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Elenco Clienti e Fornitori
L’elaborato, a cura dell’Ufficio Studi di Diamint.com Srl, raccoglie e riordina le disposizioni dettate da:
- DL 4 luglio 2006, n.223, commi 8 e 9 dell’articolo 37, che modifica l’articolo 8-bis Dpr 322/1998
- Circolare 28/E/2006 del 4 agosto 2006
- Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2006
- Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2007
- Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007
- Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2007
- DL 2 luglio 2007, n.81, convertito dalla legge 127 del 3 agosto 2007.
Quali soggetti devono presentare l’Elenco Clienti e Fornitori
Sono obbligati alla trasmissione degli elenchi tutti i soggetti passivi Iva.
Solo per l’anno d’imposta 2006 sono esonerati:
- i soggetti in regime di contabilità semplificata, di cui agli articoli 18 (imprese minori)e 19 (esercenti arti e professioni)del Dpr 600/1973.
Osservazione: il DL 81/2007 ha collegato l’esenzione in esame alla tenuta della contabilità semplificata, per cui, se letteralmente interpretato, non esonera dalla presentazione degli elenchi le imprese agricole gestite individualmente o in società semplici: esse non devono infatti tenere la contabilità, ai fini delle imposte dirette
- i soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)
- gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Operazioni straordinarie e altre trasformazioni sostanziali soggettive
Per determinare quale soggetto debba presentare gli elenchi, si analizzano separatamente due casi:
I Caso - Operazioni avvenute durante l’anno cui si riferiscono gli elenchi:
- nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, ecc.) si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc.) deve trasmettere due distinte comunicazioni degli elenchi:
- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell’anno cui si riferisce la comunicazione
- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d’anno cui si riferisce la comunicazione
- nel caso in cui invece il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.
II Caso - Operazioni avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di trasmissione degli elenchi:
- nel caso in cui il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, il soggetto avente causa deve trasmettere due distinte comunicazioni:
- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell’anno cui si riferisce la comunicazione
- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa, sempre che l’adempimento non sia stato già assolto da quest’ultimo soggetto
- nel caso in cui invece il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.
Termini entro i quali presentare l’Elenco Clienti e Fornitori
Limitatamente all’elenco relativo all’anno 2006
- 15 ottobre 2007
- il temine slitta al 15 novembre 2007 per i soggetti che nel 2006 hanno realizzato un volume d’affari non superiore ai limiti indicati nel comma 1 dell’articolo 7 del Dpr 542/1999: 516.456 euro per i contribuenti che effettuano cessioni di beni, 309.874 euro per quelli che effettuano prestazioni di servizi.
A partire dall’elenco relativo all’anno 2007
La trasmissione è effettuata entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto riferita all’anno precedente (quindi entro il 29 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono gli elenchi).
I termini di presentazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
Comunicazione sostitutiva
È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo anno e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Enti senza scopo di lucro: termini e modalità semplificati per il 2007
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verranno disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione, relativamente all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti a carico:
- dei soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)
- degli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Quali soggetti includere nell’Elenco clienti e relativo codice
Vanno inclusi i soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, siano essi o meno titolari di partita Iva. Per ciascun soggetto è indicato il codice fiscale, oltre alla partita Iva se il soggetto ne è titolare.
Semplificazioni per gli anni 2006 e 2007
Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita Iva. Per tali anni, è possibile indicare anche solo la partita Iva del soggetto cliente, omettendo invece il codice fiscale.
A regime, cioè a partire dal 2008
I soggetti obbligati dovranno comunicare il codice fiscale e l’eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture.
Quali soggetti includere nell’Elenco fornitori e relativo codice
Vanno inclusi i soggetti titolari di partita Iva dai quali si sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’Iva. Per ciascun soggetto è indicato il codice fiscale, oltre alla partita Iva.
Semplificazioni per gli anni 2006 e 2007
Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, è possibile indicare anche solo la partita Iva del soggetto fornitore, omettendo invece il codice fiscale.
A regime, cioè a partire dal 2008
I soggetti obbligati dovranno comunicare il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva.
Quali operazioni segnalare – regola generale dettata dal Dpr 322/1998
Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione di cui all’articolo 26 Dpr 633/1972, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
Quali operazioni segnalare – dettaglio fornito dal Provvedimento del 25 maggio 2007
Gli elementi informativi da indicare negli elenchi sono:
- il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi
- l’anno cui si riferisce la comunicazione
- il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario
- l’eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione
- il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
- per ciascun soggetto cliente o fornitore l’importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione. Vanno indicate anche le fatture emesse (e ricevute) senza separata indicazione dell’imposta: ad esempio, quelle emesse per cessioni di beni mobili usati per i quali si è applicato il “regime del margine” o le fatture relative alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio
- per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l’importo dell’imposta afferente
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l’eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell’eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti.
Regola per stabilire l’anno di domiciliazione delle operazioni
Nella individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento all’anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione.
Operazioni strutturalmente escluse dagli elenchi
Sono escluse, ai fini della compilazione e trasmissione degli elenchi, le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell’Iva:
- cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi
- importazioni
- esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del Dpr 633/1972. Vanno invece incluse negli elenchi le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) Dpr 633/1972.
Operazioni che possono facoltativamente essere escluse negli anni 2006 e 2007
Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, è inoltre possibile non comunicare i dati riferiti alle seguenti operazioni:
- operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore ad euro 154,94, registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 9 dicembre 1996, n. 695
- operazioni relative a fatture emesse, per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva
- operazioni relative a fatture ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva
- operazioni relative a fatture emesse, i cui corrispettivi sono stati computati ai sensi dell’articolo 24 del Dpr 633/1972 (cioè annotate nel registro dei corrispettivi)
- note di variazione riferite ad anni precedenti.
Modalità di trasmissione
La presentazione degli elenchi avviene esclusivamente in via telematica.
I soggetti tenuti alla trasmissione degli elenchi utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Per la trasmissione è possibile avvalersi dei soggetti di cui all’articolo3, commi 2-bis e 3 (soggetti incaricati) del Dpr 322/98.
La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Software/ComunicazioniDomande/
Controllo e predisposizione del file per l’invio
Per l’invio della fornitura contenente l’elenco dei clienti e dei fornitori è obbligatoria l’esecuzione preventiva del controllo finalizzato alla verifica formale dei dati e alla predisposizione del file in formato telematico. La funzionalità di controllo è attivata dall’apposita opzione del menù Documenti dell’applicazione Entratel, o è automaticamente innescata dalla funzione Prepara file dell’applicazione FileInternet.
Al termine della fase del controllo, viene notificato all’utente l’esito delle elaborazioni mediante segnalazioni puntuali di errori o anomalie. In caso di esito positivo (assenza di errori di formattazione o di formato tali da pregiudicare l’esito delle elaborazioni) viene prodotto un file telematico contenente le informazioni predisposte dall’utente, oltre a dati di pertinenza esclusiva del servizio telematico.
Per gli utenti Entratel, tale file è contenuto nella cartella Entratel\documenti\controllati e dovrà essere successivamente sottoposto alla sottoscrizione elettronica prima dell’invio.
Gli utenti Fisconline trovano il file, già pronto per l’invio telematico, nella cartella Uniconline\invio giacché lo stesso è stato, contestualmente al controllo, sottoposto alla preparazione mediante il codice Pin attraverso la funzione Prepara file di FileInternet.
Ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate
La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi.
L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline).
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate.
La ricevuta non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui agli allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni
- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte
- file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto incaricato.
Le circostanze sopra elencate sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
Sanzioni e ravvedimento operoso
Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: sanzione amministrativa in misura fissa, da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.
Si precisa che si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997: La sanzione è ridotta, sempreché non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, ad 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Informazioni in merito al trattamento dei dati personali contenuti nell’elenco
Trattamento dei dati
I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. data warehouse, che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.
Per quanto concerne alcune categorie di soggetti obbligati (es. medici), potenzialmente in grado di conferire dati di natura sensibile relativamente ai propri clienti (pazienti), non si prevede che gli stessi indichino la tipologia di attività svolta, ciò al fine di evitare riferimenti allo stato di salute dei clienti (pazienti).
L’acquisizione di dati sensibili potrà aver luogo soltanto nel corso di un eventuale e successivo procedimento accertativo, in piena conformità con quanto indicato nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Agenzia delle entrate, attraverso un incrocio dei dati reso possibile dal collegamento dei codici fiscali contenuti negli elenchi inviati dai soggetti obbligati con le categorie Atecofin dei medesimi contenute in altra sezione dell’Anagrafe Tributaria.
Durante la fase di raccolta ed archiviazione i dati comunicati verranno custoditi all’interno di una specifica area dedicata dell’Anagrafe Tributaria. All’interno della predetta area i dati trasmessi confluiranno separatamente, in modo tale da consentire in via primaria la visualizzazione – per il soggetto obbligato alla trasmissione dell’elenco – di un dato riepilogativo dello stesso, in cui non saranno evidenziati i codici fiscali dei soggetti clienti.
In un secondo momento, attraverso una ulteriore interrogazione sarà possibile acquisire l’informazione relativa ai singoli codici fiscali dei soggetti clienti.
L’accesso all’area dedicata sarà comunque consentito ai soli soggetti che svolgono le attività relative al procedimento accertativo, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
Verrà escluso l’accesso a soggetti che svolgono attività diverse da quelle del procedimento accertativo.
Sicurezza dei dati
La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe Tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell’utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l’inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell’utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi asimmetriche che garantiscono la cifratura dell’archivio da trasmettere.
La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché della conservazione delle copie di sicurezza.
I
NOSTRI DATI ANAGRAFICI, DA RIPORTARE NELL’ELENCO:
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Denominazione
sociale:
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Diamint.com
Srl
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Sede
legale ed amministrativa:
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Via
Quattro Stagioni 18
37131 Verona VR
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Codice
fiscale:
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12720600159
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Partita
Iva:
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12720600159
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