi della incassabilità dell’assegno, ricordarsi non solo di aggiungere il proprio codice fiscale, all’atto dell’apposizione della girata, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in esame.

La CM 33124/2008 conferma l’operatività di tale disposizione anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale: per i soggetti che non hanno tale codice (ad esempio i cittadini stranieri o i non residenti) diviene quindi di fatto impossibile l’apposizione della girata.

Nell’ipotesi in cui la girata venga materialmente apposta da una persona fisica, per conto di un diverso soggetto (ad esempio, una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del rapporto (nell’esempio la persona giuridica), non quello del soggetto che firma (ad esempio, l’amministratore della persona giuridica). La circolare 33124/2008 equipara all’assenza del codice fiscale l’ipotesi in cui esso sia manifestamente errato, imponendo alla banca o a Poste Italiane Spa di effettuare il controllo circa la regolarità delle girate, tenendo conto dei seguenti elementi: firma di girata regolarità formale del codice fiscale: a tale fine, assumono primario rilievo il numero dei caratteri di cui esso deve essere composto (11 o 16), nonché la esatta disposizione di caratteri numerici e di lettere (11 numeri per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la sequenza LLLLLLNNLNNLNNNL per le persone fisiche). Ad un livello più approfondito, esistono programmi che consentono di avere la conferma dell’esattezza del codice fiscale (è sufficiente digitare “controllo codice fiscale” in un motore di ricerca Internet, per avere una lista di siti, che consentono di procedere al controllo gratuitamente) compatibilità del codice fiscale con la firma di girata: questo controllo, possibile solo per le persone fisiche, si effettua confrontando il nome e cognome del girante con le prime sei lettere del codice fiscale. La circolare esenta banche e Poste Italiane Spa dall’effettuare questa tipologia di controllo nei casi in cui esso risulti, di fatto, impossibile: ad esempio, nei casi di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto (tipicamente, l’amministratore che firma per conto della società).

La circolare precisa infine che non è necessaria l’apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno, emesso in forma libera o non trasferibile, qualora egli sia stato già identificato quale cliente della banca o di Poste Italiane Spa, presso cui l’assegno è girato per l’incasso, ovvero qualora venga identificato al momento dell’incasso medesimo.

Ad ulteriore disincentivazione, del rilascio dei titoli in forma libera, il comma 11 dell’articolo 49 prevede che i soggetti autorizzati ad utilizzare le comunicazioni all’anagrafe tributaria (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, UIF, Autorità giudiziaria) possano chiedere alla banca o a Poste Italiane Spa i dati identificativi ed il codice fiscale: dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Le modalità tecniche, per la trasmissione di tali dati, verranno individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate: i primi osservatori hanno commentato che, probabilmente, si arriverà a stabilire che tali dati vengano comunicati direttamente, dagli intermediari finanziari, all’anagrafe tributaria. La documentazione inerente tali dati costituisce prova documentale, ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.

10.2.4  La comunicazione delle irregolarità al Ministero dell’economia e delle finanze

Articolo 51 Dlgs 231/2007
1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 5, 6 e 7 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane Spa che li accetta in versamento.
3. Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

Articolo 7 Vecchio decreto antiriciclaggio
1. I soggetti che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento.

L’inosservanza degli obblighi sopra esaminati coinvolge sia il traente l’assegno, che il beneficiario: non a caso, con il termine generico di banca (o Poste Italiane Spa) che accetta l’assegno in versamento, ed è quindi tenuta a comunicare l’irregolarità al Ministero dell’economia e della finanze, si intende ricomprendere tanto la banca negoziatrice, quanto la banca trattaria.
La CM 33124/2008 introduce un’eccezione nei casi in cui l’assegno è sottoposto alla procedura interbancaria di check truncation: questa è una particolare procedura di negoziazione per cui l’assegno,

entro un determinato limite di importo, non viene fisicamente inviato alla banca trattaria, ma rimane presso la banca negoziatrice, a meno che la banca trattaria non lo richieda. La circolare ammette che l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze possa essere assolto dalla sola banca negoziatrice dell’assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza, anche in virtù di vincoli contrattuali (ad esempio, per apposita previsione degli accordi interbancari),  in ordine all’effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento.
Se non ottemperano all’obbligo di comunicazione al Ministero, le banche o Poste italiane Spa sono assoggettate ad una sanzione amministrativa pecuniaria che varia dal 3% al 30% dell’importo dell’assegno.

Si osserva che, dal fatto che il secondo comma individui esplicitamente solo nella banca (o in Poste Italiane Spa) accettante  il soggetto, tenuto alla comunicazione al Ministero, si può desumere che i professionisti ed i revisori non sono tenuti a porre in essere tale adempimento, neppure nel caso in cui dovessero venire a conoscenza, nell’esercizio della propria attività professionale, del trasferimento di un assegno di importo superiore ad euro 12.500 (dal 30 aprile 2008: pari o superiore a 5.000 euro).